
Questo tipo di reato edilizio avviene in contrasto alle previsioni generali e attuative del PRG
Prima di affrontare questo caso particolare di lottizzazione abusiva, è opportuno tornare sul tema della lottizzazione abusiva, esaminato più volte nel blog.
Trattasi del reato edilizio più grave tra quelli previsti dall’attuale ordinamento, ed è disciplinato dall’art. 30 del D.P.R. 380/01.
Ci sono tre possibili modalità di lottizzazione abusiva:
- materiale;
- cartolare;
- funzionale;
In comune esse hanno la realizzazione finale di un intervento che per caratteristiche e rilevanza comportano una trasformazione in contrasto alla pianificazione programmata e all’ordinato assetto del territorio.
Costituendo la massima gravità dell’illecito in ambito edilizio, è severamente punita con:
- l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro (art. 44 comma 1 lettera C del T.U.E);
- confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, previo accertamento con sentenza definitiva del giudice penale. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. Tale sentenza definitiva costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari (art. 44 comma 2 del T.U.E.);
Da questo si capisce come il reato di lottizzazione abusiva sia ritenuto come un grave illecito compiuto in contrasto verso l’interesse collettivo. Vediamo adesso le relative modalità e sfumature intercorrenti: