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Fascia di rispetto dell’autostrada serve per garantire la sicurezza della circolazione, svolgimento manutenzione e per cantieri

In ambito edilizio urbanistico la presenza di una fascia di rispetto autostradale può comportare il divieto di realizzare nuove costruzioni o ampliamenti al suo interno. La fasce di rispetto stradali, e in particolare quelle autostradali, hanno diverse finalità. Inoltre può rappresentare un ostacolo per regolarizzare manufatti e opere oggetto di condono edilizio o sanatoria.

Correttamente va chiamata “fascia di rispetto autostradale”, ma avendo un carattere di inedificabilità assoluta e protezione integrale, ha assunto un significato di “vincolo autostradale”.

La necessità di assicurare la circolazione veicolare in sicurezza, di consentire ampia capacità di manutenzione e perfino di prevedere eventuali allargamento di corsie è sufficiente per attribuire il carattere assoluto di inedificabilità totale. Questa condizione impedisce di “degradare” gli effetti di vincolo assoluto a vincolo relativo, neanche con valutazioni discrezionali caso per caso (Cons. di Stato n. 7975/2021), generalmente differenziati con questi criteri:

  • vincolo assoluto: non prevede la possibilità di effettuare certe opere e interventi (al netto di quelli espressamente previsti da esso);
  • vincolo relativo: è consentita la possibilità di effettuare opere, previo ottenimento di parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato.

Il vincolo d’inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata. Infatti il divieto di costruzione al suo interno è sancito fin dall’articolo 9 della legge n. 729/1961, secondo cui:

“lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa” (omissis);

Dopo pochi anni è avvenuta un’ulteriore revisione o integrazione del vincolo autostradale col DM 1404/1968, che ha ampliato la fascia di rispetto a 60 metri, qualificando le autostrade di qualunque tipo (L. 59/61 art. 4) in strade di tipo A.
La stessa distanza va maggiorata con la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate, fosso e fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati (art. 4 DM 1404/68).

Le vigenti fasce di rispetto autostradale

Infine c’è stata la revisione generale prevista dal Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento DPR 495/1992. Questi provvedimentri hanno differenziato la fascia di rispetto e relative distanze dal confine stradale anche per le strade di tipo A (autostrade) in base ai centri abitati definiti dall’art. 4 del predetto Codice. Qui ho riportato quelle relative alle costruzioni edilizie:

1) Entro il perimetro dei centri abitati (art. 28 DPR 495/92):

  • 30 metri: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade; ciò vale anche in assenza di strumento urbanistico vigente (PRG);
  • 3 metri: costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade;

2) Fuori dai centri abitati (art. 26 DPR 495/92):

  • 60 metri: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade;
  • 30 metri: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade, qualora zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia’ esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi
  • 5 metri: costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade;

A queste distanze minime possono eventualmente aggiungersi, sovrapporsi o integrarsi quelle maggiori previste o imposte da progetti e pianificazione infrastrutturale: pensiamo alla previsione di allargamento delle corsie, rampe di accesso, svincoli e opere simili.

Resta sempre una possibilità, cioè quella di spostare le volumetrie preesistenti e legittimate al di fuori della fascia di rispetto.

Vincolo autostradale: carattere assoluto e inedificabilità

Anche dal tenore di questi provvedimenti emerge chiaramente come la finalità della fascia di rispetto non possa essere intesa restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, per la loro vicinanza alla sede autostradale.

Il carattere assoluto della fascia di rispetto, e degli effetti prettamente vincolistici, derivano dalla più ampia esigenza di assicurare uno spazio di territorio utilizzabile all’occorrenza dal concessionario per effettuare queste opere a prescindere dalla presenza di costruzioni al suo interno:

  • esecuzione dei lavori di manutenzione e controllo
  • impianto dei cantieri
  • deposito di materiali
  • realizzazione di opere accessori

Di conseguenza, la distanza minima per individuare le fasce di rispetto autostradale vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti (cfr. Cons. Stato n. 7975/2021, n. 2949/2020, n. 282/2016, n. 2062/2013, Cass. Civ. n. 25401/2016, n. 9889/2014).

La qualifica di “vincolo” è stata espressamente confermata in sede di giurisprudenza Cons. Stato n. 7975/2021:

Il vincolo d’inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 l. 24 luglio 1961 n. 729 (e dal susseguente d.m. 1º aprile 1968 n. 1404) non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, con la conseguenza che le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti (ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 2062/2013; Id., Sez. I, 282/2016; Id., Sez. IV 5014/2015; Cass. civ., Sez. I, 25401/2016; Id., 25668/2015).

Conclusioni e consigli

La presenza di queste fasce di rispetto autostradali si ripercuote sulle seguenti tipologie e procedure edilizie:

  • ordinaria: CILA, SCIA, Permesso;
  • sanatoria edilizia (art. 36 e 37 TUE, e CILA tardiva)
  • sanatoria straordinaria o Condono edilizio (L. 47/85, L. 724/94 e DL 269/03);

In particolare il problema si pone per le opere già compiute e oggetto di regolizzazione col condono, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 33 L. 47/85. In questi casi infatti si rendono necessarie alcune ulteriori valutazioni in base alle casistiche, tipologia di vincolo e tempistiche di apposizione del vincolo stesso rispetto all’epoca dell’abuso e relativa istanza.

Insomma, un vero rompicapo.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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