In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Togliere la disponibilità del bene per evitare proseguimento, ultimazione reato edilizio e pregiudizio al territorio
Nell’ambito degli abusi edilizi esiste la possibilità che l’immobile abusivo o sul quale vengono effettuate opere illecite sia sottoposto al sequestro preventivo impeditivo, adottato dal giudice penale con adeguata motivazione valutando il pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all’illecito penale (vedi anche Cass. Pen. n. 42129/2019).
La scoperta e accertamento di una violazione edilizia primaria, cioè illecito penalmente rilevante anche ai sensi dell’articolo 44 DPR 380/01, può portare all’attivazione di ulteriori misure e conseguenze sul piano giudiziario, inclusa la possibilità di sequestrare preventivamente la proprietà coinvolta in attività non autorizzate. Secondo l’articolo 321 del Codice di Procedura Penale, il sequestro preventivo di una proprietà è permesso quando c’è il “periculum in mora”. Questo si verifica quando c’è il rischio che la disponibilità di un bene collegato al reato edilizio possa peggiorare o prolungare le sue conseguenze o facilitare la commissione di ulteriori reati.
Nel caso di sequestro preventivo di opere costruite abusivamente la cui edificazione sia ultimata, la valutazione che il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività (Cass. Pen. 8671/2024, Cass. Pen. S.U. n. 12878/2003).
L’obbligo di motivazione deve dunque riguardare le conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio (Cass. Pen. n. 52051/2016), ciò che può assumere carattere pregiudizievole anche nel caso di utilizzo dell’opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un’incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell’aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Cass. Pen. n. 8671/2024, n. 42717/2015).
L’ordine di sequestro preventivo deve essere emesso con una giustificazione adeguata, dimostrando il rischio di ripetizione o continuazione del reato; in particolare, mira a prevenire ulteriori danni all’interesse collettivo da proteggere, ovvero la struttura ordinata del territorio. Il sequestro preventivo è inteso per prevenire un impatto negativo che può essere concretamente osservato sull’organizzazione urbana.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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