Si allunga la lista dei casi di APE non rispondenti alle reali caratteristiche degli immobili, e dei proprietari di immobili danneggiati
Stati membri provvederanno a definire prestazioni minime e fasi esecutive, al momento niente obblighi per compravendite e locazioni
Ieri il Parlamento UE ha approvato la Direttiva “Case Green”, la quale dovrà ancora seguire una fase di ulteriore perfezionamento normativo; essendo una direttiva, gli Stati membri dovranno recepirla e integrarla nel perimetro di quanto consentito.
Ma vediamo quali obbiettivi prestazionali di efficientamento energetico e di decarbonizzazione sono stati prefissati; in base all’articolo 9 gli Stati membri si impegnano a far conseguire a:
- a) edifici e le unità immobiliari di proprietà di enti pubblici, compresi le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell’Unione e quelli affittati da tali organi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva:
- dal 1º gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica E; e [Em. 20cp1]
- dal 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica D;
- b) gli edifici e le unità immobiliari non residenziali, diversi da quelli di cui alla lettera a), conseguano al più tardi:
- (i) dal 1º gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica E;
- (ii) dal 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica D;
- c) gli edifici e le unità immobiliari residenziali conseguano al più tardi:
- (i) dal 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica E;
- (ii) dal 1º gennaio 2033, almeno la classe di prestazione energetica D
Lo stesso articolo 9 dispone e delega gli Stati Membri per le modalità con cui far rispettare le disposizioni e obbiettivi:
Articolo 9 Norme minime di prestazione energetica
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici rispettino le norme minime di prestazione energetica, a partire dagli edifici con le prestazioni peggiori.
Sugli incentivi si riapre quindi la partita, a quanto pare, chissà con quali strumenti.

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Obbligo per compravendite o affitti ?
L’articolo 1 della Direttiva indica: gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, importante ristrutturazione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari o di rinnovo del contratto di locazione o il cui mutuo ipotecario è stato rifinanziato, l’attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all’acquirente o al locatario. (questo obbligo in verità esiste in Italia da anni, in forma leggermente diversa con le APE).
Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0068_IT.pdf
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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