Sanatoria edilizia e aumenti volumetrici: la sentenza 845/2026 del Consiglio di Stato conferma l'obbligo di atto notarile trascritto per la cessione di cubatura in condominio

Con l’accertamento di illeciti edilizi può scattare anche la misura repressiva che annulla precedenti titoli abilitativi
Con l’avvio del procedimento ripristinatorio il Comune può verificare anche la legittimità delle pratiche edilizie a cui si riferiscono gli illeciti
Nel momento in cui dovessero emergere illeciti e abusi di varia natura, il Comune può legittimamente verificare anche se questi abbiano collegamenti con pratiche edilizie.
In altre parole se l’ente pubblico ritiene, o meglio ancora verifica, che gli illeciti accertati siano stati compiuti mediante pratiche edilizie “zoppe”, è possibile procedere all’annullamento in autotutela di esse.
Ammettiamo per esempio che siano state accertatedifformità compiute durante il periodo di efficacia di una segnalazione certificata inizio lavori(SCIA),l’annullamento in autotutelaè fattibile e pure doveroso.
Più precisamente, ipotizziamo che laSCIA contenga opere non conformi agli strumenti urbanistici/regolamenti edilizi, e che per qualche motivo la loro rappresentazione sia sfuggita alla PA.
In questo caso la validità del titolo abilitativo, anche se formatosi con silenzio-assenso e ampio decorso del tempo, inizia a vacillare e l’ente pubblico può certamente metterne in discussione l’efficacia.
Il discorso vale anche nei casi in cui il titolo abilitativo sia stato ottenuto o presentato tempo addietro.
Infatti, il tempo non può legittimare in alcun modo gli illeciti altrimenti sarebbe sanatoria “per prescrizione”.
Ed ecco quindi che la scoperta, anche molto tardiva, di illeciti edilizi rispetto a previgenti pratiche edilizie presentate, può esporre a rischio annullamento in autotutela delle stesse.
E a maggior ragione, l’annullamento in autotutela di certi titoli abilitativi edilizi può diventare a sua volta il presupposto della conseguente ordinanza di demolizione.
Un riferimento interessante è rinvenibile nella sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2015.
La conclusione è che l’accertamento da parte della Pubblica Amministrazione può perfino andare a verificare gli ultimi stadi di trasformazione dell’immobile.
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CARLO PAGLIAI,Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliareCONTATTI E CONSULENZE
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