Skip to content

Opere soggette a CILA compiute prima della sua istituzione, regolarizzazione e procedura.

La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata fu istituita con D.L. 40/2010, poi convertito in L. 73/2010 vigente dal 25/05/2010.

Già in datato articolo lasciavo aperto l’interrogativo circa l’applicazione e applicabilità della CILA, e del rapporto di retroattività.

In sostanza: se da una parte dal 2010 in poi è divenuto possibile regolarizzare le categorie di intervento rientranti in CILA, come conviene comportarsi per le stesse opere compiute indietro nel tempo prima dell’invenzione di questa procedura?

Mi ero ripromesso di pubblicare questo articolo avviato, anche dopo l’interessante confronto avuto col collegate toscano Daniele Ceccherelli.

Non essendoci giurisprudenza in merito, stavolta ho preferito effettuare un ragionamento.

La realizzazione di opere oggi soggette a CILA compiute oltre cinque anni fa rispetto alla data di oggi, pone il problema della sanzione pecuniaria e della relativa legittimità.

Mi spiego meglio: la CILA tardiva, presentata per regolarizzare opere compiute per esempio nel 2011, deve (o dovrebbe) essere accompagnata dal pagamento della sanzione pecuniaria per l’illecito.

Tuttavia, le sanzioni pecuniarie si prescrivono decorso un certo termine (in questo caso cinque anni) dal compimento dell’illecito (ne parlo in questo articolo).

Opere rientranti in CILA compiute prima della L. 73/2010.

Mi riprometto di approfondire meglio la questione, basandomi su elementi più fondati e certi, per cui mi esprimo soltanto su un ragionamento personale.

Facciamo un ragionamento per assurdo: la procedura di accertamento di conformità ex art 36 del TUE è stata istituita con L. 47/85, quella che introduceva la doppia conformità.

Oggi, nella condizione e impianto normativo in cui ci troviamo, come ci dobbiamo comportare per sanare difformità compiute l’anno prima della L. 47/85 e dell’invenzione dell’accertamento di conformità?

Semplice: applichiamo le norme vigenti OGGI, al combinato disposto dei principi ratione temporis e tempus regit actum.

Cioè si applica il regime vigente ad oggi, a meno che fossero dispensate in maniera certa all’epoca di compimento.

Esempio banale: se dimostri la consistenza immobiliare all’epoca in cui non era previsto obbligo di licenza, va bene.

Nel momento in cui l’opera fosse stata compiuta in epoca in cui occorreva il necessario titolo o atto di assenso, avresti dovuto ottenerne il rilascio preventivo.

La norma sulle CILA non ha espressa indicazione retroattiva.

Lo stesso dicasi per tutta la disciplina edilizia. Poniamo il caso di opere compiute in difformità con la DIA negli anni passati, e che oggi sono regolarizzabili solo con SCIA in sanatoria (ove vigente): l’attuale impianto normativo consente la loro regolarizzazione con le procedure sopravvenute, anche per fatti anteriori all’entrata in vigore o invenzione della procedura.

Sennò sarebbe impossibile sanare con Accertamento di conformità le difformità compiute negli anni Settanta rispetto a licenze edilizie rilasciate.

Ecco, per gli stessi motivi su cui mi riservo approfondimenti, ritengo che la CILA in sanatoria o CILA tardiva abbia pieno valore di regolarizzazione per le opere compiute in epoca anteriore all’istituzione della stessa, cioè della L. 73/2010.

Consiglio la visione di questo video sulle CILA in sanatoria (iscriviti sul canale e Commenta)

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su