Non deve configurare spazio chiuso o avere altri utilizzi diversi dalla protezione solare e agenti atmosferici

Dobbiamo abituarci all’idea che uno titolo abilitativo rilasciato non possa cristallizzare del tutto lo stato legittimato, compreso le sanatorie edilizie.
Questo principio lo possiamo ricavare dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 425/2026, per una fattispecie relativa a discrepanza tra alcune porzioni di edificio, già regolarizzate con un permesso in sanatoria rilasciato nel 2006, e lo stato accertato in seguito dalle autorità. Infatti, in seguito nel 2013 il cittadino ottiene un permesso di costruire per effettuare alcuni interventi edilizi, rappresentando una situazione dei manufatti presenti in quel momento non coincidente con lo stato finale di quanto già sanato nel 2006, e di queste discordanze non viene neppure fatta menzione nell’istanza e negli elaborati grafici di rappresentazione. Ad esempio, una tettoia risultava sanata con superficie di circa 12 mq, mentre quella accertata in seguito dal Comune è risultata di oltre 20 mq e con materiali differenti.
Il Comune, dopo aver rilasciato il permesso di costruire nel 2013, avvia un procedimento di controllo, e nell’anno 2017 ha accertato difformità tra quanto le opere esistenti e quelle assentite, al termine del quale emette un ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di quanto precedentemente legittimato con sanatoria edilizia. Il Consiglio di Stato, nel confermare la correttezza dell’ordine di demolizione, ha dichiarato infondata la contestazione che il manufatto illecito non potesse essere colpito per una seconda volta da un provvedimento repressivo (“ne bis in idem”), affermando piuttosto che possa essere sanzionato in quando diverso da quelli oggetto di una precedente sanatoria.
In sostanza, la verifica di Stato Legittimo deve tenere conto anche di tutte le trasformazioni parziali intercorse tra ciascun titolo abilitativo edilizio di ogni tipo, sanatorie comprese; infine, anche se non è stato menzionato, lo stesso criterio trova applicazione anche per il cosiddetto ultimo titolo abilitativo, privo praticamente di effetti sananti impliciti.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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