Skip to content

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402 Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Pubblicato in GU n. 299 del 31-12-1951 – Vigente al: 20-11-2017


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Disposizione generale.

Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834) nonché’ nella legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1, 2, 3 (sub. 72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonché dell’art. 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

CAPO I.
ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

Art. 2. Modalita’ e termini per l’adozione di un piano Compilazione del progetto.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai piu’ urgenti lavori edilizi con la necessita’ di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.
E’ fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare.
Le spese occorrenti per la raccolta e la elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la, loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (2) (6) ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Al termine […] di cui all’art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denunzia dei danni all’Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l’obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e’ sostituito quello del 31 dicembre 1957”.
—————
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l’art. 20, comma 1) che “Il termine di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l’inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui e’ fatto l’obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e’ prorogato fino ad un anno dall’entrata in vigore della presente legge”.
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 3.
Efficacia e contenuto del piano.

Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:
a) le reti stradali e ferroviarie;
b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e Costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
d) le zone che fuori del perimetro dell’abitato sono (destinate alla edificazione, perche’ riconosciute necessarie per la ricostruzione dell’aggregato urbano;
e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d). ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 4. Documenti essenziali del piano.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all’articolo precedente e’ costituito essenzialmente: da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in scala non minore di 1: 2000, delle quali uno dello stato dell’abitato in seguito ai danni subiti, l’altra del piano di ricostruzione progettato; da, una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie necessarie per la buona esecuzione del piano.
Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma sono corredate da un elenco nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 5. Pubblicazione del piano.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati.
L’eseguito deposito e’ reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all’albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e in uno o piu’ giornali fra quelli localmente piu’ diffusi.
Decorso il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, trasmette al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate.
Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici.
Per l’esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovraintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata, competenza. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 6. Approvazione dei piano.

Il piano di ricostruzione e’ approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia.
Un estratto del decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica italiana.
In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.
Dell’avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 7. Dichiarazione di pubblica utilita’ dalle opere del piano Loro urgenza e indifferibilita’.

L’approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilita’ e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 8. Espropriabilita’ delle arco della zona di espansione.

L’approvazione del piano di ricostruzione da’ facolta’ ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui all’art. 3, lettera a). Il prefetto, su richiesta del Comune, ordina l’occupazione di urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire fabbricati di loro proprieta’ gia’ esistenti nel perimetro urbano.
((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 9. Procedura abreviata per le espropriazioni.

Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell’indennita’ si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto e’ disposto nei seguenti commi.
Su richiesta del Comune o di altro avente titolo alla espropriazione, il Prefetto della Provincia dispone che, in contradditorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare.
Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l’Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere, corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennita’ di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito.
L’ordinanza del Prefetto e’ notificata ai singoli espropriani nella forma delle citazioni.
Effettuato il deposito delle indennita’, il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprieta’ e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.
A cura dell’espropriante il decreto sara’ trascritto all’Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati.
La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati.
Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l’autorita’ giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita’. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 10. Varianti al piano.

I Comune puo’ proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessita’ di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.
Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 11. Durata del piano.

Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all’approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest’ultimo.
Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia e’ stabilita nel decreto suddetto, e non puo’ eccedere i dieci anni. L’efficacia del piano e’ conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorche’ sia stato o venga approvato il relativo, piano regolatore ai sensi dell’articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell’articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640. (2) (5) ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall’ultimo comma dell’art. 11 della citata legge n. 1402 e’ stabilita al 30 giugno 1960”.
—————
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 marzo 1957, n. 222, come modificata dalla L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l’articolo unico) che “I termini previsti […] dal secondo comma dell’art. […] della legge 28 marzo 1957, n. 222, […] sono prorogati al 30 giugno 1965”.
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 12. Applicabilita’ della legge urbanistica.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continuano ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 2, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 13. Misura, di salvaguardia in dipendenza dell’approvazione del piano.

Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all’art. 2 della presente legge, e sino all’approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto puo’ sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano piu’ difficile o piu’ onerosa l’attuazione del piano.
Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l’incolumità’ delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 14. Sanzioni per i contravventori.

I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente art. 13 sono puniti con l’ammenda sino a lire centomila.
Nella valutazione delle indenniti di espropriazione dell’edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell’ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

CAPO II.
ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Art. 15. Intervento del Ministro dei lavori pubblici.

Qualora i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti non siano in grado, per ragioni tecnico-fianziarie, di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere pubbliche ed alle espropriazioni inerenti all’attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione.
Il Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministero dell’interno, piu’ sostituirsi ad essi nell’attuazione medesima, in relazione alla necessita’, di ciascun Comune e con tutte le facolta’ al medesimo attribuite dalla presente legge. In tal caso la spesa occorrente e’ anticipata dallo Stato, salvo ricupero verso il Comune in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sara’ redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.
Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi nei confronti dei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti solo in casi eccezionali, previo concerto col Ministero del tesoro.Ove si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti il ricupero e’ limitato alla meta’ della spesa.
Sono escluse dal ricupero previsto nel primo comma le opere pubbliche comunali distrutte da eventi bellici, al cui ripristino lo Stato sia tenuto a norma dell’art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se le opere stesse, in base alle previsioni del piano di ricostruzione, debbano essere eseguite in sede diversa da quella originaria. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 16. Lavori di concessione.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta’ di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualita’, i lavori da eseguire per l’attuazione dei piani di ricostruzione.
L’interesse da corrispondere per il pagamento in annualita’ dei lavori di cui sopra, e di quelli previsti dall’art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, non puo’ essere superiore dell’uno per cento al tasso ufficiale di sconto. (7) ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1984, n. 363 ha disposto (con l’art. 13-noviesdecies, comma 8) che “L’interesse previsto dal secondo comma dell’articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non puo’ superare di piu’ del cinque per cento il tasso ufficiale di sconto”.
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Le concessioni in corso di cui all’articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, gia’ affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 17. Facolta’ di espropriare e rivendere le aree.

Per i Comuni sinistrati che abbiano l’obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessita’ inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, puo’ autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare, con facolta’ di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell’abitato di cui all’articolo 3, lettera c), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonche’ quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonche’ da una relazione illustrativa delle modalita’ con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla e’ innovato in ordine alla facolta’ accordata ai Comuni dall’articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all’articolo 3, lettera d), della stessa legge site fuori dell’abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni.
Il prefetto, su richiesta del Comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al Comune, autorizza l’occupazione d’urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Il decreto del prefetto, a cura dell’espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati.
Le facolta’ previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validita’ del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall’articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 dicembre 1955, n. 1357 ha disposto (con l’art. 2) che “Il termine di cui all’art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta’ per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, e’ prorogato al 31 dicembre 1957”.
—————
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 19 dicembre 1957, n. 1231 ha disposto (con l’art. 2) che “Il termine di cui all’art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, già prorogato con l’art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960”.
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 18. Aree escluse dall’espropriazione.

Sono escluse dall’espropriazione contemplata nell’articolo precedente le aree per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in corso la procedura gia’ iniziata ai sensidell’art. 60 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati entrambi con la legge 28 luglio 1950, n. 834.
Sono, inoltre, escluse le aree riservate alla costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato, e di case popolari a cura degli Istituti provinciali per le case popolari, dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Enti che provvedono alla costruzione di alloggi col contributo dello Stato a termini dell’art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall’art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 19. Aumento della superficie della zona di espansione.

Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei moli e per gliscopi di cui all’art. 17 sia formulata all’atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune deve comprovare che, nel determinare le zone indicate all’art. 3, lettera d), della presente legge, si e’ tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.
Qualora la domanda di autorizzazione sia presentata dopo l’approvazione del piano, il Comune deve sottoporre all’approvazione del Ministero dei lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui all’art. 17 – secondo comma – anche la variante necessaria per l’aumento della superficie delle zone di cui al suddetto art. 3, lettera, d). A tale variante si applica 1° art. 10 comma secondo, della presente legge. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402”.

Art. 20. Occupazione di urgenza delle aree espropriande.

Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l’autorizzazione ad espropriare, ordina l’occupazione, in via di urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione dell’indennita’ spettante ai proprietari si applica il precedente art. 9. ((8))
—————
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n.
1402″.

Art. 21. Agevolazioni fiscali.

Gli atti e i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, per l’attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. ((8))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI – ALDISIO –
VANONI – SCELBA – ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Torna su