In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Cancellare il corto circuito legislativo tra Stato/Regioni avviato col famigerato “Titolo V” sulla materia di Governo del territorio sarà obbiettivo della Riforma costituzionale.
I professionisti tecnici hanno assistito più volte alla promulgazione di leggi regionali che presentavano alcuni vizi di forma su qualche articolo, alcuni cassati con dichiarazione di incostituzionalità.
La riforma “federalista” del 2001 modificò (in peggio) il cosiddetto Titolo V e in particolare l’art. 117 della Costituzione, che provvide a suddividere le materie di competenza:
- esclusiva dello Stato;
- concorrente (Stato emana i principi e Regioni legiferano in conformità costituzionale);
- residuale esclusiva delle Regioni (ove lo Stato non poteva individuare neppure i principi);
Questa impostazione ha portato a creare una densa nuvola di normative regionali urbanistiche, in certi casi assai diverse e soggette a revisioni fin troppo frequenti, ingenerando incertezze e difficoltà applicative tra i professionisti tecnici.
Occorre anche dire che in alcuni casi le Regioni hanno svolto un lavoro di vera avanguardia normativa introducendo novità positive che, a mio modesto parere, difficilmente sarebbero passate altrimenti.
Archiviando questa parentesi quindicennale, posso dire che si è trattato di un vero cantiere sperimentale sul versante giuridico e urbanistico.
Ieri il Governo Renzi ha approvato la riforma costituzionale, o DDL Boschi, con diversi obbiettivi di superare il “bicameralismo perfetto” e conferire maggior governabilità all’esecutivo, da validare con apposito Referendum confermativo.
La materia urbanistica e del Governo del Territorio ha subìto un vero scossone, vediamo le novità sostanziali.
- Cancellazione concorrenza legislativa: viene superata la duplicazione e intersecazione dei poteri tra Stato e Regioni e abolito il previgente principio con cui per le materie di competenza concorrente «spettano alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»;
- ridistribuzione e rafforzamento di alcune poteri e materie;
- conferma e integrazioni delle materie già normate col previgente Titolo V 2001;
Analizziamo il nuovo assetto normativo e come sono state ripartite le materie:
Stato, rafforzato il potere di regolamentazione su:
- disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
- tutela e sicurezza del lavoro;
tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
ambiente ed ecosistema;
ordinamento delle professionisti;
Regioni, confermata e demandata competenza esclusiva su:
- pianificazione territorio, mobilità e infrastrutture di ambito regionale;
- promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;
- sono di competenza regionale le materie non espressamente riservate alla competenza esclusiva dello Stato;
Clausola di “supremazia” dello Stato:
- Non è stata prevista una rigida separazione dei poteri sulle diverse materie: lo Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale;
Federalismo “ad Regionem”:
- viene incentivato il c.d. “federalismo virtuoso” col quale lo Stato avrà facoltà di delegare alle Regioni l’esercizio della potestà regolamentare sulle materie di competenza legislativa esclusiva, a condizione che la Regione sia in condizione di equilibrio nel proprio bilancio; tra queste materie di delega vi potrebbe rientrare anche il Governo del Territorio;
Si ribadisce, tale riforma avrà efficacia solo in base all’esito dell’obbligatorio referendum confermativo.
Prossimamente il commento personale sull’articolo e le innovazioni.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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