Occorre dimostrare lo Stato Legittimo funzionale dell'immobile dando priorità alle pratiche edilizie depositate, rispetto agli atti catastali depositati.

Il Testo Unico Edilizia è vigente dal 30 giugno 2003 e ha subito molti cambiamenti rispetto alla versione originaria
Forse è giunto il momento di fare una profonda riforma del DPR 380/01 e sostituirlo integralmente con un nuovo Testo Unico sulle costruzioni, come stanno (solamente) ventilando da alcuni anni al Governo.
Al momento c’è soltanto l’intenzione di avviare il percorso di un Disegno di Legge delega al governo con cui velocizzare un lungo percorso, su cui si dibatte da anni.
Intanto il DPR 380/01 spegne le sue 20 candeline, superando la maggiore età e vantando suo malgrado un curriculum niente male: 61 modifiche dalla sua promulgazione, compreso proroghe, rettifiche e modifiche varie.
Una media di tre modifiche all’anno, ovvero una ogni quattro mesi: non c’è male, anzi sì. Vuol dire che questa ipertrofia normativa non riguarda soltanto il Superbonus.
Però allegria, c’è chi ha fatto di meglio e non ci crederete: alcune legislazioni regionali, vedasi le 23 modifiche fatte alla L.R. Toscana n. 65/2014 in circa metà tempo del DPR 380/01.
Questo tipo di ipertrofia è causa ed effetto di vari fattori, come il miraggio di una semplificazione formale che non può sussistere nel paese del “a casa mia comando io”.
C’è chi vorrebbe tornare al regime pressoché libero, rianimare quella età dell’oro vigente in certi territori “Ante ’67”, ma si oppongono i temi come consumo del suolo, cambiamenti climatici, dissesti idrogeologico, tutela del paesaggio, efficienza energetica, eccetera.
Occorre sì riformare il DPR 380/01 come ho ribadito anche in recente video, ma prima di tutto bisogna riformare le persone: altrimenti, cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambierà neanche stavolta. Se posso consigliare, toglierei seduta stante la legislazione concorrente in materia edilizia alle Regioni, e anche quella pianificatoria già che ci siamo: il “feudalesimo urbanistico” mi pare abbia generato fin troppo lavoro per la Corte Costituzionale.
Diciamo pure che mentre stiamo parlando è difficile trovare un valido interlocutore su questi temi, sottolineo la perdurante assenza di un Ministero dell’urbanistica (Governo del territorio, sorry) in tutta la storia repubblicana.
L’ultimo che ha fatto una legge quadro generale (L. 1150/42) è finito appeso a testa in giù; chi ha osato soltanto proporre modifiche guardando altri Paesi nazionali c’è mancato poco che facesse la stessa fine, e l’urbanistica italiana postbellica è andata avanti a forza di leggi “ponte”, “tappo” e cerotti vari, già da prima del Testo Unico Edilizia DPR 380/01. Forse l’ultima riforma “vera” è stata fatta da Craxi con la prima norma sul Condono edilizio, la L. 47/85, la quale ha offerto diverse fondamenta al DPR 380/01.
E dove hanno toppato i cambiamenti normativi, ci ha pensato la giurisprudenza; infatti l’urbanistica è divenuta materia da Avvocati, mica da Tecnici.
Come posso concludere? Soltanto dicendo buon compleanno, “380 Frankenstein”.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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