Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
Trattasi di interventi compiuti autonomamente dal proprietario che li svolge in prima persona avendo effettive capacita di esecuzione
Ogni tanto sui cartelloni da cantiere si può leggere la dicitura “lavori in economia” al posto della impresa esecutrice dell’opera. Ciò significa che almeno formalmente, quell’intervento edilizio legittimato col relativo titolo edilizio verrà compiuto direttamente dal proprietario in ambito di edilizia privata.
Nel Testo Unico Edilizio DPR 380/01 non esiste tale definizione, e dubito sia indicata anche nelle relative norme regionali; sta di fatto che l’esecuzione di lavori in economia significa che in quel cantiere non ci saranno imprese esterne e lavoratori autonomi.
Diciamo pure che non esiste una normativa specifica e relativa definizione per i “lavori in economia”, per questo ritengo utile riportare un passaggio normativo in cui viene menzionata come causa di esonero di richiesta DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).
Ciò è indicato nell’art. 31 L. 98/2013 comma 1-bis:
1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
Intanto da essa emergono diversi aspetti interessanti che possiamo sintetizzare così:
- Lavori compiuti dal proprietario senza imprese: analisi e criticità
- versante fiscale da tenere presente
- sicurezza dei cantieri col D.Lgs. 81/2008
- Conclusioni e consigli
Facciamo alcuni ragionamenti sui quali Fisco, Sicurezza ed esecutivo, per loro competenze, potrebbero nutrire dubbi e avviare verifiche.
Ricordati di seguirmi sul mio canale Telegram
Lavori compiuti dal proprietario senza imprese: analisi e criticità
Sul primo punto c’è da aggiungere un solo aspetto: l’esecuzione dell’intervento deve risultare davvero realizzato dal proprietario (magari supportato da “mio cuggino”), ma non devono intervenire in alcun modo imprese o lavoratori autonomi.
Questo aspetto può diventare difficilmente difendibile quando si devono svolgere lavori di una certa rilevanza e difficoltà, quindi appare corretto il sottinteso limite della manutenzione (ordinaria e anche straordinaria) indicato nel predetto comma 1-bis art. 31 L. 98/2013.
Infatti certe fasi lavorative dell’intervento edilizio sono praticamente impossibili da farsi per un soggetto/proprietario che, addirittura da solo o coi familiari, intenda farlo direttamente. Pensiamo ad esempio a:
- opere strutturali, che richiedono vari adempimenti e requisiti previsti dalla specifica disciplina (NTC 2018 in primis);
- opere impiantistiche: le modifiche e installazione di qualsiasi tipo di impianti richiedono competenza, e sopratutto l’esigenza di rilasciare il relativo certificato di conformità alla regola dell’arte e normativa vigente;
- smaltimento macerie e rifiuti speciali: le aziende di smaltimento e riciclaggio dei materiali devono seguire i regolamenti e le procedure specifiche, e ricevere questi materiali trasportati dalle aziende e imprese abilitate. Pensiamo un secondo all’amianto…
Per quanto sopra, si arriva “onestamente” a dire che i lavori in economia hanno un ristretto margine delimitabile alla manutenzione, direi straordinaria.
E quando si parla di manutenzione straordinaria, il pensiero va subito alla omonima categoria di intervento edilizia indicata nell’articolo 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01. Col tempo l’ambito di intervento della manutenzione straordinaria si è allargato fino a comprendere il frazionamento o fusione di unità immobiliari, cambi d’uso, opere strutturali, impiantistiche e altre opere.
Facciamo attenzione: non intendo sostenere che coi lavori in economia si possano fare “ristrutturazioni minori” rientranti nella categoria di intervento di manutenzione straordinaria prevista dall’art. 3 c.1 del TUE. Infatti quella categoria di intervento si suddivide a sua volte in due livelli, cioè:
- “pesante” con opere strutturali e modifiche di prospetto da effettuare con SCIA (art. 22 TUE)
- “leggera“, in tutti i restanti casi diversidalla pesante (CILA art. 6-bis TUE)
Intendo piuttosto consigliare prudenza sincera nella scelta dei Lavori in Economia, sopratutto quando c’è una pratica edilizia presentata in Comune. In altre parole l’opzione dei lavori in economia è fattibile quando oggettivamente l’intervento è di modesta entità e semplicità esecutiva. Non dovrebbe richiedere particolari competenze, al massimo quelle da “bricolage amatoriale” e di portata limitata, a meno che il proprietario non faccia il muratore di professione.
E poi c’è il versante fiscale da tenere presente
I lavori in economia presuppongono l’assenza di altre imprese e lavoratori autonomi nel cantiere. Premesso che questo aspetto dovrà risultare concretamente, faccio notare che per motivi di presunzione, il Fisco possa avere dubbi sulla presenza di altre imprese e relativi pagamenti non tracciati/fatturati.
Per esempio, se dalla pratica edilizia e dal carteggio documentale dovesse emergere un’opera impiantistica e relativa certificazione di conformità, appare altrettanto certificata la probabile presenza lavorativa di quella specifica impresa.
E’ vero che certe lievi modifiche possono essere compiute in economia (es. spostare una presa elettrica di pochi metri), ma è anche vero che tali opere sono di competenza delle imprese abilitate alla loro trasformazione e installazione col D.M. 37/2008.
Il rovescio della medaglia dei lavori in economia è che non possono essere fatturati ad imprese e godere dei relativi benefici fiscali in edilizia. Ci sarebbe da ragionare pure se e quanto siano agevolabili i soli acquisti delle forniture, quando la posa in opera avviene direttamente dal proprietario; ergo consiglio di consultare un esperto di materia tributaria in questo senso.
Infine c’è la sicurezza dei cantieri col D.Lgs. 81/2008
Un altro rovescio “rischioso” della medaglia è la sicurezza dei cantieri e dei relativi obblighi da effettuare. In primo luogo occorre ricordare che la normativa è divenuta assai severa sul mancato rispetto della sicurezza nei cantieri, responsabilizzando molto il proprietario quale soggetto decisore dell’intervento.
In particolare quando l’intervento avviene come lavori in economia, si è scelto di non fare ricorso ad imprese o lavoratori autonomi, cioè l’intervento viene compiuto direttamente dal proprietario dell’immobile.
E’ anche vero che è praticamente impossibile affrontare un cantiere di “ristrutturazione” di un immobile da solo: se guardiamo bene, gli unici soggetti titolati a lavorare in economia del cantiere sono i possibili comproprietari dell’immobile, e questo porta ad escludere la presenza o il supporto di “ammiocuggino” non proprietario.
Inoltre anche nel più cantiere più semplice solo in apparenza si annidano rischi di infortuni e incidenti, per cui la vera domanda da farsi è: “posso DAVVERO svolgere l’intervento in economia, possiedo requisiti ed esperienza per farlo?”.
Da una parte c’è chi vorrebbe spingere il regime di autocostruzione e autointerventi, ma la complessità costruttiva del patrimonio edilizio italiano non aiuta in questo senso, e tanto meno aiutano gli enormi rischi di cantiere a cui si espongono persone che di mestiere solitamente fanno ben altro.
Consigli e conclusioni
Immagino che la scelta dei lavori in economia sottintenda il risparmio sulla manodopera, però anche vero che non sempre la scelta del risparmio economico sia vincente.
Detesto dare consigli assai rigidi, ma l’esecuzione di interventi edilizi in “lavori in economia” non ritengo sia proprio la strada giusta da seguire nella stragrande maggioranza delle opere, sottovalutando invece le difficoltà esecutive, inesperienza, rischi di sicurezza e infortuni.
Finchè si tratta di rifarsi il bagno o le piastrelle di cucina, potrebbe andare. Ma già intervenire sui tramezzi con modifiche di interne mi sembrerebbe un tantino oltre le capacità dell’Uomo medio, poi è vero che ci sono anche i “campioni” in giro.
Se proprio la vogliamo dire tutta, al Fisco e agli enti preposti al controllo questa gestione di cantiere non “piace” moltissimo, e può presumere “lavori in nero” invece che in economia.
Questo tipo di riflessione è rivolta e condivisa anche verso i Tecnici progettisti e Direttori Lavori, in quali invece potrebbero avallare situazioni poco chiare. E in questi casi il professionista “non poteva non sapere”… spero di essere stato chiaro.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Conformità Catastale, atto definitivo e preliminare di vendita
- Doppia conformità anche in Sanatoria strutturale per abusi edilizi primari Art. 36 TUE
- Permesso di Costruire rilascio non è condizionato al pagamento degli oneri di urbanizzazione
- Ci siamo giocati i Centri Storici (per adesso)
- Sanatoria edilizia in Vincolo idrogeologico
- Come sanare un abuso già fiscalizzato col Salva Casa