Silenzio assenso, permesso edilizio può perfezionarsi anche con domanda non conforme a legge (però…)
Consiglio di Stato ritiene possibile formarsi un titolo abilitativo anche non corrispondente alla disciplina sostanziale
Si segnala l’interessante articolo pubblicato dall’Avv. Fabio Squassoni, esperto in materia di esproprio per pubblica utilità, illustrante le innovazioni introdotte in Toscana.
Lo scorso 4 agosto 2016 è entrata in vigore la L.R. Toscana 1 agosto 2016 n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003).
Con questa legge la Regione Toscana ha operato un refresh della L.R. 30/2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), con l’intento di:
La L.R. toscana n. 47/2016 non ridisciplina la materia nel suo complesso, ma interviene direttamente sulla L.R. 30/2005, che resta in vigore, riscrivendo alcuni articoli e commi, introducendone di nuovi, modificandone altri ed abrogando alcune disposizioni (in una parola, novellandola).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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