Il potere dovere di sindacato del giudice penale sui titoli abilitativi non segue i termini della L. 241/1990

Razionalizzati i contenuti in materia di espropriazione per pubblica utilità e migliorato il coordinamento per valorizzare il ruolo funzionale dell’ente nelle procedure
Si segnala l’interessante articolo pubblicato dall’Avv. Fabio Squassoni, esperto in materia di esproprio per pubblica utilità, illustrante le innovazioni introdotte in Toscana.
Lo scorso 4 agosto 2016 è entrata in vigore la L.R. Toscana 1 agosto 2016 n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003).
Con questa legge la Regione Toscana ha operato un refresh della L.R. 30/2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), con l’intento di:
- razionalizzarne i contenuti;
- ottenere un miglior coordinamento con la disciplina nazionale (il D.P.R. 327/2001) eliminando le duplicazioni;
- valorizzare il ruolo della regione nell’esercizio diretto delle funzioni di autorità espropriante per la realizzazione delle opere ed interventi di propria competenza, funzioni che la disciplina previgente allocava di default presso soggetti diversi (i comuni in cui le opere dovevano essere realizzate, ovvero presso le province nel caso in cui le opere interessassero più comuni);
La L.R. toscana n. 47/2016 non ridisciplina la materia nel suo complesso, ma interviene direttamente sulla L.R. 30/2005, che resta in vigore, riscrivendo alcuni articoli e commi, introducendone di nuovi, modificandone altri ed abrogando alcune disposizioni (in una parola, novellandola).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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