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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1902.

Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori. (pubblicato in GU n.286 del 10-12-1952).

Testo in versione originaria – provvedimento abrogato con L. 6 agosto 2008, n. 133 l’art. 24.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 117 agosto 1942, n. 1150, e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all’art. 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.
A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione del piano.
In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma.
Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 3 novembre 1952.

EINAUDI DE GASPERI – ALDISIO – ZOLI – SCELBA – PELLA – SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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