L'adempimento di rimessa in pristino deve essere integrale per evitare acquisizione gratuita
Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che il maggior volume per migliorare le prestazioni antisismiche debba essere sanzionato diversamente dal tipico abuso grave
Il caso riguarda un edificio che presentava un innalzamento di circa 90 cm a causa del pacchetto strutturale composto da travi di copertura, resosi necessario per migliorarne le prestazioni antisismiche.
Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n. 04824/2016 ha rilevato, per la fattispecie, che l’innalzamento di circa 90 cm dell’edificio non ha comportato alcun aumento né di cubatura utile né di superficie utile, trattandosi, in sostanza di incremento per altezza e superficie degli spessori dei solai, e cioè di corpi chiusi e ciechi, inaccessibili per sua natura.
Il ricorso effettuato in precedenza al Tar per il relativo caso riguarda il conteggio della sanzione ex art. 34 per parziali difformità al permesso rilasciato in quanto, evidentemente, non poteva essere attivata la procedura di accertamento con doppia conformità.
Essendo tale abuso non rimovibile in quanto pregiudizievole per la parte legittimata, il Comune in prima istanza quantifica la sanzione in misura “ordinaria”, cioè applicando le modalità di cui alla nota 1 della Tab. allegata alla L.n. 47/85, trasformando l’incremento volumetrico in superficie virtuale utilizzando la formula superficie=incremento di volume x 3/5, in quanto l’abusivo innalzamento del fabbricato non ha comportato un aumento di superficie.
Il Consiglio di Stato non ha condiviso il criterio di quantificazione del comune basato secondo una logica commerciale e di mercato, in quanto l’aumento dimensionale dell’edificio è stato esclusivamente volumetrico ed “esterno”, visto e considerato che non s’è verificata né una maggiore volumetria utile interna né una maggiore superficie utile interna.
Praticamente si sono “ingrossati” solo i limiti esterni dell’edificio, conseguenti ad voluto miglioramento prestazione antisismico dell’immobile, comportante di converso ispessimenti di alcune strutture.
Infine viene condivisa l’impostazione che il conteggio della sanzione debba considerare il concreto profitto tratto dai proprietari dell’edificio, consistente nel mancato esborso dell’importo relativo soltanto al costo di demolizione e non anche di quelli di ricostruzione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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