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Per distinguere la necessaria procedura edilizia occorre analizzare le caratteristiche costruttive e funzionali della serra temporanea e amovibile

Attualmente il Testo Unico Edilizia DPR 380/01 disciplina i manufatti leggeri, e tra questi vi rientrano anche le serre, qualificando alcune di queste nell’ambito di edilizia libera.

In particolare l’articolo 6 comma 1 lettera e) DPR 380/01 pone in edilizia libera “condizionata” la seguente e unica tipologia di serra:

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

Da quanto sopra emerge chiaramente come la serra mobile stagionale sia connotata da:

  • caratteristiche mobili (e) stagionali, cioè una serra non destinata ad una permanenza, e addirittura circoscritta ad una posa limitata nel tempo (stagionalità)
  • assenza di opere murarie, cioè di opere murarie in senso di appoggio stabile e permanente al suolo, cioè fondazioni entro terra e qualsiasi sistema murario fuori terra
  • funzionalità: destinata esclusiva alla conduzione di attività agricola; in questo caso non è ben chiaro o limitato il campo alle sole aziende agricole con I.A.P. oppure anche quelle svolte a livello amatoriale.

Inutile dire che il successivo comma e-bis (opere stagionali e per opere contingenti temporanee) non si debbano prendere in considerazione perchè le serre stagionali hanno una apposita definizione.

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Il Testo Unico Edilizia si è limitato a disciplinare le serre agricole stagionali, intesi come manufatti finalizzati a coltivare prodotti agricoli e ortivi in certi periodi, appunto nelle stagioni. Generalmente sono caratterizzate da funzione precaria, ma molte aziende agricole possono realizzarne di dimensioni notevoli sulla base di normative regionali più specifiche (L.R. Toscana n. 65/2014).

E anche a livello dimensionale la disciplina del DPR 380/01 non entra nel merito, ma col buon senso si deve capire che la finalità stagionale non può legittimare ampie dimensioni ed estensioni.

Anche il Glossario di Edilizia Libera (approvato con DM 02/03/2018) alla voce n. 37 ha inserito un dettaglio in più alla predetta definizione di serre mobili stagionali, cioè l’ammissibilità di esecuzione con appoggio e/o ancoraggio a terra. Appunto, trattasi di elementi che servono a zavorrare e tenere a terra la serra, onde evitare effetti di ribaltamento o a strappo da vento, e ciò esclude qualsivoglia tipologia di opera muraria/fondazione, che sia a platea, lineare o puntiforme.

Pertanto nei casi in cui le serre mobili stagionali rientrassero (davvero) nella categoria di edilizia libera, non occorrerà presentare CILA, SCIA o richieste di Permesso di Costruire.

Tuttavia è opportuno ricordare che la cosiddetta “edilizia libera” non è totalmente libera, ma condizionata al rispetto di tutte le varie norme di settore e quelle aventi incidenza urbanistico edilizia, come previsto dall’art. 6 comma 1 del TUE:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (omissis).

Ciò significa che le serre di questo tipo, ancorchè in edilizia libera, possano essere vietate o regolamentate da uno strumento urbanistico o regolamento edilizio comunali.

Anche il privato cittadino, cioè quello che utilizza il proprio piccolo appezzamento di suolo ai fini amatoriali agricoli, deve seguire le principali norme in zona agricola per realizzare queste serre, soprattutto sincerarsi di quelle regionali e comunali.

Serre agricole, mobili o fisse

Parliamo in questo paragrafo delle serre con unica finalità espessa ai fini della conduzione del fondo agricolo, cioè a livello aziendale. Diciamo pure che sarebbe necessario fare un distinguo tra le serre utilizzate per attività agricola “tradizionale” e quelle ad uso florovivaistico, dove i cicli potrebbero perfino contenere impianti e sistemi di climatizzazione.

Proprio le aziende agricoli hanno esigenze di realizzarle con strutture stabili o serre fisse, destinate ad una certa durabilità del medio periodo; per questo motivo le normative regionali disciplinano la possibilità di realizzare e mantenere a ciclo pluriennale le serre agricole tramite piani di miglioramento agricolo aziendale.

Con questi piani agricoli vengono valutate le capacità produttive aziendali che possono giustificarne l’installazione, molto spesso comunque con caratteristiche di temporaneità, materiale leggero e semplicemente ancorati/zavorrati a terra senza opere murarie. Inutile dire che molto spesso le norme regionali vincolano la loro possibilità di installazione al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’azienda agricola (e dell’imprenditore agricolo professionale I.A.P.).

Non sarebbe infatti ragionevole nè economico prescrivere il loro smontaggio e rimontaggio ad ogni stagione.

In linea generale e al netto delle discipline regionali, le serre agricole fisse sono da qualificare manufatti ex novo, cioè nuove costruzioni in via residuale ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e) DPR 380/01: infatti esso qualifica nuova costruzione tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento e ristrutturazione edilizie) che comunque presuppongono una costruzione preesistente.

La serra mobile stagionale, e tantomeno quella fissa, non può essere inquadrabile neppure:

  • nei manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti (vedi art. 3 comma 1 lettera e.5 TUE)
  • negli interventi pertinenziali degli edifici entro il 20% eccetera (art. 3 comma 1 lettera e.6 TUE)
  • realizzazione deposito merci/materiali (art. 3 comma 1 lettera e-7 TUE).

Distinzione tra serra mobile e fissa

Il principio ordinatore tra serre mobili e serre fisse è ben evidenziato in Cassazione Penale n. 50649/2018 (e Consiglio di Stato n. 2438/2019), con viene statuito che le tutte le serre con caratteristiche diverse da quelle tassativamente in edilizia libera dall’art. 6 c.1 lettera e) TUE, siano assoggettate a permesso di costruire in quanto configurano nuova costruzione:

le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola rientrano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) d.P.R. 380/01, tra le ipotesi di attività edilizia libera, mentre per quelle di diversa consistenza e destinazione, la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel ritenere la necessità del permesso di costruire, assumendo rilevanza decisiva la presenza di requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tale da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico — ambientale (Cass. Pen. n. 50649/2018, n. 37139/2013, n. 36594//2012, n. 46767/2005, n. 33158/2002).

Interessante riportare l’approfondimento sviluppato in sentenza di Cass. Penale n. 5436/2023, che a sua volta cita quello ripreso in sentenza di Corte Costituzionale n. 139/2013 per superamento competenze in legislazione corrente edilizia.

In particolare c’è la distinzione della fissità e mobilità dei manufatti, passando proprio dalla definizione di serre mobili stagionali.

Il Giudice delle Leggi ha osservato che «Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo. Gli appostamenti fissi per la caccia, sotto questo profilo, non sono assimilabili, come sostiene la difesa regionale, alle serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il perno del regime derogatorio, infatti, è costituito dalla mobilità delle serre, requisito di cui l’appostamento “fisso” di per sé non gode. Il legislatore regionale ha perciò valicato il limite determinato dall’art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, relativo alla estensione dei casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. Ne consegue che la norma impugnata, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, ha ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall’art. 117, terzo comma, Cost.» (Corte cost., sent. n. 139 del 2013, in motivazione, punto 4).

Serre mobili stagionali ad uso diverso di agricolo (commerciale, magazzino, produttivo)

La realizzazione di serre mobili o addirittura fisse, con funzionalità diverse da quella agricola probabilmente fuoriesce dalla categoria di edilizia libera, per rientrare quindi nel regime di nuova costruzione (vedi paragrafi precedenti).

In questo caso la giurisprudenza è molto chiara, ad esempio dal Consiglio di Stato n. 6346/2021 viene ribadito che

la realizzazione di “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” costituisce attività edilizia libera. La disciplina statale recepisce sul punto una distinzione già operata nella giurisprudenza amministrativa e penale, fra le serre temporanee ed amovibili, da un lato, funzionali al mero svolgimento dell’attività agricola, e le serre dotate di strutture murarie, dall’altro, destinate più che altro alla produzione a supporto dell’attività agricolo-commerciale, per le quali ultime soltanto è stato ritenuto necessario un titolo edilizio (cfr.: Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2016 n. 49602; cfr., anche, Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2017 n. 915)” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. II, 24 dicembre 2020 n. 8323 e Sez. VI, 25 gennaio 2019 n. 628).

Riprendendo quanto già detto ai precedenti paragrafi, in tutti i casi di serra realizzata diversamente da quella ammessa in edilizia libera, queste configurano nuova costruzione e pertanto assoggettate a permesso di costruire; ciò significa che anche un cambio funzionale e diverso dalla finalità agricola risulta sufficiente per fuoriuscire dalla categoria di edilizia libera.

Conclusioni e consigli

La realizzazione di serre mobile stagionale (e agricola) deve risultare “davvero” rispondente alla definizione tassativa dell’articolo 6 comma 1 lettera e) del DPR 380/01.

Il concetto di mobilità o amovibilità, va soprapposto anche a quello di stagionalità: sono due criteri rispettivamente di tipo costruttivo e temporale, da rispettare congiuntamente.

Motivo per cui la loro installazione dovrebbe essere prima vagliata da un Tecnico abilitato e dal competente ufficio comunale.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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