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Un check regionale di gruppo sui recepimenti regionali “Salva Casa”.

di Fabio Squassoni Avvocato e Carlo Pagliai

Il Consiglio dei Ministri, ieri (4 agosto 2025) tra disegni di legge da proporre e decreti legge da promulgare ha dichiarato di procedere all’impugnativa in Corte Costituzionale di alcune leggi regionali su varie materie, tra cui la LR Sardegna n.18 del 17/06/2025 recante “Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105”.

Secondo il Consiglio dei Ministri “talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela del patrimonio storico e artistico, sicurezza, ordinamento civile, ordinamento penale, tutela della salute, porti e aeroporti civili e militari di interesse nazionale e internazionale e tutela dell’ambiente violano gli articoli 9, 32, 42 e 117 , secondo comma, lettere a), h), l), m), r) e s), della Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione”.

Attendiamo di leggere gli atti d’impugnazione per conoscere i motivi specifici che verranno sollevati, ma possiamo azzardare immaginando che forse uno dei problemi riguardi il mancato recepimento dei requisiti sanitari in deroga su monolocali e altezze minime.

Il Governo, durante il Consiglio dei Ministri ha inoltre deciso espressamente di non impugnare le due seguenti leggi regionali di recepimento “Salva Casa”:
-Abruzzo: LR n. 19 del 24/06/2025;
– Friuli VG: LR 9 del 04/07/2025.

Nell’attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, alle pratiche edilizie presentate in pendenza di ciò si applichera il regime descritto in questo post.

La scelta deliberata di non impugnare queste due leggi regionali “Salva Casa”, porta a concludere che anche i passaggi più critici di queste leggi regionali non determinino, per il governo, un contrasto col testo unico edilizia DPR 380/01, riformato dal Salva Casa.

Le norme tuttavia qualche dubbio, alla loro promulgazione lo hanno suscitato. Quanto all’Abruzzo vulnus pruriens era in particolare l’integrazione delle procedure di autorizzazione sismica “in sanatoria” con l’introduzione dell’obbligo idoneità statica sulle zone bassa sismicità per sanatorie edilizie “minori”.

Per quanto riguarda il Friuli, si presentava come problematica la sanatoria edilizia “minore” condizionata ad opere di adeguamento, ben più ampie rispetto a quelle ammissibili dal Salva Casa (medesime previste originariamente nel decreto-legge).

Si tratta chiaramente di due situazioni ben diverse: la prima è una regione ordinaria, l’altra a statuto speciale, quindi i criteri per l’esercizio dell’azione di impugnativa, per palazzo Chigi, cambiano.

Diciamo pure che ad oltre venti anni dall’implementazione dell’attuale regime di legislazione regionale concorrente in materia edilizia (la competenza concorrente, ad essere onesti, c’era anche prima, ma prima mancava il regionalismo, nato con la riforma del 2001), non si riesce ancora a capire bene cosa possa fare una Regione coi propri poteri.

Però così non va. Non si possono avere 20 modi diversi di legiferare l’edilizia, e su alcuni punti anche divergenti tra loro. 

Il DL 69/2024 Salva Casa e la sua legge di conversione n. 105/2024 hanno avuto il merito di costringere le regioni a riallineare al TUE le proprie leggi sul governo del territorio, e sulle quali ciascuna ha inteso applicare la propria personalizzazione.

Forse converrebbe davvero ri-centralizzare la materia edilizia, magari istituendo quell’organismo protagonista ma avuto: il Ministero del Governo del territorio e dell’urbanistica.

Se ci pensiamo, la differenziazione a livello locale necessaria per rispondere alle prerogative dei vari territori, la si può ottenere anche esercitando in modo compiuto i poteri di pianificazione a tutti i livelli (particolareggiato, comunale e di area vasta) conferiti da una legge nazionale uguale per tutti: il fatto che il potere legislativo sia esercitato in modo decentrato o accentrato non garantisce di per sé una maggiore o minore attenzione per il particolarismo.

Il particolarismo viene tutelato e valorizzato quando si dialoga con il territorio in cui tale tutela si esplica, e quindi con il mettersi in relazione, non affiancando ad un legislatore un altro legislatore che dovrà giustificare la sua esistenza differenziando il suo lavoro in un esercizio di stile infinito.

La realtà regionale, purtroppo, è questo. Sintomatico che in vent’anni non vi siano stati studi ufficiali sull’efficacia del regionalismo sul sistema paese: quando le cose funzionano, di solito i risultati si pubblicano.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE

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