Illeciti edilizi possono ridurre i requisiti di Agibilità e Abitabilità, giustificando lo sgombero con ordinanza demolitoria
La presenza del documento è fondamentale per l’avvio di attività al SUAP
Il D.Lgs. 222/2016 ha revisionato la modulistica e le procedure per avviare le attività produttive, dando per scontato la dotazione di Agibilità.
Si ripete quando già detto per l’edilizia residenziale: l’Agibilità è un documento che attesta l’utilizzabilità dell’immobile.
Che sia sotto forma di certificazione o attestazione emessa da un tecnico del proprietario (Segnalazione Certificata), è il documento necessario per ogni attività.
Se facciamo attenzione, nella modulistica unificata nazionale delle comunicazioni e SCIA da inviare al SUAP per nuove attività produttive ( o modifiche), gli aspetti urbanistici sono tralasciati in fondo all’ultima pagina.
Facendo più attenzione, non viene richiesto riferimento di pratiche edilizie, agibilità, o altri dati simili. Compare soltanto in un modesto riquadro chiamato “Altre dichiarazioni” quanto segue:
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:
- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso
- che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di sorvegliabilità (D.M. n. 564/1992)
In grassetto emergono gli obblighi di conformità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso, e igiene.
Il titolare dell’attività produttiva e commerciale deve porsi da subito le verifiche urbanistiche dell’immobile
Addirittura sono informazioni che l’imprenditore deve valutare per la scelta del fondo o luogo dove svolgere l’attività.
Infatti l’avvio di un attività commerciale in un fondo a destinazione d’uso (e Agibilità) destinata a uffici crea una situazione di illegittimità:
- false attestazioni rilasciate da proprietario, subaffittuario o titolare dell’attività;
- sanzionamento per illeciti edilizi, con rimessa in pristino;
- sospensione attività per mancanza di agibilità (o inidonea) e per illeciti edilizi;
- errata valutazione dei rischi;
- ecc;
In definitiva, una lunga serie di gatte da pelare per l’imprenditore che intende avviare l’attività.
Pertanto, quando egli intenderà scegliere i fondi da comprare o affittare, si deve sincerare prima di ogni altra cosa se la situazione urbanistico edilizia sia conforme, se sia rilasciata l’Agibilità e la destinazione d’uso legittima.
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La destinazione d’uso corretta è essenziale per svolgere attività
Non è sufficiente che l’immobile sia stato realizzato in forza di titoli edilizi, pratiche e autorizzazioni: è importante che la destinazione d’uso effettiva sia conforme a quella legittimata dalle relative pratiche, e dalla stessa Agibilità.
In caso contrario è facile incappare nell’illecito anche grave di mutamento di destinazione d’uso, che in certi ambiti dei Piani Regolatori non possa essere regolarizzato in alcun modo.
Infatti non dimentichiamo che gli strumenti urbanistici contengono anche la disciplina delle destinazioni d’uso, il cosiddetto “piano delle funzioni”.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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