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Decreto Legislativo 17 aprile 1948, n. 740

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle citta’ maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

(Pubblicato GU Serie Generale n. 143 del 22-06-1948) testo originario


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall’art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro,  per le finanze e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell’8 aprile 1948:

Art. 1.

All’art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunti i seguenti due comma:
“Su richiesta del condomino o dei condomini autorizzati a ricostruire, l’Ufficio del genio civile instaura il procedimento di espropriazione delle quote di area di proprietà degli altri condomini non autorizzati alla ricostruzione e promuove dalla competente autorità il decreto di occupazione temporanea di esse.
L’onere della espropriazione grava esclusivamente sui condomino o sui condomini che l’hanno promossa: l’Amministrazione dei lavori pubblici resta estranea a tutti i rapporti tra i condomini, derivanti dal procedimento espropriativo”.

Art. 2.

Il primo comma dell’art. 71 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e’ sostituito dal seguente:
“I progetti di ricostruzione e di nuova costruzione di fabbricati sulle aree assegnate o espropriate in conseguenza dell’attuazione dei piani di ricostruzione devono corrispondere ai requisiti prescritti dal testo unico sull’edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, salvo deroghe da concedere caso per caso dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta delle Amministrazioni comunali interessate”.

Art. 3.

Alle disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunte, dopo l’art. 72, quelle di cui appresso, sotto il titolo “Disposizioni speciali per i Comuni piu’ gravemente danneggiati”.
Art. 72-bis. – Per gli abitati maggiormente disastrati inclusi negli elenchi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l’interno e per il tesoro sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, puo’ autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda, ad espropriare e indi rivendere o concedere le aree destinate a ricostruzione e costruzione di edifici, in una o piu’ zone determinate dal piano di ricostruzione, quando tale provvedimento sia giustificato da imprescindibili necessita’ inerenti all’attuazione del piano medesimo. I criteri per l’accertamento di tali necessita’ saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro.
La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di un piano finanziario e di un elaborato comprendente i comparti edificatori, ricadenti nella zona che si chieda di espropriare. Nel caso in cui il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti dovra’ presentare anche il relativo schema di disciplinare, giustificando in apposita relazione la convenienza sotto l’aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta.
Art. 72-ter. – Sono escluse dall’espropriazione contemplata nell’articolo precedente le aree per le quali sia in corso la procedura dell’art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall’art. 1 del presente decreto.
Sono inoltre escluse le aree riservate per la costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato e di case popolari a cura degli Istituti per le case popolari, dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli enti che provvedono alla costruzione di alloggi a termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.
Art. 72-quater. – Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei modi e per gli scopi di cui all’art. 72-bis sia formulata all’atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune dovra’ comprovare che nella determinazione delle zone indicate all’art. 2 lettera d), del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, si e’ tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.
Qualora, invece, la domanda di autorizzazione sia avanzata posteriormente all’intervenuta approvazione del piano, il Comune dovra’ sottoporre all’approvazione del Ministro per i lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui al secondo comma dell’art. 72-bis, anche gli atti della variante che si rendesse necessario apportare al piano medesimo per l’aumento della superficie delle zone di cui all’art. 2, lettera d) del suddetto decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154.
Nei riguardi di tale variante sono applicabili le norme contenute nell’art. 10, comma secondo, del decreto legislativo medesimo.
Art. 72-quinquies. – Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l’autorizzazione ad espropriare, ordina l’occupazione in via di urgenza dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato a forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati.
I proprietari, nei confronti dei quali e’ stato emesso il decreto di occupazione, possono esercitare il diritto di retrocessione sulle aree occupate, sempreche’ si impegnino a costruirvi secondo le destinazioni dei piano di ricostruzione. Tale loro volonta’ gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, rendere nota al Comune nel termine di due mesi dalla data in cui e’ stato notificato ad essi il decreto di occupazione. La relativa dichiarazione, contenente l’impiego di costruire secondo le prescrizioni del piano di ricostruzione, e’ notificata al Comune per atto di ufficiale giudiziario e correlata dal progetto della costruzione da eseguire.
Qualora le aree appartengano a piu’ condomini, la richiesta del riconoscimento del diritto di retrocessione puo’ essere fatta anche da un solo condomino in proprio, purche’ s’impieghi ad utilizzare totalmente l’area e sempreche’ il condominio o non abbia fatto analoga richiesta.
Nell’ipotesi di richieste di piu’ condomini la retrocessione dell’area e’ consentita di preferenza al condomino che propone la migliore utilizzazione dell’area.
Il condomino che abbia beneficiato delle retrocessione, puo’ chiedere l’espropriazione delle quote degli altri condomini, con la procedura di cui all’art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall’art. 1 del presente decreto.
Il prezzo di retrocessione e’ stabilito sulla base di quello di esproprio maggiorato di una quota commisurata alle spese a carico del Comune per le opere e per gli impianti del piano di ricostruzione.
In caso di contestazione, il prezzo e’ determinato giudizialmente a norma degli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 259.
Art. 72-sexies. – Accertata la rispondenza del progetto alle prescrizioni del piano, il sindaco rilascia la licenza di costruzione preffingendo il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui i lavori non vengano iniziati o ultimati nel termine stabilito si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 69.
Art. 72-septies. – Per la procedura delle espropriazioni che siano disposte ai sensi dell’art. 72 bis e per la determinazione dell’indennita’ spettante ai proprietari si applicano le stesse norme di cui all’art. 70.

Art. 4.

Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui al primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e sino all’approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto puo’ sospendere i lavori di costruzione o ricostruzione o di grande ripartizione di edifici privati negli abitati dei Comuni incisi negli elenchi menzionati nell’art. 1 del decreto legislativo medesimo, se tali lavori rendano piu’ difficile o piu’ onerosa l’attuazione del piano.
Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l’incolomita’ delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

Art. 5.

I contravventori all’ordinanza del Prefetto sono puniti con l’ammenda sino a lire centomila.
Inoltre nella valutazione delle indennita’ di espropriazione dell’edificio, non si tien conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell’ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione del lavori.

Art. 6.

Al primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
1 marzo 1945, n. 154, sono sostituiti i seguenti:
“Il piano di ricostruzione i approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Un estratto dei decreto stesso e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.
Dell’avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed in uno o piu’ giornali fra quelli localmente piu’ diffusi”.

Art. 7.

Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l’entrata in vigore del presente decreto per l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.
Detti atti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche’ i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta’.

Art. 8.

L’esenzione decennale di cui all’art. 91 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 2411, e’ applicabile anche alle case ricostruite anteriormente alla sua entrata in vigore sempreche’ la ricostruzione non sia stata effettuata a totale carico dello Stato.

Art. 9.

Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, o in quelli di cui all’art. 191 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 10 aprile 1947, n. 261, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta motivata dalle Amministrazioni comunali, puo’, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ove occorra, del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela monumentale, artistica e paesistica, consentire che gli edifici ad uso di abitazione abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori.
La deroga puo’ essere ammessa in via eccezionale anche per costruzioni eseguite oltre i limiti regolamentari anteriormente all’emanazione del presente decreto, quando si accerti che tali costrizioni si siano rese indispensabili per attenuare il grave disagio derivante dalla scarsità di abitazioni.
Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi’ 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI – TUPINI –
SCELBA – GRASSI –
DEL VECCHIO – PELLA
– GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 219. – FRASCA

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