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LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1357 Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

Pubblicato in GU n. 11 del 14-1-1956 – vigente dal 29-1-1956 – Intero provvedimento abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in L. 6 agosto 2008, n. 133).


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E’ prorogato al 31 dicembre 1957, il termine di cui all’art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 504, per l’attuazione dei piani regolatori dei Comuni che ne abbiano ottenuto l’approvazione prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Per i Comuni inclusi e da includere negli elenchi di cui all’art. 8, comma secondo, della suddetta legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall’art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, i piani regolatori preesistenti continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del rispettivo nuovo piano regolatore, che i Comuni stessi sono obbligati a compilare e presentare al Ministero dei lavori pubblici.

Quando i Comuni contemplati nei due precedenti commi siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto legislativo, 1 marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni, il piano medesimo, qualunque sia il termine stabilito per la sua validità, ed anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a termini della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Per tutti gli altri Comuni dotati di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto dell’art. 11, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 2.

Il termine di cui all’art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, e’ prorogato al 31 dicembre 1957.

Art. 3.

Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, e’ subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché della Sovraintendenza ai monumenti.

Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il nulla osta e’ accordato dal Ministero dei lavori pubblici, su rapporti della Sezione urbanistica e della Sovraintendenza predetti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli organi statali, dei quali e’ previsto l’intervento nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi.

Art. 4. Il primo comma dell’articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e’ sostituito dal seguente: “A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all’emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 21 dicembre 1955

GRONCHI SEGNI – ROMITA – TAMBRONI – MORO – ANDREOTTI – GAVA – ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

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