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Ponteggio Cantiere

Gli elaborati documentali allegati alle pratiche edilizie devono rispondere a verità nella rappresentazione ante opera e conformi alla disciplina urbanistico edilizia.

Senza volersi addentrare nei meandri della materia codicistica penale, resta interessante inquadrare la natura del reato riguardante le dichiarazioni non rispondendenti a verità in ambito edilizio.

Ogni pratica edilizia, dal Permesso di costruire, SCIA, CILA e CILAS, è piena zeppa di dichiarazioni da sottoscrivere con formula di asseverazione; alcune di esse sono attestate dai Tecnici sotto responsabilità penale ex art. 481 del Codice Penale.

Nelle pratiche edilizie il Tecnico abilitato (il progettista) dichiara la sussistenza di molti requisiti e condizioni previste dalla normativa, che potremmo riassumere in due principali categorie:

  • Stato dei luoghi di fatto e di diritto ante opera (vedasi anche Stato Legittimo, e non solo)
  • Conformità intervento edilizio nei confronti di:
    • Disciplina urbanistico edilizia (DPR 380/01, norme regionali, ecc)
    • Strumenti urbanistici (di ogni livello) e regolamenti edilizi
    • Norme di settore

Se guardiamo bene, la formula di asseverazione resa dal Tecnico serve per “certificare” il buon esito del controllo preventivo effettuato da egli stesso; in altre parole svolge una vera e propria istruttoria da parte del cittadino interessato, dovendo fare le stesse verifiche di controllo che spettano anche alla P.A.

Per questo a partire dalla pratica edilizia “ex art. 26 L. 47/85” in poi, si è progressivamente esteso il meccanismo dell’attestazione asseverata a tutte le pratiche edilizie, permesso di costruire compreso.

Si è responsabilizzato il cittadino, suo tramite Tecnico incaricato, a svolgere un puntuale controllo della pratica edilizia da una parte, e a fare altrettanto sulla legittimità e conformità dell’intervento dall’altra.

In maniera assai riduttiva si deve aggiungere che questo meccanismo bilanciato si è raffinato e aggravato nel tempo, aumentando il peso delle possibile conseguenze.

La responsabilizzazione “asseverata” del privato è compensata con lo snellimento delle tempistiche procedurali che altrimenti sarebbero rimaste in regime autorizzativo; tuttavia tale responsabilizzazione basata sullo strumento dell’asseverazione, è sottoposta alla misura punitiva di responsabilità penale conseguente alla falsa attestazione.

Infatti integra reato punibile ai sensi dell’art. 481 cod. pen. la falsa asseverazione di conformità delle opere edilizie al regolamento edilizio e al codice civile, compiutamente emergente negli elaborati progettuali (Cass. Pen. 41814/2022).

Il reato di falsa asseverazione o falsa attestazione ha natura istantanea nell’atto stesso, il quale ha natura di “certificato” ex art. 481 cod. pen.  per quel che riguarda non solo la descrizione dello stato dei luoghi e la ricognizione di eventuali vincoli esistenti sull’area oggetto dell’intervento edilizio, ma anche, e soprattutto, la rappresentazione delle opere che si intendono realizzare e loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio (Cass. Pen. 41814/2022).

La natura “certificativa” e istantanea del reato penale di falsa asseverazione, comporta la punibilità anche nei casi in cui l’intervento edilizio non sia effettuato per qualsiasi ragione. In altre parole viene punito il mancato rispetto della fiducia riposta dallo Stato verso il cittadino responsabilizzato, e in particolare del Tecnico che assevera falsamente.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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