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Prosegue orientamento restrittivo sull’inammissibilità della sanatoria di opere compiute in violazione della disciplina antisismica per carenza di doppia conformità.

L’indirizzo giurisprudenziale formatosi in Cassazione penale, confermato da ultimo con sentenza n. 23744/2026, stabilisce l’impossibilità di regolarizzare illeciti edilizi incidenti sulla normativa antisismica perchè privi, ad origine, della prescritta autorizzazione sismica: tale carenza di conformità sismica all’epoca dell’abuso, comporta l’esclusione dal regime di doppia conformità “rigida” ancora richiesto per la procedura di accertamento di conformità previsto dall’articolo 36 D.P.R. 380/2001, ossia per illeciti compiuti in assenza di permesso di costruire o in difformità totale da esso. Restano invece esclusi da questo rigoroso orientamento le opere ricadenti nel nuovo regime di sanatoria edilizia “mite”, ossia quello dell’articolo 36-bis D.P.R. 380/2001. In definitiva, si riassume di seguito il regime della sanatoria sismica e strutturale, al netto delle diverse disposizioni previste dalle legislazioni regionali, su cui occorrerebbe interrogarsi se siano costituzionalmente legittime o meno:

Opere compiuteregime sanatoria sismica
Assenza di permesso di costruire o SCIA alternativa (Art. 36)inammissibile
Totale difformità da PdC o SCIA alternativa (Art. 36)inammissibile
Variazioni essenziali dal PdC o SCIA alternativa (Art. 36-bis)ammissibile con idoneità sismica
Parziali difformità dal PdC o SCIA alternativa (Art. 36-bis)ammissibile con idoneità sismica
Assenza di SCIA ordinaria (Art. 36-bis)ammissibile con idoneità sismica
Difformità SCIA ordinaria (Art. 36-bis)ammissibile con idoneità sismica
Parziali difformità in variante Ante L. 10/1977 (Art. 34-ter c.1)ammissibile sentite le relative amministrazioni competenti (incertezza procedurale)
Agibilità “sanante” (Art. 34-ter c.4)ammissibile, ricondotta a idoneità sismica per tolleranze art. 34-bis
Carlo Pagliai

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Cassazione penale esclude sanatoria sismica per la doppia conformità testuale

Secondo un orientamento rigido e restrittivo, il nostro ordinamento in linea generale non riconosce l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria, in particolare alla luce dell’articolo 94 D.P.R. 380/2001, in quanto persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni in merito al rischio sismico, quale espressione di un principio fondamentale in materia di Governo del territorio (vedi anche Cons. di Stato n. 3981/2024).

Inoltre, l’anzidetto articolo 94, relativo alla procedura e rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria su richiesta del privato, non è ammissibile applicarlo su opere già eseguite e assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia stato accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell’ufficio tecnico regionale per effetto di un auto-denuncia (vedi TAR Campania n. 1347/2021).

La Cassazione penale, con sentenza n. 23744/2026 ha avuto modo di ribadire che:

«il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 se non ricorrono le medesime condizioni che avrebbero consentito il rilascio del permesso di costruire a titolo originario; altrimenti ragionando, limitando cioè la verifica della “doppia conformità” alla sola disciplina urbanistica e negligendo la “conformità edilizia”, l’abuso edilizio si imporrebbe come fatto compiuto assurdamente premiante nella parte in cui esclude dalla sua legittimazione la compiuta verifica della conformità dell’opera all’intera disciplina edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello della presentazione della domanda di sanatoria. Si tratta di indirizzo seguito anche in sede giurisdizionale amministrativa, ove si è sostenuto che in materia edilizia, la sanzione demolitoria è legittimamente irrogata per opere realizzate in zona sismica prive della preventiva autorizzazione del Genio Civile, atteso che l’ordinamento vigente non ammette l’istituto della “sanatoria sismica” postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo ex artt. 94 e 98 del d.P.R. n. 380/2001. Tale carenza di nullaosta sismico rende l’abuso insanabile e giustifica l’ordine di rimozione, indipendentemente dalla astratta riconducibilità dell’intervento al regime della DIA o della sanzione pecuniaria» (vedi anche TAR Lazio (LT) Sez. I n. 199 del 6 marzo 2026).

Reato sismico non prevede sanatoria e non esiste effetto estintivo (tranne articolo 34-bis).

La Cassazione penale, con sentenza n. 23744/2026, è tornata a confermare che «Da quest’ultimo quadro giuridico emerge con evidenza il carattere meramente marginale, estraneo al consolidato indirizzo sopra esposto, e privo di adeguati fondamenti giustificativi, della decisione della sezione IV di questa Corte (in motivazione Sez. 4 – , n. 11169 del 06/12/2024 Cc. (dep. 20/03/2025 ) Rv. 287665 – 01), secondo la quale la considerazione che effettivamente il cd. reato sismico non prevede sanatoria e che non è possibile nessun effetto estintivo, derivandone da ciò l’impossibilità di ritenere sussistente il requisito della doppia conformità, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di violazioni della disciplina sismica, non consentirebbe di ritenere automatica l’emissione dell’ordine di abbattimento dell’immobile.».

Come ulteriore giustificazione per escludere forme di regolarizzazione postume di questi illeciti, la sentenza richiama l’articolo 98 del D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce un lungo e articolato principio che rende praticamente inammissibile questa possibilità. Infatti, secondo questa chiave di lettura, la gestione dell’illecito strutturale e sismico è affidata ad una specifica fase prevista dal medesimo articolo 98. Certamente, l’affiancamento della procedura di idoneità sismica postuma, introdotta dalla legge n. 105/2024 “Salva Casa” all’interno degli articoli 34-bis e 36-bis D.P.R. 380/2001, adesso prevede una discreta possibilità di sanare anche illeciti di natura sismica e strutturale, senza tuttavia esprimere dettagliatamente gli effetti estintivi a livello penale.

«dedica espressamente una disciplina speciale del procedimento penale per i reati in materia di disciplina edilizia antisismica prevedendo in particolare, per ogni giudice, che in caso di condanna “ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.”. Tale ultima previsione, secondo il predetto indirizzo, sancirebbe un’alternativa all’ordine di demolizione di un immobile realizzato senza preventiva autorizzazione sismica ove venisse accertata ex post la sua conformità ai parametri imposti dalla normativa antisismica, sempre che venga garantita la stabilità e la sicurezza dell’opera, e consentendo eventualmente anche interventi successivi finalizzati a ricondurre l’immobile ad una conformità antisismica postuma. In tal modo, in particolare, la disposizione dell’art. 98 del DPR 380/01 prima sintetizzata sarebbe applicabile anche in sede di esecuzione, e obbligherebbe il giudice ad una valutazione discrezionale tra due diversi esiti processuali: l’ordine anche parziale di demolizione, “ovvero” il dettare le necessarie prescrizioni per conformare le opere entro un certo termine. Da ciò la affermazione per cui in materia di violazioni della normativa antisismica ai sensi dell’art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il giudice nel caso in cui ritenga l’assenza di doppia conformità non potrebbe emettere automaticamente l’ordine di demolizione ma sarebbe tenuto a valutare se, previe acquisizioni tecniche che non siano già agli atti, sia tecnicamente possibile conformare le opere alle prescrizioni antisismiche ed eventualmente deve indicare con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se già non realizzati. Si tratta, invero, di una tesi fuori sistema, atteso che innanzitutto essa non tiene conto del carattere estremamente circoscritto al piano sismico della previsione dell’art. 98 citato comma 3, secondo cui “con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine”. In altri termini, il predetto comma 3 delimita esclusivamente l’ordine di demolizione conseguente ad opere realizzate “in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83” che, quindi, potrebbero essere in contrasto solo con la disciplina sismica e non con quella edilizia, implicando in tale caso un ordine di demolizione inerente il settore “sismico” ovvero “prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine”. Al contrario, in caso di sussistenza anche della violazione della disciplina edilizia e urbanistica in senso stretto, si impone ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01 comma 9 l’ordine di demolizione in ordine al distinto reato ex art. 44 del medesimo DPR: “per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. Consegue, quindi, che in caso di opere abusive in rapporto non solo a profili sismici ma anche a quelli edilizi e urbanistici, la assenza “ontologica” di “doppia conformità” in relazione al settore della disciplina anti-sismica oltre che del conglomerato cementizio a struttura metallica, come in precedenza evidenziato, determina non solo la inconfigurabilità della sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01 ma anche la necessaria operatività della demolizione ex art. 31 del DPR 380/01. Senza che la peculiare, circoscritta e settoriale disciplina ex art. 98 citato, della demolizione inerente al profilo sismico, possa porre nel nulla la suddetta disposizione di demolizione, che il giudice deve adottare ai sensi degli artt. 31 e 44 del DPR 380/01.».

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

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