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Decreto Legge 23 gennaio 1982, n.9 Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

Pubblicato in G.U. 25-1-1982, n.23 – testo originario convertito in Legge 25 marzo 1982, n.94, G.U. 26-03-82, n.84) e vigente dal 25-01-1982.

Le modifiche e integrazioni dovute alla legge di conversione si riportano in corsivo.


Artt. 1 e 2
(omissis perché irrilevanti)

Art.3
1. Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.
2. I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art.45 della legge 22- 10-1971, n.865, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell’art.35 della legge 22-10-1971, n.865, e degli artt. 7 ed 8 della legge 28-1-1977, n.10.
4. Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l’acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.
5. Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell’attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli artt. 18 e 35 della legge 5-8-1978, n.457. In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l’impiego delle disponibilità di cui all’art.13 della legge 21-12-1978, n.843 che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
7. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l’apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.
8. Entro l’anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell’intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.
9. I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all’art.45 della legge 22-10-1971, n.865, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. A decorrere dall’anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.
11. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire.
12. Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell’art.8 del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 15-2-1980, n.25, e di cui non è disposta l’acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall’art.51 della legge 22-10-1971, n.865, e successive modificazioni.
13. Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d’urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l’intervento.
14. I soggetti interessati all’occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell’ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell’avviso stesso all’albo del comune.
15. Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all’art.59 della legge 10-2-1953, n.62.

Art.4
1. Il CER provvede a determinare, nell’ambito delle aree individuate ai sensi degli artt. 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia.
2. Il comitato esecutivo istituito nell’ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi, anche a mezzo di concessione, ai soggetti ritenuti idonei.
3. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
4. Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.
5. Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.
6. Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamenti quale contributo in conto capitale fino alla metà dell’importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti.
7. A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere assegnato solo un finanziamento non superiore al quaranta per cento della spesa necessaria per la realizzazione del programma medesimo.

Art.5
1.-2.-3. (Soppresso con conversione in legge).
4.-5.-6. (omissis)
7. Il termine iniziale previsto dall’ultimo comma dell’art.18 della legge 5-8-1978, n.457, è differito al 1o gennaio 1984.
8. (omissis)
9. Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all’art.3, lettera a), della legge 5-8-1978, n.457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nelle quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche.
10. (omissis)
11-12. (omissis)
13. Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.
14. Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell’art.13, lettera c), della legge 5-8-1978, n.457.
15. (Soppresso con conversione in legge).
16. Tutti i limiti d’impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l’acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e l’onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell’art.36 del Regio decreto 18-11-1923, n.2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all’art.10 della legge 8-8-1977, n.513, nonché al finanziamento dei conguagli conseguenti all’aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere al finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell’agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell’art.25 del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15-2-1980, n.25. A tali iniziative è applicabile l’articolo 10 della legge 8-8-1977, n.513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente
.
18. Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall’art.10-ter del decreto legge 13-8-1975, n.376, convertito, con modificazioni, nella legge 16-10-1975, n.492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell’art.2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall’art.35 della legge 22-10-1971, n.865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell’acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione.
19. (omissis)
20. I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22-12-1980, n.874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania.

Art.5-bis
1. Gli enti soggetti alle norme di cui all’art.65 della legge 30-4-1969, n.153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.
2. Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all’acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al 70%
.

Art.5-ter
1. Per il completamento di programmi di edilizia agevolata- convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del Titolo III della legge 5-8-1978, n.457, sino al vigente limite massimo di mutuo ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull’autorizzazione di spesa di cui all’art.1, quarto comma del presente decreto. Tale limite d’impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l’anno in corso.
2. Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall’istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto legge 6-9-1965, n.1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1-11-1965, n.1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l’onere previsto dall’art.24, secondo comma, della legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell’art.20 della citata legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l’onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5% all’anno, oltre al rimborso del capitale.
3. Il CER eroga il contributo sulla base dell’atto di quietanza a saldo trasmesso dall’istituto di credito mutuante.
4. Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.
5. All’onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purché tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1983
.

Art.5-quater
1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2-7-1949, n.408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo LT 1,1 determinato ai sensi dell’art.8 del decreto legge 13-8-1975, n.376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16-10-1975, n.492. In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non può gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto legge 6-9-1965, n.1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1-11-1965, n.1179.
3. Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.
4. Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.
5. All’onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell’ultimo comma dell’art.19 del decreto legge 2-5-1974, n.115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27-6-1974, n.247
.

Art.6
1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall’obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
2. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell’art.13 della legge 28-1-1977, n.10, non è richiesta l’approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
3. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art.31, primo comma, lettere b), c), d), della legge 5-8-1978, n.457;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona
.
4. Si omette, in quanto abrogato dall’art.7, L.128/90.

Art.7
1. Fatte salve le norme di cui all’art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c) dell’art.31 della legge 5-8-1978, n.457, si applicano le disposizioni dell’art.48 della legge medesima.
2. Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1-6-1939, n.1089, e 29-6-1939, n.1497;
a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.
3. Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l’autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.
4. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
5. Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.8 del presente decreto.

Art.8
1. La domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio (modificato dall’art.23, L.179/92).
2. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28-1-1977, n.10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
3. Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.
4. La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all’art.7 del presente decreto deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all’entrata in vigore della legge 6-8-1967, n.765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.
6. – 11. (Soppresso con conversione in legge).
12. Le sanzioni contemplate dagli artt. 5 e 17 della legge 28-1-1977, n.10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente art.7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.
13. Restano ferme le disposizioni degli artt. 15 e 17 della legge 28-1-1977, n.10.
14. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell’ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell’istanza presentata al comune per ottenere l’esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.
15. (Soppresso con conversione in legge).
16. I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l’area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell’art.373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
17. Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.
18. In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
19. Prima di procedere all’annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l’autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste
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Art.9
1. Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria abitazione, il contributo di cui all’art.3 della legge 28-1-1977, n.10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l’edilizia residenziale pubblica.
2. Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell’art.16, ultimo comma, della legge 5-8-1978, n.457.
3. L’accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.
4. La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.
5. La convenzione deve essere trasferita, a norma e per gli effetti degli artt. 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
6. (Il terzo comma dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e’ sostituito dal seguente: “Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, non superiore al 10%, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e delle loro destinazione ed ubicazione”.

Art.10
1. Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’art.26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a 180 giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell’art.26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potrà essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a 180 giorni dalla scadenza di tale termine.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984 (così sostituito dall’art.1, L.637/83).
4. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, è condizione di procedibilità dell’istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l’istanza di cui al precedente comma è proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosità, solo se questa risulti sanata.
5. L’istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall’art.59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27-7-1978, n.392, e dall’art.3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 15- 2-1980, n.25, nonché nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del successivo art.14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l’ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.
6. Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all’istanza di nuova fissazione dell’esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.
7. La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di inammissibilità della istanza.
8. In caso di dichiarazione mendace si applica l’art.495 del codice penale.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia già stato emesso un provvedimento ai sensi degli artt. 10 e 12 del decreto legge 20-11-1981, n.663.
10. Nelle regioni Basilicata e Campania l’esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982
.

Art.11
1. Nella ipotesi di cui al primo comma dell’art.10 la istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l’istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data.
2. Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all’entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell’istanza.
3. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell’istanza al locatore ed all’eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall’avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.
4. Dalla data di presentazione dalla istanza di graduazione sino all’emissione del decreto del pretore la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.
5. Il pretore, acquisita la prova dell’avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell’eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull’istanza.
6. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all’eventuale beneficiario.
7. Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell’art.10, determina il giorno dell’esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest’ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art.12
1. Qualora il giorno dell’esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell’art.1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legge 30-1-1979, n.21, convertito, con modificazioni, nella legge 31-3-1979, n.93, e degli artt. 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 15- 2-1980, n.25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’art.26, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Il pretore fissa l’esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a 180 giorni da quella di presentazione dell’istanza.
3. L’istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell’istanza.
4. Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.
5. Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell’esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell’ultimo comma dell’art.11. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

Art.13
1. Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall’ISTAT per l’anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi artt. 14 e 15.
2. Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell’indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni.
3. Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area.
3. Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell’IACP, o da loro delegati.
4. Ove l’area comprenda comuni appartenenti a più province, della commissione fanno parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell’area.
5. Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell’area affinché egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate.
6. Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimenti adottato dal CIPE.

Art.14
1. Nei comuni di cui al primo comma dell’art.13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’art.26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a 360 giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell’art.13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’art.26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a 360 giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell’art.10 del decreto legge 20-11-1981, n.663.
3. Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell’art.13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’art.26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a 360 giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell’art.10 del decreto legge 20-11-1981, n.663.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell’art.13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984 (così sostituito dall’art.1, L.637/83).
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall’art.59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27-7-1978, n.392, e dall’art.3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito con modificazioni nella legge 15-2-1980, n.25;
b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all’ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 18 milioni.
6. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso;
c) (lettera soppressa dalla legge di conversione);
d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27-7-1978, n.392.
7. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità al conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE.
8. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.
9. Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma, ove il canone dovuto per l’immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l’immobile l’integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli artt. 75 e seguenti della legge 27-7-1978, n.392, ed i proventi di cui all’art.12 della legge 28-1-1977, n.10.
10. L’integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata.
11. Il pretore nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata sostituita, la commissione di cui all’art.13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest’ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art.15
1. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’art.14 l’istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo art.14, l’istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data.
2. Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all’entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell’istanza.
3. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell’istanza al locatore e all’eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall’avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.
4. Il locatore e l’eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l’esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al secondo comma all’onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.
5. In caso di attestazione mendace si applica l’art.495 del codice penale.
6. Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all’emissione del decreto del pretore l’esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.
7. Il pretore, acquisite la prova dell’avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell’eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull’istanza.
8. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all’eventuale beneficiario.
9. Le istanze proposte ai sensi degli artt. 10 e 12 del decreto legge 20-11-1981, n.663, e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.

Art.15-bis
1. Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art.67 della legge 27-7-1978, n.392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
2. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art.67 della legge 27-7-1978, n.392, può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
3. Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all’art.42 della legge 27-7-1978, n.392
.

Art.16
(Si omette perché soppresso dalla legge di conversione).

Art.17
1. Gli enti e le società indicati dall’art.23 del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 25- 2-1980, n.25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell’autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell’Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l’elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l’indicazione della data di effettiva disponibilità.
2. Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50% (Quota così aumentata dall’art.1, comma 2-bis, della legge 21-2-1989, n.61.) per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell’art.2, n.2), del decreto legge 30-1-1979, n.21, convertito, con modificazioni, nella legge 31-3-1979, n.93, nell’art.59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27-7-1978, n.392, ovvero emessi per finita locazione, nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione
3. Decorsi trenta giorni dall’invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all’ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell’elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.
4. Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
5. Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.
6. Competente ad accertare l’infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l’immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota.
7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24-11-1981, n.689.
8.- 9.(Si omettono perché modificativi dell’art.21, L.25/80).

Artt. 18-21
(Soppresso con conversione in legge).

Art.21-bis
1. Il CER è autorizzato, nell’ambito delle disponibilità di cui all’art.4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della “Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata”, fissandone i criteri per l’erogazione.
2. Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell’ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della società di cui al primo comma.
3. Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietà della società di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della società medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e già abitati e l’altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.
4. Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della società di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il prezzo della cessione è in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.
5. Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la società di cui al primo comma del presente articolo è considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo.
6. Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli artt. 5-bis e 6, comma terzo, del decreto legge 30-1-1979, n.26, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3-4-1979, n.95
.

Art.21-ter
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all’importo complessivo di 240 miliardi di lire, di cui cento miliardi nell’anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l’acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per il completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.
2. I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all’art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 19- 6-1979, n.421, e sono garantiti dallo Stato.
3. Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all’art.1, quarto comma, del decreto legge 29- 12-1977, n.946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27-2-1978, n.43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.
4. All’atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere l’importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
5. Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento, l’importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere è tenuto a comunicare altresì all’ente mutuatario l’importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.
7. La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
8. Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della indennità di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.
9. Il procedimento per l’espropriazione e l’occupazione di urgenza è regolato dalle disposizioni delle leggi 22-10-1971, n.865, e 3-1-1978, n.1.
10. L’indennità di espropriazione è fissata dall’ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l’indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell’ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
11. Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l’acquisizione di fabbricati da ultimare.
12. In considerazione della eccezionale urgenza nonché della peculiarità e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì ad affidare mediante concessione la progettazione e l’esecuzione dei lavori di completamento.
13. Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.
14. I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27-7-1978, n.392, e del terzo comma dell’art.2 del presente decreto
.

Art.21-quater
1. A valere sui fondi disponibili ai sensi dell’art.3, primo comma, lettera q), della legge 5-8-1978, n.457, per il quadriennio 1982-85, il CER è autorizzato a concedere all’Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietà nei limiti di una sola unità immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera c) del primo comma dell’art.6 della legge 5-6-1974, n.283
.

Art.21-quinquies
1. Per le finalità previste dall’art.26 della legge 5-8-1978, n.457, e nel rispetto delle modalità ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell’art.4 del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire dieci miliardi
.

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