
L’istanza deve possedere tutti i requisiti amministrativi e tecnici di accoglibilità, sia soggettivi e che oggettivi, senza i quali non diventa titolo tacito.
Purtroppo esistono in giro casi di inefficienza della P.A. nel rilasciare i permessi di costruire, sia per quanto riguarda il rispetto della tempistica prevista dalla norma, sia per i procedimenti collaterali ad esso.
Il Permesso, in base agli articoli 11 e seguenti del D.P.R. 380/01 è basato su una serie di presupposti oggettivi e soggettivi.
Tra i diversi presupposti, ad esempio, si può citare il rilascio di tutti i necessari atti, pareri, nulla osta o autorizzazioni comunque denominati. L’Autorizzazione Paesaggistica è un “ever green”.
Tempistica ordinaria per il rilascio del P.d.C.
L’art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 prevede che, nel caso in cui sia inoltrata alla P.A. un’istanza per il rilascio del permesso di costruire, il relativo procedimento debba concludersi nel termine di:
- novanta giorni nei casi ordinari;
- centottanta giorni nei casi particolarmente complessi.
Questi sono i termini in linea teorica. Poi dovrei affrontare anche gli aspetti relativi alla richiesta di integrazioni, le procedure da avviare e concludere le procedure amministrative “collaterali”, ecc.
Limitiamoci piuttosto ai casi in cui invece la P.A. assuma una posizione di silenzio, o di inerzia di fronte alla richiesta del permesso di costruire.
Condizioni per la formazione del silenzio-assenso sul P.d.C.
Esiste la possibilità che il P.d.C. possa formarsi in maniera tacita, attraverso il silenzio assenso, in base al comma 8 dell’art. 20 D.P.R. 380/01:
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La formazione del silenzio-assenso al permesso di costruire è stata introdotta nell’art. 20 comma 8 D.P.R. 380/01 mediante l’art. 5 della legge 12 luglio 2011 n. 106.
Lo scopo evidente è quello di fornire una valida alternativa al privato cittadino da usare di fronte ai casi di evidente inerzia della Pubblica Amministrazione.
Non sempre si forma il silenzio-assenso sul Permesso, per questo occorre stare in guardia, con questi accorgimenti e consigli.
Articoli recenti
- Tolleranze costruttive edilizie, come verificare le difformità dopo il DL 76/2020
- Aste giudiziarie immobiliari, e Condono edilizio entro 120 giorni dall’aggiudicazione
- Difformità immobile da planimetria catastale nel preliminare di vendita e atto definitivo
- Vincolo beni culturali ex 1089/39 su immobili: esistenza, notifica e trascrizione
- Ripristino edifici crollati, come rientrare in ristrutturazione edilizia
- Sanatoria edilizia, esclusa per opere incomplete o posteriori