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Escludendo l’aspetto sul piano urbanistico – amministrativo, l’esecuzione di opere abusive con strutture lignee e/o in muratura seguono particolari conseguenze sanzionatorie

Da ieri rimbalzano articoli con titoli fuorvianti, ad esempio:

“Niente abuso edilizio senza cemento armato o acciaio”

Quando si tratta la (purtroppo) diffusa materia dell’abusivismo edilizio occorre essere precisi e prudenti onde evitare la diffusione di informazioni che possono essere utilizzate in maniera distorta soprattutto dai non addetti ai lavori

… e poi ti trovi per forza al bar a confrontarti con assurde teorie del “mio cuggino ha detto che è legale l’abuso edilizio fatto in un certo modo”…. e tante altre affermazioni di cui si dovrebbe scrivere un libro.

Veniamo ai fatti e precisiamo la questione: il caso specifico si riferisce alla sentenza di Cassazione Penale III n. 17085 pubblicata il 27/04/2016.

Un cittadino è stato prosciolto sul reato penale di abuso strutturale per opere in c.a. o metalliche, reato specificatamente normato dal Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01 dagli articoli 71 a 76 compreso.

Dalla sentenza si legge che il soggetto aveva realizzato una sopraelevazione di circa 30 mq in assenza di permesso di costruire su di una esistente costruzione.

Da un punto di vista strutturale il volume aggiuntivo era composto da tamponature in muratura, pilastri e travi in legno, realizzato in assenza di progetto e direzione lavori di un professionista, e ovviamente in assenza di deposito strutturale ai competenti uffici (genio civile, ndr).

Per tale fattispecie il soggetto viene condannato in primo grado e in appello per i reati:

Per tale fattispecie il soggetto viene condannato in primo grado e in appello per i reati:

  • urbanistici: in sentenza infatti c’è condanna per art. 44 DPR 380/01;
  • strutturali: omessa denuncia opere strutturali in c.a. e/o metallici ex art. 64, 65, 71, 72, 83, 93 e 95 del DPR 380/01;

Il soggetto fa ricorso sulla condanna penale per lo specifico reato di abuso strutturale di opere in c.a. o metalliche mai realizzate, sostenendo giustamente che non possono imputargli le sanzioni penali degli articoli 64, 65, 71 e 72.

Su questo punto la corte di Cass. Penale riconosce il ricorso al soggetto, e dichiara che non sussiste solamente il fatto di aver realizzato opere strutturali in c.a. o metalliche in quanto effettuate in muratura/legno, riuscendo quindi a ridurre la pena complessiva di giorni 10 di arresto e 500 euro di ammenda.

Tuttavia permane condanna penale/amministrativa sia sul piano strutturale che  urbanistico, in base agli articoli 44, 83, 93 e 95 del DPR 380/01.

Basta dare una lettura speditiva a questi articoli per prendere cognizione delle sanzioni amministrative e penali comunque pendenti.

Sperando di aver contribuito a chiarire la questione, ringrazio chi diffonde questo articolo.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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