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Le distanze lineari previste dall’art. 873 CC devono essere riferite in senso planimetrico anziché altimetrico

Il tema delle distanze legali, ovvero quelle minime distanze imposte da leggi e regolamenti, è definito in un’interessante sentenza di Cassazione.

Precisamente la sentenza n. 98/2017 della seconda sezione di Cassazione Civile, riguardante un contenzioso tra due immobili uno soprastante all’altro in condominio, in particolare riguardante la parte prospiciente una chiostrina.

Principalmente l’oggetto di lite sulla violazione in materia di distanze legali riguarda le opere compiute nell’alloggio soprastante oggetto: esse consistevano nella demolizione di porzione di fabbricato adiacente il cortile al piano terra con arretramento, al primo piano, del muro perimetrale e nell’ampliamento di una centrale termica al secondo piano; nella presenza “all’interno delle chiostrine a p.p.” di travi in cemento armato; nell’intera porzione di fabbricato posta a distanza dai confini inferiore a tre metri.

Per esse la parte promotrice del contenzioso chiedeva condanna a demolire la parte del fabbricato elevata oltre i limiti massimi assentiti e risarcimento danni.

Il Codice civile, in materia di distanze legali, ha statuito con l’art. 873 quanto segue:

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878].

La Cassazione ritiene di confermare quanto già sentenziato dall’Appello, ovvero che le distanze legali oggetto della previsione di cui all’art. 873 vanno intese come distanze lineari (orizzontali, ndr), pertanto non possono essere considerate nè quelle che si misurano in verticale tra una porzione di fabbricato sottostante e quella sovrastante, né le consistenze immobiliari appartenenti ai soggetti terzi.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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