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Il concorso di colpa si estende ai professionisti competenti che non hanno contestato le violazioni edilizie entro i termini di legge

Nella realizzazione di illeciti edilizi esiste una presunzione di colpa e di solidarietà tra committente, imprese esecutrice, progettisti e direttori lavori, ovviamente quando risulti accertato il loro apporto per quest’ultimi professionisti.

Quando l’illecito edilizio viene compiuto senza titoli edilizi e senza l’apporto di professionisti, il discorso non ci riguarda in questa sede. Tuttavia, certi abusi edilizi possono essere “progettati a monte” da Tecnici.

Invece il loro ruolo diventa oggetto di valutazione di corresponsabilità quando sono state presentate pratiche edilizie, quali permesso di costruire e SCIA; discorso a parte meriterebbe la CILA, dove non risulta obbligatorio il Direttore lavori (però fortemente consigliato per tutelare il committente).

Interessante lo spunto segnalatomi dal collega Ing. M. Federici sulla sentenza TAR Perugia n. 716/2022, avente per oggetto la corresponsabilità di due Direttori lavori, quello architettonico/edilizio e quello strutturale.

La presenza di più direttori lavori in un cantiere non è cosa insolita, e addirittura potremmo (e dovremmo) conteggiare anche tutti i direttori lavori competenti ciascuno per ogni aspetto progettuale di ogni normativa di settore. In questo blog ho già fatto presente del ruolo del direttore dei lavori nelle verifiche di conformità.

In quella fattispecie il ricorso riguardava la sopralevazione di un piano avvenuta in zona centro storico sottoposta vincolo paesaggistico. Tale intervento è stato contestato come difformità al permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, rilasciato per intervento di restauro e risanamento conservativo del fabbricato (sic.).

Tale contestazione e accertamento di illecito edilizio ha portato all’irrogazione delle sanzioni amministrative in maniera solidale nei confronti di proprietà, ditta esecutrice e il co-direttore lavori. In particolare è stata elevata la sanzione pecuniaria in misura massima prevista di 20.000 euro per inottemperanza alla rimessa in pristino, ai sensi dell’art. 31 comma 4-bis DPR 380/01.

Il ricorso al TAR viene attivato dal Direttore Lavori strutturale, il quale sostiene di non aver mai rivestito la qualifica di progettista “architettonico” o edilizio, avendo avuto soltanto ruolo di tecnico strutturista.

Il ricorso viene rigettato in quanto per il direttore lavori strutturista grava per legge una corresponsabilità in vigilando, in quanto ha concorso (anche col direttore lavori architettonico) a realizzare un illecito permanente derivante dalla indebita sopraelevazione in centro storico, peraltro non eliminata a seguito dell’ordinanza di riduzione in pristino e conseguentemente culminata nella definitiva acquisizione dell’immobile.

La sentenza sottolinea che l’abuso contestato in via principale (sopraelevazione) è materia senz’altro rientrante nelle competenze del ricorrente quale ingegnere strutturista, sicché nessuna esimente può configurarsi in suo favore, non avendo fornito alcuna prova della propria dissociazione dalla condotta parimenti illecita di proprietario e costruttore, ponendo in essere le cautele di cui all’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale <<Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni>>.

Inoltre, nonostante egli avesse rinunciato all’incarico nei confronti del committente senza trasmettere al Comune quanto richiesto dall’art. 29 c.2 DPR 380/01, egli rimane corresponsabile senza poter essere esonerato dal concorso di colpa.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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