Chi acquista un immobile all’asta fa affidamento sulla relazione dell’esperto nominato dal giudice, soprattutto per superficie, consistenza, condizioni strutturali, regolarità e difformità edilizie, nonché sull'effettive caratteristiche del bene, riportate nella perizia.

Nella versione approvata del PIT emanata il 27 marzo 2015 e pubblicata sul BURT il 20/05/2015, il famigerato piano paesaggistico della Toscana, vi sono due importanti allegati aggiuntivi inerenti la classificazione e individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione energia rinnovabile eolica e a biomasse.
Essi individuano nel merito le aree vincolate anche da un punto di vista paesaggistico, e per le stesse indicano modalità, possibilità e prescrizioni alla realizzazione dei suddetti impianti.
In alcuni casi vi è il divieto assoluto alla realizzazione, ma in buona parte di essi sono previsti limiti e prescrizioni da tenere conto ai fini di un inserimento armonico sul territorio e poco impattante sul paesaggio.
Si tratta di un importante documento per chi opera nel settore delle energie rinnovabili, tenuto conto che la Toscana è una regione dotata di elevato potenziale energetico sia per biomasse sia per l’eolico.
- Allegato 1a – Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
- Allegato 1b – Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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