Insussistenza fascicolo va attestata motivatamente dal Comune a tutela di future emersioni documentali
Non esiste alcun obbligo normativo di produrla nei compromessi e atti notarili di vendita. Ma è buona cosa averla.
Venditori e acquirenti non possono conoscere bene gli aspetti tecnici degli immobili, a meno che non siano anche tecnici
Verificare tutti gli aspetti urbanistici, catastali, giuridici, condominiali e altro ancora è una vera specializzazione.
E’ ciò è necessario ogni volta in cui l’immobile viene promesso in vendita, venduto all’atto definitivo e meglio ancora prima di proporlo in vendita su portali o presso agenzie immobiliari.
Le agenzie immobiliari non hanno alcun obbligo di verificare, o far verificare gli aspetti di conformità urbanistica.
Tra i principali “ever green” diffusi nell’immaginario collettivo c’è la convinzione che l’Agente immobiliare abbia controllato tutto.
O quanto meno, che dopo aver acquisito i documenti catastali, si sia pronti per fare qualsiasi proposta irrevocabile, preliminare o peggio ancora l’atto definitivo.
In verità occorre verificare, e con molta attenzione, tutta la galassia degli aspetti urbanistico edilizi.
Prendiamo ad esempio quelli:
- strutturali antisismici;
- impiantistici;
- vincolistici;
- beni culturali;
- isolamento termico;
- acustico;
- igienico-sanitario (e Agibilità);
- e tanti altri….
Neppure il notaio ha obblighi nel verificare l’effettiva rispondenza degli aspetti tecnici dell’immobile.
Troppo spesso si pensa che il “notaio pensi a tutto”, ma non è così.
Il notaio ha certi obblighi, più formali che sostanziali, nel raccogliere le dichiarazioni dalle Parti in compravendita.
Ma un notaio con la rotella metrica in mano… non lo vedrete mai.
In alcune parti d’Italia esistono consuetudini o accordi tra Ordini professionale che impongono la Relazione Tecnica di Compravendita.
Si tratta dell’accettazione condivisa di una buona prassi, con cui si chiede al venditore/compratore di incaricare un tecnico professionista nel redigere una relazione tecnica che attesti la conformità e rispondenza dell’immobile agli atti abilitativi, permessi, concessioni, eccetera.
Il professionista che redige questo documento si assume delle notevoli responsabilità, e farebbe bene a non farle a basso costo.
Salvo rari casi in cui il tecnico si faccia firmare una lettera di incarico “blindata”, con tutte le premesse e riserve, al tecnico viene chiesto di dare un giudizio di conformità i cui confini non sono definiti.
Ecco perchè è indispensabile la lettera di incarico.
E’ pur vero, che molti committenti si rifiutano davvero di firmare una lettera di incarico per cifre modiche (occhio: il “Decreto Liberalizzazioni” impone l’obbligo di preventivo formale).
Come fare quindi una relazione tecnica di conformità, quali rischi, quali costi e benefici emergono?
Lo spiego in questo video gratuito, iscriviti sul mio canale per le novità:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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