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edificio vincolato beni culturali

Per gli interventi edilizi eseguiti su immobili tutelati dal vincolo di bene culturale (Parte II del D.Lgs. 42/2004) la regolarizzazione del profilo amministrativo potrebbe non superare le conseguenze penali dell’abuso. Il problema riguarda anche interventi di minor rilevanza e astrattamente fattibili con la SCIA.

La Cassazione penale, con sentenza n. 34437/2026, ha chiarito per questi immobili vincolati il rapporto tra regime autorizzativo della Soprintendenza e di regolarizzazione edilizia con doppia conformità edilizia.

Punti chiave

  • L’autorizzazione postuma della Soprintendenza non estingue il reato dell’articolo 169 del D.Lgs. 42/2004.
  • La mancanza dell’autorizzazione soprintendentizia preventiva preclude, nel caso esaminato, la doppia conformità ai fini dell’estinzione del reato edilizio (come analogamente nella sismica).
  • Neppure la modesta entità delle opere esclude implicitamente il controllo preventivo della Soprintendenza.

Tramezzi e tinteggiatura in un edificio tutelato

La fattispecie riguardava esecuzione di opere edilizie minori, quali la tinteggiatura di alcuni spazi interni e la realizzazione di due pareti in cartongesso nel palazzo municipale, già assoggettato a vincolo di tutela bene culturale. Tuttavia, questi lavori sono stati eseguiti senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, imposta ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, sanzionato dalla stessa norma con l’articolo 169:

Articolo 169 Opere illecite
1. É punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel giù breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per 1′ autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28.

In seguito il Comune ha pagato una sanzione pecuniaria (nel testo è scritto così, ma forse è l’ammenda di cui all’articolo 169) e ottenuto il rilascio dell’autorizzazione postuma (o in sanatoria) da parte della competente Soprintendenza; sul punto si rammenta che nella seconda parte del Codice D.Lgs. 42/2004 non è formalmente previsto il rilascio di autorizzazione postuma o in sanatoria da parte della Soprintendenza.

Nel procedimento penale, in primo grado l’imputato è stato giudicato non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice penale, nei confronti del reato previsto dall’articolo 169 del Codice dei beni culturali, decisione confermata anche in appello.

In questo processo penale è stato anche evidenziato che la regolarizzazione del profilo edilizio di queste opere di minore rilevanza poteva avvenire con semplice deposito di SCIA in sanatoria (allora inquadrata nell’articolo 37 comma 4 TUE), per cui ai sensi dell’articolo 37, comma 6, il mancato deposito della SCIA non comportava l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’articolo 44 TUE. Tuttavia occorre anche rammentare che ai fini del reato edilizio, la sua estinzione avviene mediante gli articoli 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001, e si riferisce all’ipotesi di assenza o difformità del permesso a costruire, e non già al mancato deposito della SCIA ovvero alla realizzazione di opere difformi dalla stessa.

Autorizzazione postuma: il reato culturale non si estingue

Per la Cassazione, il reato previsto dall’articolo 169 è formale e di pericolo presunto, perché protegge il bene oggetto di tutela e il controllo preventivo dell’autorità competente (Soprintendenza), anche quando non risulti accertata una concreta lesione del valore storico-artistico, e la Cassazione ribadisce un proprio principio:

«nel reato di abusivo intervento sui beni culturali, ai sensi dell’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, ove il bene tutelato è esclusivamente l’interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali, per cui il reato è stato costruito come formale e di pericolo presunto, è integrato dal mero compimento di lavori e opere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibili pericoli e danni (Cass. penale n. 6421/1993, n. 5834/1999), e si consuma, perciò, anche se la condotta non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico della cosa (Cass. penale n. 47258/20161, n. 14446/1999), sempre che non si tratti di interventi che, secondo una valutazione ex ante, siano talmente trascurabili, marginali e minimi da escludere in radice anche il solo pericolo astratto di una lesione dell’interesse protetto e perciò la necessità stessa della preventiva autorizzazione».

Nell’ambito sanzionatorio degli illeciti compiuti verso gli edifici vincolati come beni culturali, il D.Lgs. 42/2004 non prevede espressamente che il pagamento della sanzione amministrativa e il rilascio postumo dell’autorizzazione costituiscano una causa di estinzione del reato stesso. Da una parte però la Cassazione riconosce, teoricamente, che certe opere irrilevanti potrebbero non richiedere autorizzazione preventiva, ma d’altra parte questa ipotesi non coincide con la particolare tenuità del fatto inquadrabile nell’articolo 131-bis del Codice Penale.

Perché manca la doppia conformità edilizia

È molto interessante il passaggio connesso alla regolarizzazione del profilo edilizio (articoli 36 e 45 del D.P.R. 380/2001), perchè secondo la Cassazione il rilascio di una successiva autorizzazione da parte della Soprintendenza non risolve retroattivamente la regolarità richiesta al momento dell’intervento ai fini dell’estinzione del reato edilizio mediante accertamento di conformità. In altre parole, il mancato rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del Codice è condizione sufficiente per escludere la doppia conformità nel regime di sanatoria edilizia, e di conseguenza ad impedire effetti estintivi verso i reati edilizi. Infatti la Cassazione ha ripreso, e praticamente esteso il principio analogo formatosi in giurisprudenza penale relativamente agli illeciti edilizi comportanti violazioni antisismiche e di conglomerato cementizio:

«In definitiva, lo stesso principio affermato per le violazioni paesaggistiche va qui ribadito per l’autorizzazione successiva della Soprintendenza che già non ha effetto sanante della violazione relativa ai beni culturali e giammai può esplicare efficacia sanante del reato edilizio. Il fatto che l’abuso sia stato commesso in un bene culturale esclude, dunque, in radice la possibilità della sanatoria edilizia, perché l’insanabilità della violazione del bene culturale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 42 del 2004 non consente di configurare un’astratta regolarità al momento della realizzazione delle opere. Pertanto, anche se fosse stata confermata la qualificazione giuridica originaria dell’abuso edilizio, comunque il ricorrente non avrebbe potuto avvantaggiarsi del regime premiale dell’estinzione del reato in conseguenza della successiva regolarizzazione amministrativa. E ciò a prescindere dal titolo abilitativo necessario a effettuare i lavori. Il ricorrente infatti ha sostenuto che non rileva il profilo della doppia conformità, quando basti la SCIA e non sia necessario il permesso a costruire. L’osservazione non coglie nel segno, perché, come spiegato diffusamente anche dal Tribunale, la sola mancanza dell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza preclude la possibilità di un’estinzione penale, essendo prevista per la violazione della disciplina in materia di beni culturali sono una sanatoria amministrativa con il pagamento di una sanzione pecuniaria».

La sentenza inerisce espressamente sull’accertamento di doppia conformità ex articolo 36 e sugli effetti estintivi dell’articolo 45, ma non coinvolge il nuovo regime della SCIA in sanatoria articolo 36-bis, introdotto dal Decreto Salva Casa, che prevede apposite forme di regolarizzazione sismica e paesaggistica.

Conclusioni e consigli utili

La sentenza solleva dovute cautele nelle verifiche su edifici storici: il titolo edilizio in sanatoria e l’autorizzazione soprintendentizia postuma non sono intercambiabili e non producono reciproci effetti sananti omnicomprensivi. Ribadendo che non sussiste una procedura di “sanatoria beni culturali” dentro il D.Lgs. 42/2004 (su cui bisogna interrogarsi pure se sia possibile il rilascio di autorizzazione postumo all’opera stessa, per la Cassazione sta prevalendo un fondamento: al netto di speciali forme di sanatoria previste specificatamente dalle varie norme di settore, nei restanti casi il mancato ottenimento dei relativi atti di assenso previsti dalle norme di settore comporta l’esclusione del requisito di doppia conformità previsto dall’articolo 36 TUE, e il correlato effetto estintivo penale dell’articolo 45. Per quanto riguarda le sanatorie minori previste dall’articolo 36-bis TUE, inserite dalla L. 105/2024, pur avendo attenuazione con doppia conformità “asincrona”, la mancata preventiva autorizzazione dei beni culturali (soprannominata anche “ex L. 1089/39) potrebbe comportare ostacolo.

carlo pagliai

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 10, comma 1; 21, comma 4; 169; 181, commi 1-ter e 1-quinquies.
  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articoli 22, comma 6; 36; 37; 44; 45, comma 3.
  • Codice penale, articolo 131-bis.
  • Codice di procedura penale, articolo 521.

Giurisprudenza citata

  • Corte di Cassazione, Sezione III penale, 24 settembre 2026, n. 34437 (pronuncia in esame).
  • Corte di Cassazione, Sezione II penale, 29 maggio 2026, n. 20930.
  • Corte di Cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2020, n. 190, depositata nel 2021.
  • Corte di Cassazione, Sezione III penale, 19 settembre 2019, n. 45845.
  • Corte di Cassazione, Sezione III penale, 21 luglio 2016, n. 47258.
  • Corte di Cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2008, n. 46082.

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carlo pagliai
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