Non ha senso stimare il valore dell'immobile senza accertare lo Stato Legittimo, l'abusività pregiudica la garanzia ipotecaria

L’onere di appurare epoca di realizzazione e consistenza delle opere riguarda anche gli enti pubblici
Si torna a parlare ancora una volta della famigerata Legittimazione urbanistica, prendendo a riferimento la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4292/2015 depositata lo scorso 15 settembre 2015.
Siamo nel Lazio. Nel 2014 un proprietario di un terreno su cui vi insistono tre vecchie costruzioni si vede contestare dal Comune la loro legittimità sul profilo urbanistico, con tanto di ordinanza di demolizione per abuso edilizio.
La fase di istruttoria e accertamento si era principalmente basata nel riscontrare un precedente Piano di lottizzazione presentato nel 1999 in cui non apparivano (erroneamente) rappresentati tali volumi e pertanto sostenevano che il periodo di abuso rientrasse tra il 1999 e 2014.
Il proprietario ha contestato l’ordinanza nelle sedi processuali amministrative, supportato da una serie di elementi probatori e inconfutabili attestanti l’esistenza degli immobili in epoca anteriore all’obbligo di licenza edilizia (all’esterno dei centri abitati) e quindi prima dell’efficacia della Legge Ponte n. 765/1967; allega infatti un estratto dal Programma di Fabbricazione comunale approvato per la prima volta nel 1969, assieme agli estratti di mappa catastale di impianto e un rogito di compravendita del 1988.
Il Consiglio di Stato accetta la tesi del proprietario e cassa la motivazione del Comune, ritenendola fondata in quanto i fabbricati risultavano riportati nel Programma di Fabbricazione 1969 e pertanto ha ritenuto ragionevole la presunzione che essi esistessero con una probabilità prossima alla certezza prima del 1967, annullando quindi l’ordine di demolizione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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