Skip to content
pompa di calore

La normativa sugli impianti a pompa di calore ha revisionato tipologie e procedure edilizie sulle costruzioni. Pochi anni fa la disciplina sulle pompe di calore è stata revisionata a più riprese, ad esempio col D.Lgs. 199/2021, che ha avuto il merito di liberalizzare molto le installazioni, anche in funzione dei vincoli, zone e edifici; poi è arrivato più recentemente il D.Lgs. 190/2024, anch’esso un testo di revisione generale della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), in attuazione della L. 118/2022. Per interventi di minore rilevanza si applica il regime di attività edilizia libera (prevista dall’articolo 6 del testo unico edilizia DPR 380/2001), che prevede l’esclusione dall’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati; tuttavia, come di seguito illustrato, la norma dispone precisazioni ed esclusioni da conoscere bene, soprattutto quando si ha a che fare con vincoli.

Tipologie interventi pompe di calore e procedimenti amministrativi edilizi

Si tratta di testo normativo complesso ed esteso, perchè disciplina nel dettaglio la realizzazione di diverse tipologie di impianti FER, e includendo l’installazione di pompe di calore relative a costruzioni; dal D.Lgs. 190/2024 si estrapolano le categorie di pompe di calore, i relativi requisiti e infine le eventuali procedure edilizie:

Tipologia interventoProcedura
Installazione pompa di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitariaInterventi in attività libera (allegato A, sez. I, comma 1, lettera n)
sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;Interventi in attività libera (allegato A, sez. II, comma 1, lettera g)
pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;Interventi in attività libera (allegato B, sez. I, comma 1, lettera q)
sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;Procedura abilitativa semplificata (PAS, Allegato B, sezione II, comma 1, lettera d)
pompe di calore asservite a processi produttivi diverse da quelle di cui alla lettera e), con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;Autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima (Allegato C, sezione I, comma 1, lettera i)
pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;Autorizzazione unica di competenza statale (Allegato C, sezione II, comma 1, lettera d)

In caso di Vincoli paesaggistici

La disciplina dei vincoli paesaggistici, cioè la parte III del D.Lgs. 42/2004, non è stata del tutto liberalizzata perchè all’interno del D.Lgs. 190/2024 risultano indicate alcune disposizioni paesaggistiche e vincolistiche che continuano a valere. Per avere una migliore comprensione, si è preferito strutturare la disciplina paesaggistica da rispettare in funzione delle varie tipologie di pompe di calore.

Esclusa attività edilizia libera su particolari vincoli e aree tutelate specifiche

L’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 190/2024 stabilisce per questi impianti (di potenza relativa) una particolare eccezione alla regola liberalizzatrice; non si applica il regime di edilizia libera, bensì di PAS, nel caso delle pompe di calore il regime di attività edilizia libera ricadenti su:

  • beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  • dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
  • che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 

Nel prosieguo, l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 190/2024, stabilisce che si applica il regime della procedura abilitativa semplificata qualora gli interventi elencati all’allegato A (attività edilizia libera) insistano su:

  • beni, sulle aree o sui siti oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/04, pertanto sia quelli di interesse pubblico (articolo 136) sia per legge (articolo 142), però qualora gli interventi:
    • insistano su aree o immobili articolo 136, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 42/2004, è prevista una particolare procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica, con relativo silenzio-assenso;
    • riguardano i predetti beni di cui alla lettera c), non sono subordinati alla procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;
  • ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti alla tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi.

Per impianti soggetti a PAS in presenza di vincoli restano i vari atti di assenso

L’articolo 8 del D.Lgs. 190/2024 ha stabilito un lungo elenco di precisazioni. La lettera e) del comma 4 stabilisce un rinvio dinamico all’ottenimento dei vari atti di assenso o autorizzazioni previsti dalle rispettive norme vincolistiche, compreso quelle paesaggistiche e dei beni culturali (e quindi al D.Lgs. 42/2024 e DPR 31/2017):

e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l’acquisizione del titolo edilizio per l’eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all’esercizio dell’impianto, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso;

Nei successivi commi 7 e 8 del predetto articolo 8, sono riportate le disposizioni integrate tra PAS e i relativi atti di assenso da ottenere dagli enti preposti, nonché il regime della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 L. 241/1990.

Impianti soggetti ad autorizzazione unica

In questo ambito, l’articolo 9, comma 13, del D.Lgs. 42/2004 stabilisce che, l’impianto soggetto ad autorizzazione unica (e quindi di una notevole rilevanza), qualora situato in aree sottoposta a tutela del Codice D.Lgs. 42/2004, il Ministero della cultura partecipa al procedimento.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti




Torna su