Convertire ad uso abitativo parti comuni esistenti qualifica aumento di carico urbanistico
Ultimamente serpeggia la moda del flipping immobiliare effettuando frazionamenti veloci
Frazionare un immobile non significa solo dividerlo, ma creare organismi edilizi dotato di piena autonomia.
Nella diretta trasmessa su Facebook oggi 14 settembre 2018 ho fatto un breve resoconto di un caso studio, a cui mio malgrado ho potuto soltanto constatare l’impossibilità di regolarizzare l’abuso edilizio.
In estrema sintesi, l’appartamento è stato comprato dal mio cliente, ha soltanto trenta mq di superficie al piano terra e al suo interno c’è un soppalco di 15 mq.
Dalle verifiche è emerso che:
- nel preliminare registrato il soppalco appare in descrizione e perfino nella planimetria allegata;
- nell’atto di vendita definitivo “scompare”, cioè non viene menzionate in descrizione e neppure in planimetria allegata;
- nello stesso giorno dell’atto di vendita, appare un tecnico professionista che gli fa firmare una SCIA contenente il progetto del soppalco, come se fosse davvero ancora da realizzare.
Purtroppo, questo signore ha comprato per duecentomila euro questo immobile, su cui tra l’altro grava pure una pratica del terzo condono edilizio da chiudere, e come se non bastasse l’immobile (palazzina del periodo umbertino) ha un vincolo dei beni culturali.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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