L'obbligo di licenza edilizia nei centri abitati fu previsto con L. 1150/42 senza definirla in termini univoci e pertanto con perimetro mobile

Carlo Pagliai
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Nella seduta del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015 si è concluso l’iter per l’approvazione definitiva del PIT, il Piano di Indirizzo Territoriale che in Toscana ha valenza paesaggistica, percorso avviatosi con l’adozione avvenuta lo scorso 2 luglio.
Il PIT, strumento di pianificazione territoriale, da mesi è stato al centro di aspre polemiche trasversali incentrate sui possibili emendamenti revisionali del Piano Cave della Versilia, sulle possibilità di trasformazione permanente degli arenili e sulle pratiche agronomiche.
In questo processo di stesura del PIT, iniziato nel 2011 quale integrazione del suo previgente, in fase finale vi è stato la partecipazione propositiva del Ministero dei Beni Culturali, che ha contribuito ad definire gli indirizzi e prescrizioni approvate nel piano.
Il piano prevede il divieto di effettuare escavazioni e cave estrattive sulle vette intatte sopra i 1200 metri, imponendo la verifica della compatibilità paesaggistica quale condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove attività estrattive; è consentita la riattivazione di cave dismesse solo se prevista dagli strumenti urbanistici comunali), e ampliamenti (fino al 30% del volume) o varianti di quelle esistenti.
In merito alla salvaguardia delle zone costiere il piano paesaggistico consente la realizzazione di nuove strutture entro 300 metri dalla battigia,, e dovranno avere caratteristiche temporanee tali da essere rimovibili e garantire il ripristino dello stato luoghi senza compromettere accessi e fruizione degli arenili, senza implicare l’impermeabilizzazione del suolo.
Modifiche e incrementi volumetrici alle strutture esistenti (compreso il cambio di destinazione d’uso se previsto dagli strumenti urbanistici) non devono interessare arenili, spiagge, dune fisse e mobili.
Gli interventi di riqualificazione sul patrimonio edilizio esistente possono comportare impegno di suolo non edificato a condizione di non determinare un incremento globale superiore al 10% delle superfici coperte esistenti.
di Carlo Pagliai
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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