Certificato di agibilità ha funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti

Adeguata anche la modulistica unificata dell’Agibilità nazionale, adesso tocca alle Regioni e Comuni uniformarsi.
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Mediante la Conferenza Unificata Stato-Regioni, nella seduta del 30 luglio 2025, è stata approvata l’emanazione delle modifiche da apportare alla modulistica unificata previgente della Segnalazione Certificata di Agibilità, di cui all’articolo 24 del T.U.E.:
«Art. 1 (Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia)
- Sono adottate, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e dell’articolo 1, comma 5, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 27 marzo 2025, rep. n. 35, le modifiche al modulo della Segnalazione Certificata per l’Agibilità come indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto.
- Le Regioni adeguano, entro il 30 settembre 2025, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.
- Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione del modulo della Segnalazione Certificata per l’Agibilità come modificato dal presente accordo.».
Anche in questa sede, la Conferenza Unificata ha riproposto la stessa forma di recepimento progressivo già applicata per la modulistica unificata, ossia introducendo modifiche di carattere generale al modulo nazionale, a cui devono uniformarsi a cascata, mediante adeguamento delle proprie modulistiche regionali di Segnalazione Certificata di Agibilità:
- le Regioni, nei termini del 30 settembre 2025;
- i Comuni, entro il 30 ottobre 2025.
Nel nuovo modulo di Segnalazione Certificata di Agibilità è stato inserito anche un riquadro relativo ai nuovi requisiti igienico-sanitari in deroga (commi 5-bis e seguenti dell’articolo 24 T.U.E.), oggetto di varie discussioni, soprattutto perché giustificati come risposta all’emergenza abitativa. È importante evidenziare che il riquadro richiede espressamente il relativo titolo abilitativo con cui è stato realizzato l’intervento suscettibile di deroga sanitaria, comprovando ulteriormente l’esclusione delle ipotesi di sanatoria edilizia o di situazioni preesistenti. La nuova disciplina, in attesa della possibile futura ridefinizione dei requisiti igienico-sanitari (promessa fin dal D.Lgs. 222/2016), consente al progettista abilitato di asseverare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità in deroga ai parametri dimensionali minimi.
In definitiva, si tratta di un esempio di deroga edilizia condizionata, ammessa in contraccambio ad altri presupposti.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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