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facciata edificio

Si può usare una CILA sull’immobile viziato da abusi edilizi, e peggio ancora già colpito da un ordine di demolizione definitivo, nonché avviare un’attività con SCIA commerciale? Nella sentenza n. 7966/2026 del Consiglio di Stato sono stati respinti gli appelli contro gli atti comunali che avevano bloccato i lavori e l’attività. I ricorrenti richiamavano una sentenza penale di assoluzione per reato contestato e il decorso dei termini per l’intervento sull’una e sull’altra segnalazione. Peccato che il giudicato penale non vincola i poteri repressivi del Comune, pertanto l’ordine di demolizione era rimasto efficace assieme ai poteri inibitori verso l’attività commerciale.

Punti chiave

  • L’assoluzione penale non ha avuto efficacia vincolante nel giudizio amministrativo per difetto del requisito soggettivo dell’art. 654 c.p.p.
  • La CILA non ha legittimato opere su un immobile già colpito da un ordine di demolizione inoppugnabile.
  • Per la SCIA commerciale il termine di controllo era di sessanta giorni, valutato sulla sequenza di integrazioni documentali del caso.

Due pratiche, un immobile e un ordine precedente

Il Comune aveva dichiarato inammissibile e improcedibile la CILA presentata nel 2022 per lavori di completamento nonché l’inefficacia di una SCIA “commerciale” del 2023 per avviare l’attività di somministrazione. Infatti l’immobile era già destinatario di un ordine di demolizione emesso nel 2017, divenuto inoppugnabile dopo la perenzione del giudizio amministrativo avviato contro di esso. Il fatto che fossero state presentate nuove pratiche edilizie e SCIA di attività non rimuoveva gli effetti di quell’ordine demolitorio.

I ricorrenti invocavano una pronuncia penale di assoluzione, chiedendo di attribuirle effetti sugli accertamenti amministrativi. Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 654 del codice di procedura penale, che richiede, fra l’altro, specifiche condizioni soggettive per l’efficacia del giudicato in sede amministrativa. Il Comune non si era costituito parte civile nel processo penale, quindi quel requisito mancava; la decisione non afferma quindi un’indifferenza generale di ogni giudicato penale.

L’ordinanza amministrativa emessa dal Comune nel 2017 riguardava opere in contrasto con il titolo edilizio di una serra e altri locali privi di titolo; neppure la sentenza penale non aveva eliminato gli effetti di quell’ordinanza comunale; per questo, una verifica dello stato legittimo non può fermarsi al solo esito del procedimento penale, ma occorre controllare le vicende e la definitività dell’intero profilo edilizio dell’immobile.

CILA e poteri di vigilanza edilizia

La CILA riguardava il completamento di un immobile che, nella situazione processuale esaminata, era già oggetto di ordinanza di demolizione efficace e non più impugnabile. Il Collegio ha escluso che il decorso del tempo dalla comunicazione rendesse intangibili le opere, tanto meno il deposito di CILA non poteva rappresentare una via per neutralizzare l’ordine preesistente e il Comune poteva continuare a esercitare i poteri di vigilanza (vedi anche articolo 27 DPR 380/2001).

Se la demolizione dell’abuso ordinata con provvedimento non subisce limitazioni, prescrizioni o decadenza col semplice passare del tempo, una CILA riferita al medesimo immobile non può cristallizzare la situazione in contrasto con un ordine definitivo. Sul punto è opportuno rammentare che effettuare opere con CILA su immobile illegittimo potrebbe integrare la reiterazione del reato edilizio.

La SCIA commerciale segue una cronologia propria

Il Comune aveva vietato la prosecuzione dell’attività di somministrazione in locali destinati alla demolizione, avviata previo deposito di SCIA commerciale nel 2023; l’ufficio aveva chiesto integrazioni, al quale il privato aveva risposto nei termini. Il provvedimento inibitorio emesso dal Comune è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine di sessanta giorni valevole per la scia commerciale, e non di trenta come previsto per una SCIA edilizia.

Il Consiglio ha ritenuto legittimo l’ordinanza comunale anche perché l’attività non poteva svolgersi nell’immobile abusivo considerato, a prescindere dalla specifica formula commerciale proposta, affermando che:

«è evidente che, svolgendosi l’attività oggetto di SCIA su un immobile abusivo, su di esso non poteva essere esercitata alcuna attività commerciale, indipendentemente dal tipo di attività concretamente svolta (ristorazione, organizzazione di eventi vari, ecc.)».

In sostanza, la SCIA commerciale per l’esercizio di attività non costituisce un titolo edilizio e non rende utilizzabile una costruzione per la quale permane un ordine repressivo. Sul rapporto fra esercizio dell’attività e regolarità del locale si veda l’approfondimento già pubblicato sul blog, ferma la specifica cronologia della SCIA qui decisa.

Conclusioni e consigli utili

Questa vicenda richiede una doppia verifica a più dimensioni, integrate tra loro:

  • da un lato titoli edilizi, illeciti e provvedimenti repressivi;
  • dall’altro presentazione della SCIA commerciale, richieste integrative, risposta e provvedimento comunale.

Mescolare i due procedimenti produce conclusioni sbagliate sui termini. La pronuncia non ha affermato tuttavia che una qualsiasi attività sia sempre vietata in presenza di qualunque difformità minore. E ci mancherebbe altro.

Prima di presentare lavori o avviare un esercizio verifico gli atti amministrativi definitivi, la corrispondenza delle opere e la sequenza di entrambe le segnalazioni. Diventa rilevante anche consultare la documentazione dei procedimenti penali oltre a quella edilizia, senza attribuire a un’assoluzione effetti automatici che la sentenza non riconosce.

carlo pagliai

Riferimenti normativi

  • Art. 654 codice di procedura penale, sull’efficacia del giudicato nel giudizio amministrativo
  • Art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, per la SCIA commerciale
  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sui poteri di vigilanza edilizia

Giurisprudenza citata

  • Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 7966/2026, pubblicata il 3 novembre 2026
  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 9/2017, richiamata sugli ordini di demolizione

Keywords correlate

  • CILA immobile abusivo
  • SCIA commerciale e demolizione
  • assoluzione penale abuso edilizio
  • ordine demolizione inoppugnabile

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carlo pagliai
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