Insufficiente la relazione del Tecnico perchè occorre la dichiarazione espressa nel rogito
Dal 28 luglio la Riforma della SCIA entra in vigore, prossimamente sarà revisionata anche la mteria edilizia libera OPINIONE
Lo schema del futuro Decreto attuativo sui procedimenti edilizi propone di estendere il regime di edilizia libera “puro”, quello in cui gli interventi sono legittimi senza burocrazia di sorta.
La bozza di Riforma edilizia interviene anche su questo argomento integrando l’elenco degli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo o comunicazione.
Il regime di edilizia libera ha avuto un’evoluzione assai vivace, e si appresta a riceverne un ulteriore modifiche come segue:
In questa bozza l’art. 6 del T.U. dell’edilizia DPR 380/01 permane e vengono integrate le categorie di intervento per le quali non è necessario nessun adempimento; queste nuove categorie infatti passano dall’obbligo di Comunicazione Inizio Lavori (CIL), procedura eliminata definitivamente dalla Riforma, alla piena libertà esecutiva esonerata da ogni adempimento burocratico.
Importante eccezione: restano fatte salve le eventuali prescrizioni e adempimenti previsti da strumenti urbanistici comunali e normative di settore quali antisismica,vincolistica, sicurezza, antincendio, rischio idrogeologico , paesaggistica, ecc..) per le quali saranno sempre necessarie i relativi pareri, autorizzazioni e nulla osta:
(in rosso le nuove categorie aggiunte dalla Riforma):
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
Il ruolo delle Regioni nell’edilizia libera.
Agli enti regionali rimane facoltà di estendere ulteriormente la disciplina dell’edilizia libera a ulteriori interventi edilizi oltre a quelli indicati sopra.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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