La riorganizzazione del regime del silenzio assenso tra enti pubblici è stata di notevole portata
La L. 124/2015 ha introdotto novità sostanziali e modificato una serie di profili in ambito amministrativo volti a semplificare e chiarire le procedure, condizioni e termini.
In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti profili di silenzio-assenso per le fasi di istruttoria tra enti, tra cui quelli oggetto di tutela del patrimonio culturale.
La riorganizzazione del regime amministrativo, in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, ha prodotto una modifica anche per le pratiche di autorizzazione paesaggistica.
Essendo alcuni aspetti perfettamente chiari o suscettibili di interpretazione, si ritiene utile e interessante portare all’attenzione dei colleghi la lettura della Circolare n. 27158 del 10/11/2015 Uff. Legisl. Ministero Beni e delle attività culturali.
La circolare, si sa, nelle fonti del diritto rimane una circolare; tuttavia ha una impostazione condivisibile e trae spunto da diverse giurisprudenze amministrative citate in essa.
I profili che tratta questa circolare sono i seguenti: a) natura generale dell’istituto del silenzio-assenso e perdurante necessità di svolgere e completare comunque l’istruttoria e la fase decisoria del procedimento amministrativo; b) (perdurante vigenza dei) termini “speciali” dei procedimenti di tutela del patrimonio culturale; c) ambito oggettivo di applicazione dell’istituto; d) in particolare, il caso dell’autorizzazione paesaggistica; e) ambito applicativo soggettivo: la nozione di pubbliche amministrazioni e la posizione dei gestori di beni o servizi pubblici; l) alternatività del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni rispetto alla conferenza di servizi; g) presupposti e condizioni per il formarsi del silenzio-assenso; h) possibilità e limiti dell’autotutela.
Su questi ultimi due, ovvero il rapporto che può emergere tra loro due (Autotutela e Silenzio assenso) occorrerà iniziare a porre molta attenzione.
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Il Comune può chiedere integrazioni nelle pratiche edilizie, ma deve valutarle realmente e rispettare i termini dei propri poteri di controllo. Recenti sentenze chiariscono il rapporto tra documentazione incompleta, integrazione SCIA, consolidamento della segnalazione e autotutela.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che alla CILA non si applica il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge 241/1990, la comunicazione non costituisce un’istanza diretta al rilascio di un titolo edilizio, ma una comunicazione proveniente dal privato per effettuare opere edilizie in regime libero.