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Per illeciti accertati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico si pone l’interrogativo se far pagare le vigenti sanzioni pecuniarie anche agli illeciti effettuati prima dell’apposizione del vincolo; si tratta delle modalità per determinare la sanzione sono stabilite dall’art. 167, comma 5, D.Lgs. 42/2004 (cod. beni culturali), da applicarsi ove sia accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, perchè in caso contrario scatta la demolizione e rimessa in pristino.

Il tema è stato trattato dalla sentenza n. 100/2026 della Corte Costituzionale (relativa anche l’inammissibilità della sanatoria per opere effettuate senza autorizzazione idrogeologica), che ha trattato l’impugnativa statale nei confronti del nuovo art. 5-ter della legge regionale Sardegna n. 28/1998 (introdotto con art. 29, c.1, lettera c) della L.R. 18/2025), il quale stabilisce che tale sanzione pecuniaria (determinata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito) non si applichi, rispettivamente alle:

Il Governo ha impugnato la disposizione sarda, sostenendo che violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, quest’ultimo per invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», in relazione al citato art. 167 cod. beni culturali, poiché tale norma interposta non contempla la possibilità di escludere l’applicabilità dell’indicata sanzione per le opere pubbliche eseguite in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica e per le opere eseguite prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.

Confermata esclusione della sanzione pecuniaria per illeciti paesaggistici effettuati prima dell’istituzione del vincolo paesaggistico

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 100/2026, ha confermato quanto già deciso con propria precedente pronuncia n. 75/2022 (e in senso conforme anche n. 13/2023) e quanto già consolidatosi in giurisprudenza amministrativa, dichiarando non fondata la questione di incostituzionalità.

La Corte Costituzionale ha confermato infatti che l’articolo 167, comma 5, D.Lgs. 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggio), deve essere interpretato nel senso che il sanzionamento si applica solo al caso di intervento eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’opera. Infatti, l’articolo 167 del Codice:

  • al comma 1 menziona la «violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza»;
  • il comma 4, alla lettera a), fa riferimento ai «lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica»;
  • in più punti menziona, ai commi 1, 2 e 5, il «trasgressore», tutte previsioni che non possono riferirsi all’ipotesi in cui, al momento della realizzazione delle opere, il vincolo non fosse stato ancora apposto.

Tuttavia, l’accertamento dell’illecito edilizio, effettuato in zona divenuta posteriormente vincolata a livello paesaggistico, mantiene l’obbligo di ottenere ugualmente la Compatibilità paesaggistica favorevole ai sensi dell’articolo 167 del D.Lgs. 42/2004, precisando che in caso di rilascio positivo non possa essere preteso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal quinto comma dell’anzidetto articolo.

Sulla base di questi stessi elementi, del resto, anche il Ministero della cultura (all’epoca, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) ha ritenuto inapplicabile l’art. 167 al caso del vincolo sopravvenuto (pareri 20 aprile 2017, n. 12633; 5 maggio 2016, n. 13373; 27 aprile 2016, n. 12385; 16 dicembre 2015, n. 30815; a essi può aggiungersi il più recente parere 18 gennaio 2024, n. 1453).

Ne consegue che la disposizione impugnata (cioè l’articolo 29, comma 1, lettera c) della L.R. Sardegna n. 18/2025, nella parte in cui stabilisce che non si applicano alle opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004), escludendo l’applicazione della sanzione pecuniaria nel caso di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, non deroga all’invocata norma interposta.

Inammissibile l’esclusione della sanzione paesaggistica per opere pubbliche realizzate in assenza o difformità paesaggistica

Sul punto la Corte Costituzionale (sentenza n. 100/2026) ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità, dichiarando parzialmente illegittimo l’articolo 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l’art. 5-ter, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

Infatti, la Consulta ha motivato che l’articolo 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 non prevede eccezioni all’applicazione della sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell’accertamento postumo di compatibilità, senza distinguere sulla base della natura privata o pubblica delle opere realizzate in mancanza di autorizzazione paesaggistica (o in difformità da essa). Distinzione che, peraltro, mal si concilierebbe con il carattere già di per sé derogatorio dell’accertamento postumo di compatibilità, equivalente al rilascio di un’autorizzazione in sanatoria, che rappresenta un’eccezione alla regola generale, espressa al comma 1 dell’art. 167, consistente nell’obbligo di riduzione in pristino delle opere abusive sotto il profilo paesaggistico.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

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