Prima di invocare l’epoca remota, bisogna mettersi a ricostruire una complicata catena documentale riferita a ciascuna porzione dell'immobile e spingere le verifiche indietro nel tempo

L’ordinanza di demolizione deve individuare l’immobile oggetto del procedimento con una descrizione e coi relativi dati catastali: se si tratta di un semplice terreno, serviranno informazioni come foglio di mappa e particella, secondo quanto censito al Catasto Terreni, se invece è censito al Catasto Fabbricati serviranno foglio di mappa, numero di particella e il relativo subalterno, ove presente. Il Comune può benissimo svolgere le relative visure catastali, sia sulle mappe che all’interno dei fabbricati, visionando l’elaborato planimetrico (che censisce a livello generale l’intero edificio e il lotto di pertinenza), e perfino le planimetri catastali di ciascuna unità immobiliare.
L’individuazione catastale dell’immobile sottoposto all’ordinanza di rimessa in pristino, si rende necessaria anche per determinare con precisione quali parti di edifici e aree, o relative porzione, possa essere sottoposta alle conseguenti azioni repressive e sanzionatori in caso di mancata ottemperanza. Pensiamo cioè alle sanzioni pecuniarie e all’acquisizione gratuita disposte ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 380/2001: in questi casi potrebbe rendersi necessario determinare con precisione il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
Il proprietario dell’immobile ha contestato con ricorso giudiziario amministrativo l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, tra i vari motivi, perché afferente a un bene inesistente, atteso che le opere nella stessa richiamate non si trovavano allocate ad un diverso numero civico e identificazione catastale diversa.
Tuttavia il C.G.A.R.S, con sentenza n. 492 del 20 giugno 2025, ha infatti affermato che «in materia di ordini di demolizione di opere abusive, l’erronea indicazione dei dati catastali relativi all’immobile oggetto del provvedimento costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell’atto, qualora lo stesso contenga una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione tale da consentirne l’esatta individuazione ai fini dell’esecuzione dei lavori di ripristino; infatti, eventuali rettifiche delle indicazioni catastali potranno essere valutate nella successiva fase di acquisizione delle aree in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Nel caso di specie il Comune ha indicato i riferimenti catastali del terreno e non i nuovi dati dell’immobile a seguito dell’accatastamento, ma ha descritto analiticamente le opere abusive ordinandone la demolizione».
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