Applicabile tolleranza 2% alle misure minime previste dalla normativa sulle distanze legali
Col D.M. 1444/68 fu introdotta il distacco tra pareti finestrate pari a dieci metri
Lo scopo della norma è quello di evitare la formazione di intercapedini pregiudievoli la salubrità degli abitanti.
La salvaguardia degli aspetti igienico sanitari è quella che guida molti articoli e principi della Legge Ponte e del conseguente Decreto Ministeriale 1444/68.
Si tratta di norme volte a impostare alcuni principi minimi da rispettare nella redazione degli strumenti urbanistici programmatici comunali (Piani Regolatori) nonchè gli strumenti urbanistici attuativi (Piani particolareggiati o di Lottizzazione convenzionata).
Proprio perchè tale decreto intendeva sollecitare la produzione degli strumenti urbanistici, impose da subito alcuni parametri e condizioni inderogabili da inserire in sede di redazione e pianificazione territoriale.
In questo video ho introdotto alcuni aspetti relativi alla distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Iscriviti al canale e commenta il video:
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Tolleranza 2% distanza tra pareti finestrate col Salva Casa
- Distanze tra fabbricati, pareti finestrate e apertura nuove finestre, regole e condizioni ammissibili
- Differenza tra Agibilità e permessi edilizi spiegata dalla Corte Costituzionale
- Compravendita, notaio esonerato da verificare regolarità immobile e Stato Legittimo
- Distanze tre metri tra costruzioni e vedute sottostanti anche in senso verticale
- Agibilità sanante con evidenziate parziali difformità (Salva Casa)