Il rogante ha obbligo di ricevere le dovute dichiarazione delle Parti in materia urbanistica e catastale, ma non di verificarle
Ad ognuno il proprio lavoro e compiti: se non avete mai visto un Notaio con la rotella metrica, una ragione ci sarà.
Ho visto in giro il commento alla recente sentenza di Cassazione Civile n. 14567/2023, che ha confermato l’insussistenza della responsabilità del notaio per non avere effettuato le debite verifiche in ordine alla esistenza o meno di irregolarità urbanistiche sull’immobile oggetto di compravendita in assenza del certificato di agibilità dello stesso.
E aggiungo: con l’entrata in vigore del D.L. 76/2020 ha imposto alle Parti l’obbligo di far attestare da un Tecnico abilitato il rispetto delle tolleranze edilizie e dello Stato Legittimo dell’immobile, anche negli atti notarili di compravendita (art. 34-bis c.3 DPR 380/01).
Caso mai c’è da ragionare quanto possa influire sulla responsabilità dei notai la mancata ricezione e inserimento nell’atto notarile dell’attestazione di Stato Legittimo e di tolleranza edilizia obbligatoria per legge (ma non ancora sanzionata), per gli atti successivi all’entrata in vigore del D.L. 76/2020.
Ritornando alla sentenza di Cassazione n. 14567/2023, si evince una ampia motivazione l’esclusione di responsabilità del notaio e relativa diligenza qualificata.
Tale motivazione a mio avviso è condivisibile, proprio perchè i notai non hanno le competenze di legge per effettuare le verifiche tecniche sugli immobili, riservate invece a noi Tecnici abilitati (Ingegneri, Architetti, Geometri).
E anche in presenza di dichiarazioni rese dalle Parti venditrici e acquirenti (e volendo, aggiungo anche dai Tecnici), il Notaio non ha dovere di sindacarne la veridicità; aggiungo a titolo personale che un buon Notaio, se padroneggia questa materia e nota delle discordanze o contraddizioni, avrebbe diritto e dovere di farle notare per rendere un buon servizio a tutti i soggetti coinvolti.
Tra motivazioni e argomenti che supportano l’esclusione delle responsabilità sulla conformità immobiliare trovo assai interessante alcuni passaggi che riporto integralmente:
«l’assenza di responsabilità in capo al notaio si giustifica con l’esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore in merito alla conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici», ha notato, con puntuale riferimento alla vicenda controversa, che «dalla stessa documentazione citata nell’atto di compravendita si rileva che l’immobile è stato edificato in epoca precedente al 1967 e che non ha subito dopo tale data alcuna modifica che necessitava di provvedimenti autorizzativi», per addivenire alla conclusione che «il notaio xxxx non poteva in alcun modo rendersi conto, dall’esame della documentazione sottoposta alla sua attenzione, che la dichiarazione a lui resa – con la quale si affermava che all’immobile, costruito prima del 1° settembre 1967, non erano state apportate delle modifiche per le quali era previsto il rilascio di licenza o concessione edilizia – fosse falsa».
A margine del commento della sentenza, posso soltanto consigliare di avvalersi di Tecnici abilitati specializzati sulla materia dello Stato Legittimo e di conformità immobiliare. Infatti a maggior ragione è l’acquirente che più di tutti deve porre maggiore attenzione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
La conformità catastale è condizione per validità del trasferimento immobiliare, ma non ogni difformità impedisce la compravendita: la Cassazione n. 18649/2026 conferma la natura della nullità formale e distingue le irregolarità rilevanti dalle difformità lievi che non richiedono aggiornamento della planimetria.
Difficile dimostrare la esistenza di un illecito edilizio di ogni tipo, soprattutto quando il Comune contesta quelle discordanze in epoca molto risalente, magari anteriore al 1° settembre 1967.
Le planimetrie allegate al condono non sanano automaticamente tutte le difformità rappresentate, la mancata verifica può lasciare irregolarità e produrre uno Stato Legittimo parziale.