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Il diverso utilizzo abusivo del garage fa venire meno il mantenimento dell’accesso carrabile concesso per stazionare i veicoli

Cerchiamo di capire il rapporto tra passo carrabile e conformità urbanistico edilizia dell’immobile, o meglio ancora dell’unità immobiliare destinata ad accogliere i veicoli che richiedono passaggio da spazio pubblico.

E’ frequente trovare passi carrabili lungo le strade delle nostre città, e stiamo parlando di quegli accessi costituiti su spazi pubblici (es. marciapiedi) per consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.

Tale definizione è prevista dall’articolo 3 comma 1 lettera 37) del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992; a questa definizione è opportuno affiancare anche quella contenuta nell’articolo 46 del relativo Regolamento attuativo DPR 495/1992:

Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.) (Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)
1. La costruzione dei passi carrabili e’ autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
(omissis)

Vediamo allora quando è possibile attuare o autorizzare un passo carrabile, e di conseguenza quando si perdono i presupposti per mantenerlo. Sicuramente se al posto del garage viene utilizzato come taverna o spazio incompatibile col ricovero di veicoli, si perde il presupposto fondamentale per mantenere il passo carraio.

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L’accesso al passo carrabile per locale destinato ad autorimessa

Se anche ci fossero dubbi sulla questione, è sufficiente consultare i tantissimi regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico e passi carrabili.

Il passo carrabile poggia su due presupposti essenziali:

  1. DPR 495/92, la realizzazione deve avvenire nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente;
  2. D.Lgs. 285/1992, l’apertura o mantenimento è giustificata per accedere a uno spazio o area laterale alla strada, idonea allo stazionamento/circolazione dei veicoli.

Nel momento in cui lo spazio destinato allo stazionamento dei veicoli viene utilizzato in maniera diversa o incompatibile, vengono meno i due presupposti contemporaneamente.

Intanto il cambio di destinazione d’uso effettuato in maniera illegittima e senza opportuno titolo edilizio configura il mancato rispetto della normativa edilizia e urbanistica.

In secondo luogo, viene a mancare la finalità che ha permesso di “comprimere” in maniera saltuaria l’utilizzo di uno spazio pubblico (marciapiede, strada, ecc) a favore di un privato; il passo carrabile costituisce deroga all’uso

Se al posto dell’autorimessa, del box e garage vengono accertate camerette, taverne, cucine o tinelli, sarà dura poter giustificare il mantenimento del passo carrabile; ciò anche a fronte di continuato pagamento delle relative imposte TOSAP o comunque denominate.

In altre parole, il cambio d’uso abusivo degli spazi di stazionamento/ricovero veicoli che hanno giustificato l’autorizzazione del passo carrabile, comporta la perdita dei requisiti del suo mantenimento.

Purtroppo certe situazioni “furbesche” sfociano nell’utilizzo dello spazio ad uso passo carrabile come posto auto esclusivo del soggetto titolare dell’autorizzazione di passo carrabile stesso. E’ bene ricordare che neanche il proprietario dell’autorimessa o spazio servito da passo carrabile ha diritto a parcheggiare di fronte ad esso, creando altrimenti un surrettizio uso privato di spazio pubblico.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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