Quando tra edificio demolito e ricostruito manca continuità, il nuovo intervento rinnova un carico urbanistico senza correlazione con l'organismo precedente

TAR Liguria si esprime sui nuovi limiti igienico sanitari concessi dal Salva Casa con specifiche opere
Entra nel mio canale WhatsApp gratuito
La sentenza del TAR Liguria, Genova, n. 693/2025 è intervenuta sull’applicabilità dei nuovi requisiti igienico-sanitari in materia di agibilità degli immobili, derogati in via transitoria dalla legge n. 105/2024 “Salva Casa”, all’interno dell’articolo 24 D.P.R. 380/01.
La fattispecie riguardava una dichiarazione inibitoria emessa dal Comune avverso una SCIA presentata per opere interne contestuali al cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale di un’unità immobiliare situata in un edificio già a prevalente destinazione residenziale, situata al piano seminterrato, privo di particolare interesse architettonico o ambientale secondo il piano regolatore comunale.
Il Comune ha provveduto a interrompere il termine di efficacia della SCIA, osservando che le disposizioni derogatorie sanitarie di cui all’art. 24, commi 5-bis e 5-ter del D.P.R. n. 380/2001 (così introdotti dal D.L. 69/2024 convertito in legge n. 105/2024) sarebbero espressamente riferite alla certificazione di agibilità degli immobili già esistenti, e non si applicherebbero ai nuovi progetti o al mutamento di destinazione d’uso di immobili, e che l’intervento in questione non potrebbe essere ricondotto a quanto disciplinato dall’art. 24, bensì a un nuovo utilizzo dei locali, che deve rispettare integralmente le norme igienico-sanitarie stabilite dal D.M. 5 luglio 1975 (l’altezza interna dichiarata per i locali oggetto della richiesta è inferiore al minimo stabilito dal D.M. 5 luglio 1975 per i locali ad uso abitativo, ovvero 2,70 metri).
Nonostante le osservazioni controdedotte dal soggetto presentatore della SCIA, il Comune ha emesso il provvedimento definitivo dichiarante l’inefficacia della SCIA, richiamando i medesimi motivi ostativi; secondo il Comune, i requisiti igienico-sanitari derogati dal Salva Casa (D.L. 69/2024) non sarebbero invocabili su unità immobiliari preesistenti e di un mutamento d’uso innovativo, in quanto contrario alla lettera e allo spirito della norma. Il cittadino ha proposto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Intanto occorre premettere che la normativa a cui ha fatto riferimento la SCIA tra radice da:
- comma 1-bis dell’art. 20 D.P.R n. 380/2001, il quale prevede la ridefinizione (rispetto alla normativa oggi vigente) dei requisiti prestazionali degli edifici;
- l’art. 24 comma 5-bis, dettante condizioni in presenza delle quali il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, ovvero:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
Tuttavia, la motivazione espressa dal Comune posta a base dell’atto inibitorio, oltre ad essere sviata (concernendo la agibilità, piuttosto che il mutamento di destinazione d’uso, oggetto principale della SCIA) è palesemente errata, non potendo sussistere dubbi che, alla luce degli art. 20 comma 1-bis (“Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici”) e 24 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001 (“Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri”), i nuovi limiti minimi di altezza siano di immediata applicazione diretta, anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Interessante sottolineare un passaggio della sentenza TAR, quando afferma che il Comune si è concentrato soltanto sulla seconda questione, inibendo la SCIA con la motivazione che la nuova richiamata normativa sulla “agibilità” – cioè l’art. 24 del D.P.R. n. 3780/2001 – con cui risulterebbe applicabile ai soli casi in cui la destinazione assentita sia già quella abitativa. Ciò lascerebbe ipotizzare che una possibile problematica non sia ancora stata sollevata nella inibitoria prodotta dal Comune (che forse intenda suggerire che il cambio d’uso da spazio accessorio magazzino in superficie utile abitabile, con incremento di carico, sia inquadrabile in ristrutturazione pesante e con Scia alternativa?).
Al termine della sentenza del TAR Liguriasi legge che accoglie il ricorso e annulla la dichiarazione di inefficacia emessa dal Comune, ripristinando quindi la piena efficacia della SCIA; è interessante la sentenza perché conferma i margini applicativi della deroga ai requisiti sanitari ammessi dal Salva Casa.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Deroga altezza 2,40 metri abitativa, applicazione diretta per interventi patrimonio edilizio esistente
- Segnalazione Certificata di Agibilità, aggiornato modulo Salva Casa e deroga requisiti sanitari
- Sanatoria abusi edilizi ante ’67 resta soggetta a oneri concessori e di urbanizzazione
- Caparra confirmatoria e recesso per inadempimento nel preliminare di vendita, quando si applica
- Governo impugna “Salva Casa” Sardegna, non impugna quello di Abruzzo e Friuli
- Dati catastali errati, ordinanza demolizione abusi edilizi resta legittima