Crolla la credenza che gli atti catastali possano essere totalmente disgiunti dai titoli abilitativi edilizi, quali permesso di costruire, SCIA

Indice
- Testo dell’articolo 21-novies L. 241/90 coordinato con le modifiche L. 182/2025
- A cosa serve il termine ragionevole per annullamento d’ufficio
- Anche oltre sei mesi sono annullabili la SCIA e il Permesso di costruire
- Titolo abilitativo formato per silenzio-assenso può essere annullato
- Perché “annullare” una SCIA edilizia con dichiarazione di inefficacia
Con un’altra legge “semplificazioni”, la n: 182/2025, è stato ridotto a sei mesi il periodo temporale entro cui una Pubblica Amministrazione può effettuare l’annullamento in autotutela del proprio provvedimento rilasciato in maniera illegittima, cioè adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, in quanto l’articolo 1, comma 1, della legge n. 182/2025, con entrata in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato l’articolo 21-novies della legge n. 241/1990. Questo termine, contenuto nell’articolo 21-novies L. 241/90, ha una una lunga storia costellata di modifiche:
- Con L. 15/2005 fu introdotto come nozione di “termine ragionevole”, puramente qualitativo;
- Con L. 124/2015 fu affiancato anche da un termine quantitativo di diciotto mesi, come clausola residuale;
- Con D.L. 77/2021 il termine è passato da diciotto mesi a dodici mesi;
- Con L. 182/2025 il termine passa da dodici mesi a sei mesi;
La possibilità di effettuare l’annullamento in autotutela menzionata sopra può avvenire quando sussistono le ragioni di interesse pubblico, e inoltre tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Occorre anticipare che, nonostante sia stato ridotto il termine di annullabilità a sei mesi, resta sempre fatta salva la possibilità di oltrepassarlo da parte dell’Amministrazione nei casi di carenze di veridicità e false rappresentazioni.
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Testo dell’articolo 21-novies L. 241/90 coordinato con le modifiche L. 182/2025
Si propone la lettura del testo coordinato con le modifiche apportate dalla L. 182/2025:
Art. 21-novies L. 241/1990 (Annullamento d’ufficio)
«1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ((sei mesi)) dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di ((sei mesi)) di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
A cosa serve il termine ragionevole per annullamento d’ufficio
La disciplina e giurisprudenza in materia di annullamento dei provvedimenti rilasciati dall’Amministrazione pubblica è assai complessa, per cui si puntualizzano i provvedimenti, atti e segnalazioni certificate in ambito urbanistico ed edilizio interessati dalla modifica a sei mesi del termine ragionevole per intervenire in autotutela per annullare:
- Permesso di costruire;
- Permesso di costruire in sanatoria;
- Titoli abilitativi formatisi con silenzio-assenso, mediante articolo 20 L. 241/90, tra cui quello previsto dal comma 8 dell’articolo 20 D.P.R. 380/01 (esteso con medesima L. 182/2025 anche agli immobili vincolati, condizionato al previo relativi nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati).
- Segnalazione certificata inizia attività (SCIA);
- Segnalazione certificata di Agibilità;
- ecc.
L’annullamento in autotutela avviene per iniziativa della stessa Pubblica Amministrazione che ha emanato il provvedimento, ed è da tenere distinto dall’annullamento effettuato con pronuncia del tribunale amministrativo o del giudice penale.
Anche oltre sei mesi sono annullabili la SCIA e il Permesso di costruire
L’annullamento del titolo abilitativo edilizio, e la declatoria di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività, possono avvenire sulla base dei relativi termini, ma soprattutto anche coi relativi presupposti quali l’interesse pubblico o le carenze di veridicità. L’identificazione degli interessi pubblici giustificanti la tipologia di annullamento (comma 1, art. 21-novies L. 241/90) richiede adeguato approfondimento non trattato in questa sede; più interessante invece è l’altra causa di annullamento contenuta nel successivo comma 2-bis, più frequente nei permessi e pratiche edilizie, ossia le carenze sul profilo della veridicità di quanto rappresentato e prospettato nella pratica edilizia:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di ((sei)) mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Ciò significa che l’annullabilità del Permesso o inefficacia della SCIA possono avvenire anche dopo il nuovo termine di sei mesi, senza prevedere in tal senso un’ulteriore tempistica o scadenza. Infatti, per ogni SCIA o domanda di permesso di costruire, l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge: in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dell’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato (articolo 21 L. 241/1990).
Titolo abilitativo formato per silenzio-assenso può essere annullato
Allo stato attuale l’ordinamento ammette la possibilità di annullare anche il permesso di costruire formato per silenzio-assenso in base all’articolo 20, comma 8, DPR 380/01, e tale istituto è stato revisionato con estensione condizionata verso gli immobili vincolati proprio con L. 182/2025. Il fatto che una pubblica amministrazione sia rimasta silente di fronte all’istanza di permesso di costruire non fornisce alcuna garanzia di intoccabilità, perchè anche il titolo formatosi col silenzio-assenso è suscettibile di annullamento. Chiaramente, l’azione di annullabilità del titolo formato tacitamente richiede gli stessi presupposti e condizioni previsti per i titoli abilitativi rilasciati in via ordinaria, già espressi in questa sede. Ciò vale anche per quelle casistiche in cui sulla domanda di permesso di costruire si è formato il silenzio-assenso, anche quando risulti non conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Perché “annullare” una SCIA edilizia con dichiarazione di inefficacia
La riduzione del termine ragionevole per annullamenti di provvedimenti amministrativi, da dodici a sei mesi, apportata dalla L. 182/2025 vale anche per le SCIA, anche se non è tecnicamente corretto parlare di “annullamento”, in quanto essa non costituisce un titolo abilitativo rilasciato, bensì una segnalazione certificata di parte, produttiva dell’effetto di rendere noto al Comune l’intenzione di avviare un attività edilizia. Anche per quanto riguarda la SCIA, il Comune può esercitare legittimamente i propri poteri inibitori (e quindi di inefficacia) oltre i termini di trenta giorni previsti dall’articolo 19, commi 3 e 6-bis, dell’articolo 21-nonies L. 241/90. Più dettagliatamente, lo sforamento a tempo indeterminato delle valutazioni sulla SCIA oltre i primi trenta giorni, e degli ulteriori sei mesi, è espressamente ammesso dal quarto comma dell’articolo 19 L. 241/90, richiamante proprio l’articolo 21-novies sugli annullamenti in autotutela.
Inoltre, la possibilità di intervenire a livello di istruttoria su una SCIA è espressamente prevista dal comma 4, articolo 2, del D.Lgs. 222/2016, con rinvio dinamico alla stessa norma sui presupposti e modalità di annullamento del provvedimento amministrativo dell’articolo 21-novies della L. 241/90, con originario termine di diciotto mesi decorrente dalla data di scadenza del termine previsto per le ordinarie fasi di verifiche, controlli, conformazione e integrazioni documentali per la SCIA:
«2. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.».
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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