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LEGGE 9 agosto 1954, n. 640 Provvedimenti per l’eliminazione delle abitazioni malsane.

Testo in versione originaria, vigente dal 31 agosto 1954 – provvedimento abrogato con D.Lgs. 212/2010.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici e’ autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici e’ autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all’art. 1. A tal fine il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all’uopo prefisso, dopo che sara’ avvenuta l’assegnazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 8.
Ove il Comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvederà il prefetto a mezzo di speciale commissario.

Art. 3.

Le case di cui al precedente art. 1 sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori.

Art. 4.

Per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, compreso l’appalto, il Ministero dei lavori pubblici puo’ valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, degli Istituti per le case popolari e della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.
Il rimborso delle spese generali della progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari e dalla prima Giunta dell’U.N.R.R.A.-Casas e’ commisurato a non più del 3 per cento dell’importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura puo’ essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Il collaudo dei lavori e’ disposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

I lavori sono autorizzati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
L’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per la determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
I progetti di costruzione, sino all’importo di 200 milioni, sono sottoposti all’esame e parere dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, nelle cui circoscrizioni territoriali gli alloggi debbono sorgere; quelli d’importo superiore sono sottoposti all’esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti per le case popolari e alla prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.
Ove particolari situazioni lo consiglino, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l’emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Art. 7.

Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita.
I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese enumerate all’ultimo comma dell’art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo e’ determinato in base al costo di costruzione, da corrispondersi in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso.
Decorsi dieci anni dall’assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo.
La quota per frutto del capitale e quella per ammortamento della spesa sono versate dagli Istituti gestori in conto entrate eventuali del Tesoro.
Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità’ sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
Qualora gia’ i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà’ degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge sui condomini.

Art. 8.

Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunziata la dichiarazione di cui all’art. 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all’urgenza di sistemazione dei nuclei familiari indicati all’art. 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l’assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.
Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all’art. 2, non hanno titolo a concorrere all’assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.
L’assegnazione degli alloggi e’ fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell’Istituto per le case popolari e della prima Giunta dell’U.N.R.R.A.-Casas, da un rappresentante dell’Ufficio del genio civile, da un rappresentante dell’E.C.A. e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal Consiglio comunale.
Tale Commissione provvederà anche, su segnalazione dell’Ente gestore, ad assegnare gli alloggi che, già assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi.

Art. 9.

I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il
termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto
pena di decadenza.
E’ vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l’uso degli alloggi. L’Istituto gestore può, per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell’alloggio a favore di parenti fino al quarto grado dei locatario. L’inadempienza importa la revoca dell’assegnazione e lo sfratto dall’alloggio.
L’Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell’assegnazione notifica, al locatario l’intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica.
La revoca dell’assegnazione e’ dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell’Istituto gestore.
Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all’esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell’Ente gestore, il quale puo’ richiedere direttamente l’assistenza della Forza pubblica, che e’ tenuta a dare il suo ausilio.

Art. 10.

Il Genio civile provvede, all’atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici nonché’ alla ostruzione delle grotte, caverne e simili.
Chiunque rimuove o comunque manomette le opere suddette e’ escluso dall’assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge.
La spesa occorrente per l’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l’art. 18.

Art. 11.

E’ vietata la destinazione ad uso di alloggio di locali non idonei all’abitazione o sgomberati ai sensi dell’articolo precedente. 
In caso di violazione della norma il prefetto ordina l’immediato sgombero dei locali valendosi per l’esecuzione della Forza pubblica.

Art. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici, qualora proceda alla formazione di nuove borgate per famiglie già alloggiate in case malsane e’ autorizzato a costruire nell’ambito delle borgate stesse edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili.
La spesa, per la costruzione di tali edifici non potrà superare lo 0,30 per cento dei fondi di cui all’art. 18.

Art. 13.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con i fondi di cui alla presente legge alla esecuzione delle opere pubbliche accessorie indispensabili per assicurare l’abitabilità’ degli alloggi nei Comuni per i quali sia accertata l’impossibilita’ di sostenere la relativa spesa.

Art. 14.

Gli atti e i contratti occorrenti per l’attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

Art. 15.

Sono concessi il beneficio dell’imposta fissa di registro e quella della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti d’appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge.

Art. 16.

Agli effetti dell’approvazione dei piani regolatori generali di cui all’art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di Amministrazione attiva e Corpi consultivi, salvo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 17.

Il termine di cui all’art. 8, 5° comma, della predetta legge urbanistica e’ ridotto a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di concedere, in casi di comprovata necessita’, una proroga, non superiore comunque a due anni.
Per i Comuni inclusi in elenchi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima.

Art. 18.

Per la costruzione delle case di cui all’art. 1, e’ autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l’esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l’esercizio 1954-55 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1960-61 compreso.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
All’onere dipendente dall’applicazione della presente legge, per l’esercizio 1953-54, sara’ fatto fronte con una corrispondente aliquota degli introiti derivanti dal provvedimento riguardante l’istituzione di un’imposta sulle società’ e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.
La spesa di lire 10 miliardi relativa all’esercizio finanziario 1954-55 farà carico ai fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo precedente sono iscritti, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio, da gestirsi dall’Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.
Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia, il Ministero puo’ provvedere con aperture di credito intestato ai dirigenti degli Uffici del genio civile. Al pagamento dei saldi provvederà, invece, l’Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addi’ 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA – ROMITA –
TREMELLONI – GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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