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facciata edificio

Superfluo spendere denaro al rogito di compravendita per confermare volontà nonostante la Successione registrata

Esiste un adempimento che formalizza espressamente la volontà dell’erede di accettare l’eredità, anche a distanza di anni da parte della morte del de cuius e della relativa dichiarazione di successione registrata all’Agenzia delle Entrate. A volte mi trovo a dover spiegare ai venditori di immobili l’esistenza di un “imprevisto” da pagare al momento dell’alienazione, derivante dagli obblighi previsti dall’articolo 2648 del Codice Civile:

Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente
La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.

Intanto occorre premettere che non sussiste un obbligo tassativo di tale adempimento visto quel «si può richiedere la trascrizione», ma pur volendo riconoscere i benefici a tale disposizione per regolare meglio i rapporti tra gli eredi, occorrerebbe stabilire un’altra modalità (cosa è una trascrizione nei registri immobiliari).

Si trova infatti contraddittorio depositare la dichiarazione di successione, opportunamente registrata e quietanzata all’Agenzia delle Entrate, con cui viene effettuata regolare trascrizione delle quote ereditarie in Conservatoria dei Registri immobiliari, per poi dover ripagare nuovamente la trascrizione per dichiarare un’intenzione che si è già implicitamente manifestata. Pur consapevole che la dichiarazione di successione è un atto obbligatorio con fini fiscali e non pregiudica l’accettazione o la rinuncia, occorrerebbe stabilire una semplificazione della procedura, per consentire agli eredi di presentare la successione con contestuale accettazione da parte di tutti i chiamati, allo scopo di attribuire automaticamente tale significato alla denuncia di successione, per evitare che la trascrizione di una accettazione di eredità somigli a un doppione, per certi versi.

Considerato che la dichiarazione di successione, per gli eredi che la presentano, assuma di fatto significato implicito di accettazione dell’eredità, e visto che ormai si produce soltanto in via telematica, sarebbe troppo chiedere l’inserimento di un semplice dichiarazione da far sottoscrivere a tutti gli eredi? Si ottimizzerebbero i tempi per le successioni di modesta entità e di facile gestione, e sopratutto si ripristina la logica del sistema: ben venga la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, ma che si possa accorparla nella denuncia di successione, cercando di comprimerne i costi.

Anche perchè poi, a dirla tutta, non c’è uniformità applicative sui costi di trascrizione in sede di atto di trasferimento notarile relativo a più immobili riferiti alla medesima Conservatoria: qualcuno fa pagare un solo adempimento, solitamente circa 600 euro, qualcun altro invece ha tentato di far pagare lo stesso importo moltiplicato per i cespiti immobiliari (per tre alloggi situati nello stesso comune).

In definitiva, pur riconoscendo l’efficacia alla formalizzazione dell’accettazione tacita ereditaria, sarebbe giunta l’ora di aggiungere un semplice modulo da cliccare in sede di successione.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE

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