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LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684 Provvedimenti per l’edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Pubblicata in G.U. n. 326 del 22-12-1962 – Suppl. Ordinario n. 1, in vigore dal 22-12-1962 – versione testo vigente al 20/11/2017 comprensiva delle ultime modifiche con L. 1224/1964.

(Disclaimer: la presente versione non sostituisce quella ufficiale pubblicata in G.U. )


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art.1 – Opere disciplinate dalla legge.

Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937 n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938 n. 710, e modificato dalle legge 25 agosto 1940 n. 1393, sono sostituite quelle della presente legge. Tali norme si applicano alle costituzioni di edilizia ordinaria. Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti torri ed, in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina della presente legge in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali.

Art. 2 – Norme tecniche generali.

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica. Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano altresì, le norme tecniche contenute negli articoli 5 e seguenti. Tali Comuni, in relazione al grado di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell’elenco allegato alla presente legge. L’inclusione, l’esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un Comune o di una frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i Comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall’art. 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell’agosto 1962. Qualora le opere indicate nel terzo comma dell’art. 1 della presente legge siano da eseguire in località dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. In tutti i Comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio del genio civile.

Art. 3 – Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati.

Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.

Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purché’ di provata idoneità. La relativa dichiarazione e’ rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Art. 4 – Norme tecniche di buona costruzione.

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell’arte del costruire. In particolare:

a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;

b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea, opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purché di buona consistenza ed opportunamente protette dall’azione delle acque. Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall’arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell’escursione della falda freatica sotterranea. Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall’opera, compatibile con le strutture. Per le opere indicate nel terzo comma dell’art. 1 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l’area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche agli effetti della presente legge;

c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;

d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell’arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l’uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce contenute di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi, nell’uno o nell’altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad asse. I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopraccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato;

e) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;

f) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui e murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a centimetri 30 o centimetri 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di centimetri 20. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, e le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25-30 centimetri. Il peso complessivo dell’armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo di conglomerato;

h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui al la lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti all’atto dell’inizio dei lavori per l’esecuzione e l’accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica;

i) per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l’accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell’inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione

l) è vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica. É fatto obbligo ai proprietari, allorché si dovesse provvedere a riparazioni di guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali.

Titolo II Norme per le località sismiche di prima e seconda categoria.

Capo I Nuove costruzioni

Art. 5 – Terreni edificatori.

É vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendere. Il controllo sull’accertamento eseguito dal costruttore delle condizioni e della natura del terreno è effettuato dal competente Ufficio del genio civile. Può essere consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, purché venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina ritiro, la cui larghezza dovrà essere di volta in volta determinata dal competente Ufficio del genio civile. Quando il terreno è in pendio ed atto alla costruzione, può consentirsi ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani.

Art. 6 – Larghezza delle strade e degli intervalli d’isolamento.

Le nuove strade, anche se in prolungamento di strade esistenti, devono essere larghe non meno di metri dieci. Tale larghezza minima può essere ridotta a metri 8 nelle località a rilievo montuoso ed accidentato indipendentemente dall’altitudine sui livello del mare. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada e per tutta la lunghezza della stessa. La larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 8 e a metri 6. La larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioè la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere non inferiore a metri 6 purché l’area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso tali intervalli sono da considerarsi come strade. In nessun caso, negli intervalli d’isolamento, potranno consentirsi costruzioni di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, salvo temporanei ingombri.

Art. 7 – Altezza massima degli edifici e numero dei piani. Per la 1ª categoria: L’altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell’immediata vicinanza degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano, metri 21. Nelle strade o nei terreni in pendio l’altezza massima può raggiungere metri 22,50 purché la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 21. I nuovi edifici saranno costruiti a non più di sei piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l’altezza netta del quale non deve superare però metri 4,00. Per la 2ª categoria: L’altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell’immediata vicinanza degli edifici stessi, non può superare, nelle strade o terreni in piano, metri 24,50. Nelle strade o terreni in pendio l’altezza massima può raggiungere metri 26 purché la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 24,50. I nuovi edifici saranno costruiti a non più di sette piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l’altezza netta del quale non deve però superare metri 4,00.

Art. 8 – Altezze degli edifici, in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli d’isolamento.

Le nuove costruzioni devono avere verso la strada su cui prospettano altezza non maggiore di due volte la larghezza della strada stessa. Nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall’angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un’altezza eguale a quella consentita dalla strada più larga. Verso gli intervalli di isolamento (spazi sottratti al pubblico transito) gli edifici possono prospettare con altezze non superiori a tre volte la larghezza dell’intervallo stesso fermi restando i limiti massimi di altezza di cui al precedente
art. 7. Detti limiti devono riferirsi al fabbricato più alto e per essi può farsi eccezione quando le strade e gli intervalli di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio abbiano dovunque la larghezza prescritta, tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell’altro non si abbia la distanti prescritti. Chi costruisce un nuovo edificio può fabbricarlo, in tutto o in parte, sul confine di sua proprietà. Se non fabbrica sul confine, deve arrestarsi alla distanza di almeno tre metri dal confine stesso. Il vicino che intenda a sua volta costruire, deve arrestarsi ad una distanza non minore di tre metri dal confine. Qualora colui che per primo ha costruito si sia tenuto sul confine od a meno di tre metri da questo, il vicino, qualora, non intenda costruire in aderenza – ai sensi dell’art. 877 del Codice Civile -, deve arretrare fino a costituire l’intervallo di isolamento regolamentare fra i due edifici. Le Amministrazioni comunali debbono prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le larghezze delle strade e degli intervalli di isolamento in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme. Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade o come intervalli di isolamento, rispetto unicamente a ciascun erigendo edificio, le larghezze delle aree ammessevi lungo le fronti destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate o sottratte all’uso pubblico e create con terrazzamento.

Art. 9 – Sistemi costruttivi.

Gli edifici possono essere costruiti con muratura non intelaiata ovvero con strutture atte a resistere contemporaneamente a tutte le sollecitazioni. Sono ammesse costruzioni in legname soltanto in linea eccezionale previo motivato nulla osta dell’Ufficio del genio civile. In caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a sé stante mediante l’adozione di giunti od altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente ostinazione di ciascuno di essi. Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente con lo stesso sistema costruttivo e con le stesse altezze, i proprietari possono accordarsi per le costruzioni dei lati o della parte di essi a contatto in modo che i due edifici costituiscano un unico complesso organico. Sono ammesse costruzioni con l’uso di pannellature di materie sintetiche o di prefabbricati leggeri. Previo motivato nulla osta dell’Ufficio del genio civile.

Art. 10 – Requisiti delle costruzioni non intelaiate.

Per la 1ª categoria: é consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a due piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato. Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia.

Per gli edifici ad un solo piano, oltre al seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia. Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni:

a) devono essere di altezza fuori terra non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente art. 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 6,00 da asse ad asse. Ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli del piano superiore degli edifici a due piani, costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 40. Detto spessore, negli edifici a due piani, deve essere di centimetri 55 al piano terreno. Qualora l’altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 i detti spessori minimi possono ridursi rispettivamente, a centimetri 30 e centimetri 45;

d) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri 50;

e) lo spessore dei muri al disotto del pianterreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell’edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l’edificio cantinato;

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni, preferibilmente forati, con malta cementizia o idraulica, debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri d’ambito. Sono ammesse pareti sottili con altri materiali leggeri;

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell’altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante. L’armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16, se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25. Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui alla lettera D) del successivo art. 13.

Per la 2ª categoria: é consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a tre piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato. Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia; nei due piani sovrastanti il piano terreno è consentito l’impiego di mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione o taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni. Per gli edifici fino a due piani oltre il seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata a malta cementizia. Tali edifici debbono corrispondere, inoltre, alle seguenti condizioni:

a) devono essere di altezza non superiore a metri 11,00 se a tre piani, non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente art. 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e bene ammorsati tra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 7,00 da asse ad asse ed ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli dell’ultimo piano degli edifici fino a tre piani costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 30. Detto spessore negli edifici fino a tre piani deve essere aumentato di centimetri 15 per ogni piano sottostante. Qualora l’altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00, fermo restando lo spessore minimo di centimetri 30 dell’ultimo piano e l’aumento di centimetri 15 per il piano sottostante, può omettersi il corrispondente aumento per il piano inferiore

d) lo spessore dei muri maestri dell’ultimo piano degli edifici a due piani, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri

45. Detto spessore deve essere di centimetri 60 a pian terreno

e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell’edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l’edificio cantinato

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni preferibilmente forati; debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri di ambito. Sono ammesse pure pareti con altri materiali leggeri

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell’altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante. L’armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16 se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25. Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui alla lettera D) del successivo art. 13.

Art. 11 – Requisiti delle costruzioni intelaiate.

L’intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato nel terreno naturale. Se il telaio riposa sui muri di fondazione, questi debbono avere una risega rispetto al telaio stesso non inferiore a centimetri 15 per parte. Il telaio può essere omesso se i plinti sono incassati nella roccia dura. La muratura di riempimento delle intelaiature deve essere eseguita con le modalità di cui al successivo art. 13. Per tale riempimento può essere impiegata anche la muratura in mattoni forati con malta cementizia o idraulica altro materiale di cui all’art. 9. Nel caso di edifici nei quali l’altezza di uno o più piani sia superiore ai metri 5,00, le murature di tamponamento debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non più di metri 3,00 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre la listatura prescritta dal successivo art. 13 per la muratura in pietrame. Per quanto riguarda i tramezzi interni valgono le prescrizioni di cui all’articolo 10, lettera f), per l’una e per l’altra categoria.

Art. 12 – Calcoli di stabilità.

Per la 1ª categoria: Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell’edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;

b) forze orizzontali applicate al baricentro delle masse delle varie parti dell’edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime. Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,10, qualunque siano l’altezza dell’edificio e il numero dei piani. Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto. Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi macchinari e simili. Le strutture debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali tra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni. Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza. Nell’irrigidimento dei telai è consentito l’impiego anche dei mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni, da comprovare, caso per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti. Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato. Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.

Per la 2ª categoria: Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell’edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli

b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell’edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime. Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,07, qualunque siano l’altezza dell’edificio e il numero dei piani. Per la valutazione delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto. Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili. Le strutture sismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni. Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza. Nell’irrigidimento dei telai è consentito l’impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni, da comprovare, caso per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti. Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato. Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui al la lettera a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai delle coperture.

Art. 13 – Modalità esecutive delle costruzioni.

A) Fondazioni. Le fondazioni debbono essere sempre sufficientemente profonde, o dirette su pali armati per impegnare zone di terreno convenientemente costipato comunque di masse tali da resistere alle sollecitazioni sismiche. Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno, debbono essere costituite da strutture continue e non essere mai appoggiate su terreni di riporto o comunque fortemente cedevoli, salvo il caso di platea generale. In tal caso la platea deve avere elevata rigidezza, possibilmente con travipareti, in modo da ridurre il pericolo di cedimenti differenziali. Quando l’edificio è costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere spinte fino al terreno di sedime originario ed elevato fino al piano di sistemazione definitiva. I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di conglomerato cementizio ovvero in pietra spezzata, senza listatura, con malta idraulica o cementizia.

B) Muratura in elevazione. La muratura degli edifici deve essere eseguita con malta cementizia e con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre. é consentito l’impiego di pietra spezzata per la muratura, quando questa sia listata, cioè interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non più di centimetri 80 fra loro, da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere l’altezza non inferiore a centimetri 12.

C) Strutture a sbalzo. In generale non sono ammesse strutture a sbalzo; tuttavia sono consentiti procedimenti dei tetti e dei cornicioni fino all’aggetto massimo di metri 1,00. Per i balconi tale misura può essere elevata fino a metri 1,50, purché le strutture in aggetto siano solidamente connesse alla struttura resistente dell’edificio. Sono ammesse anche strutture a sbalzo tamponate dell’aggetto massimo di metri 1,20, purché realizzate con intelaiature ad ogni piano, sia sui fianchi che sui fronti, solidamente connesse alla struttura portante dell’edificio. Tutte le strutture a sbalzo devono essere calcolate con una maggiorazione del carico permanente ed accidentale del 40 per cento per tener conto dell’azione sussultoria.

D) Solai. I solai di cemento armato oppure i solai di cemento armato precompresso debbono essere sempre ben collegati con le strutture orizzontali della intelaiatura e, nel caso di fabbricati non intelaiati, devono essere collegati ai cordoli di ripiano. Sono ammessi i solai misti di cemento armato o precompresso solamente quando siano efficientemente collegati in opera e muniti di soletta di almeno quattro centimetri di spessore. I laterizi debbono essere ad unico blocco e incuneati fra le nervature. Nella soletta dovrà essere disposta una armatura in direzione normale ai travetti, costituita da una barra di almeno 6 millimetri di diametro ogni 25 centimetri. Quando il solaio è costituito da travi in faro o in cemento o da voltine, tavelloni o simili, per l’appoggio di queste si debbono mettere travi anche lungo le pareti. Nel caso che siano impiegati solai di altro tipo, le travi portanti debbono essere incastrate nei cordoli per almeno quattro quinti dello spessore dei medesimi ed essere muniti di collegamenti trasversali con interasse non superiore ai metri 2,00. Quanto precede vale anche per i solai portanti le coperture a terrazza, nei quali il laterizio monoblocco deve costituire anche camera d’isolamento, se non provveduto diversamente.

E) Scale. Non sono ammesse scale portate da archi e volte in muratura. Sono consentite scale a sbalzo fino a metri 1,20 nelle località di 1ª categoria, fino a metri 1,50 in quelle di 2ª categoria, purché la loro struttura sia solidale con l’ossatura resistente.

F) Soffitti. I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con ossature portanti leggere e completate da altri materiali leggeri, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi. L’ossatura portante dei soffitti sottotetto deve essere indipendente da quella dei tetti.

G) Tetti. Negli edifici non intelaiati, le ossature portanti dei tetti non debbono essere spingenti. Negli edifici intelaiati, le strutture portanti del tetto debbono essere ben collegate e connesse a quelle portanti dell’edificio. Quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri di timpano intelaiati, gli arcarecci debbono essere collegati con l’intelaiatura dei timpani. Il materiale di copertura sarà appoggiato sul tavolato ovvero su strutture laterizie o di altre materie leggere sempre quando siano opportunamente armate. Al di sopra del piano di gronda possono essere costruiti soltanto i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala e dell’ascensore. Anche quando queste ultime prospettano sulla strada, la loro altezza viene esclusa dal computo dell’altezza dell’edificio. I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di cemento-amianto, di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate e solidamente collegate con le strutture dell’edificio. L’altezza sul piano di gronda dei parapetti non deve essere superiore a metri 1,20. Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso costruire diaframmi dell’altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi, ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica che può essere rinzaffata nelle due facce. Sono permesse costruzioni di struttura leggera non più alte di metri 2,50 dal pavimento del terrazzo, purché non si tratti di vani ad uso di abitazione e la superficie coperta non risulti superiore ad un decimo di quella del terrazzo.

H) Porte e finestre. Nelle località classificate di 1ª categoria i vani delle porte e delle finestre degli edifici intelaiati debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato prolungando alcune membrature del telaio del vano sino all’incontro dei montanti o dei correnti dell’intelaiatura principale. Per le costruzioni intelaiate, che sorgono nelle località classificate di 2ª categoria e per quelle non intelaiate, in tutti i casi può essere sufficiente sovrapporre ai vani di porta e finestra, architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore. Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri 80 maggiore della massima luce del vano. Nelle costruzioni non intelaiate si debbono osservare inoltre le seguenti norme:

a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza tra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 7;

b) il rapporto tra la larghezza delle zone verticali corrispondenti ai vani delle porte e finestre e di quelle intercalate di muratura piena deve essere tale da assicurare all’edificio la necessaria resistenza;

c) i vani interni di porta, quando siano aperti attraverso muri maestri innestati a muri perimetrali debbono essere disposti in modo che fra il paramento interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.

I) Condutture. Le condutture e le canne di ogni specie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell’edificio. Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici devono, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro tubi di cemento-amianto. I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti. Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l’attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l’attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l’accorciamento e l’allungamento delle campate adiacenti all’appoggio durante l’oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici in guisa da mantenere i fili allo staso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati vengano adottate testate le più brevi possibili ad opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi fra i sostegni, attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi 200. I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con intelaiatura portante di cemento armato o metallica: nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purché si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere richiesto ed ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati. Allorché siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, devono essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni pubbliche e private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni del presente articolo.

Art. 14 – Costruzioni in legno.

Le costruzioni in legno sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza non sia superiore a metri 7 ed abbiano da tutti i lati una zona libera di larghezza non inferiore alla loro altezza ed in ogni caso non inferiore a metri 5. Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura con malta cementizia o comunque idraulica. Le costole montanti degli edifici con ossatura in legno debbono essere di un sol pezzo o, in mancanza, così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da rendere trascurabile l’indebolimento prodotto dalla giunzione. Qualsiasi altra unione delle parti costituenti l’organismo statico è soggetta alla prescrizione di cui al comma precedente.

Art. 15 – Osservanza delle disposizioni vigenti per l’accettazione dei materiali e l’esecuzione delle opere.

Per l’accettazione di tutti i materiali, dei leganti idraulici, delle calci aeree, delle pozzolane e dei materiali pozzolanici, nonché per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dei solai misti e delle strutture in cemento armato precompresso si applicano le norme vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori. Per la progettazione e l’esecuzione delle opere in cemento armato nelle località sismiche, fermi restando i compiti demandati alle Prefetture dalle norme vigenti in materia, agli Uffici del genio civile compete l’obbligo della vigilanza sull’osservanza delle presenti norme.

Art. 16 – Inderogabilità delle norme e casi eccezionali.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili. Tuttavia, in casi del tutto eccezionali, allorché trattasi di edificio pubblico o di uso pubblico, purché non adibito a luogo di riunione o destinato anche ad abitazione, oppure di edifici industriali, possono essere concesse deroghe riguardo alle altezze degli edifici stessi ed al numero dei piani di cui al precedente art. 7, sempre quando siano giustificate dalla specifica funzionalità delle costruzioni. In questo caso deve aversi particolare riguardo alle fondazioni, in relazione alla natura e morfologia del terreno, ed i calcoli di stabilità devono essere adeguati alle maggiori altezze, con un congruo aumento del coefficiente sismico. Può altresì essere consentita una riduzione dei coefficienti sismici indicati nel precedente art. 12 per il calcolo delle strutture intelaiate degli edifici di altezza e numero dei piani nei limiti fissati dall’art. 7 della presente legge, qualora le caratteristiche geomorfologiche della zona in cui sono previste le costruzioni risultino particolarmente favorevoli in base ad una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche. La concessione delle deroghe indicate nei due commi precedenti è subordinata ad apposita istruttoria da parte dell’Ufficio del genio civile competente ed al parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Capo II Nuove costruzioni nei centri abitati esistenti, ricostruzioni e sopraelevazioni

Art. 17 – Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli di isolamento. Quando non esistono piani regolatori e regolamenti edilizi, le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste dal Comune al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche (Sezione urbanistica) e da questo impartite, per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia con le norme di cui al Capo I. La decisione sulle eventuali opposizioni avverso le direttive di cui al comma precedente spetta al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale decide definitivamente, sentito il Comitato tecnico-amministrativo.

Art. 18 – Sistemi costruttivi — Divieti — Eccezioni.

Per la 1ª categoria: Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente art. 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli. Dette ricostruzioni e nuove costruzioni però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall’art. 5 per l’impianto di nuove costruzioni. Nei comuni e nelle frazioni dei comuni di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915 n. 1294, e 25 gennaio 1917 n. 243, sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti. A modifica di quanto è disposto nella tabella n. 6 succitata, è consentito che fabbricati della cortina della città di Messina, siano adibiti anche ad uso di abitazione, e che siano impiantati con la fronte verso il mare a distanza, dalla sponda del medesimo, minore di quella di metri 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare confini delle località dove sussista il divieto di costruzione.

Per la 2ª categoria: Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente art. 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli. Dette ricostruzioni e nuove costruzioni, però, sono vietate allorché il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall’art. 5 per l’impianto di nuove costruzioni. Nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915 n. 1294, e 25 gennaio 1917 n. 243, sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti. Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare confini delle località dove sussiste il divieto di costruzione.

Art. 19 – Sopraelevazioni.

Per la 1ª categoria: La sopraelevazioni di un piano in edifici che non siano stati già precedentemente sopraelevati può essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme. Per gli edifici intelaiati non è ammessa la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità delle strutture, in particolare mediante la saldatura delle armature. Tali collegamenti e saldature dovranno essere constatati dall’Ufficio del genio civile che compilerà apposito verbale. Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente art. 13, lettera E) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme.

Per la 2ª categoria: La sopraelevazione di due piani in edifici che non siano stati già precedentemente sopraelevati può essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme. Per gli edifici intelaiati non è ammessa la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità delle strutture, in particolare mediante la saldatura delle armature. Tali collegamenti e saldatura dovranno essere constatati dall’Ufficio del genio civile che compilerà apposito verbale. Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani o più piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente art. 13, lettera E) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme.

Capo III Riparazioni

Art. 20 – Criteri generali — Divieti ed eccezioni.

La riparazione degli edifici danneggiati dev’essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, al fine di assicurare una maggiore resistenza degli edifici all’eventuale ripetersi dello scosse. Le riparazioni organiche, intese a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di loro parti essenziali, devono essere eseguite in conformità delle disposizioni della presente legge. Quando il terreno sul quale esiste un edificio da riparare non offra le garanzie richieste dal precedente art. 5 per l’impianto di nuova costruzione, la riparazione non può essere consentita. é inoltre vietata la riparazione,  nonché la destinazione ad abitazione degli edifici danneggiati esistenti nelle località dei Comuni e delle frazioni designa te nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915 n. 1294, e 25 gennaio 1917 n. 243, ed in tale caso detti edifici dovranno considerarsi, a tutti gli effetti come distrutti, a meno che i proprietari non abbiano già beneficiato di tale trattamento. Tuttavia, per gli edifici esistenti nelle predette località su appicchi di roccia compatta, può estendersi, anche per le riparazioni, la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 5, sempreché, con la limitazione di distanza imposta da detto comma, riesca praticamente possibile eseguire dette riparazioni, nel senso che la rimanente parte del fabbricato resti utilizzabile.

Art. 21 – Edifici non interamente distrutti.

Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate, restando assolutamente vietato qualsiasi adattamento o sopraelevazione anche a carattere provvisorio.

Art. 22 – Modalità esecutive per le riparazioni degli edifici non intelaiati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quegli stabili che siano suscettibili di riparazioni organiche ai sensi dell’art. 20. I criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, sono stabiliti, caso per caso, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente quelle riguardanti le strutture portanti di essi e del loro organismo generale. In ogni caso debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1) i fabbricati che abbiano fondazioni lesionate od insufficienti possono esse re riparati solo quando le fondazioni stesse siano suscettibili di riparazioni o di rinforzi;

2) le volte esistenti debbono, di regola, essere demolite; tuttavia possono essere tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che, pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire la stabilità anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui alle seguenti prescrizioni, e purché sia provveduto ad eliminare le spinte coll’apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso, debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani;

3) le murature lesionate, che presentino strapiombo oppure fessurazioni diffuse o che si manifestino non eseguite a regola d’arte, debbono essere demolite;

4) quelle che non presentino i caratteri anzidetti possono essere riparate, ri- prendendone la costruzione, per ciascuna lesione, con muratura da farsi esclusivamente con mattoni e malta cementizia immorsata a regola d’arte con la parte sana;

5) è vietato l’impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri;

6) gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o barraccato, previamente ridotti in altezza, ove le loro condizioni statiche lo richiedono, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità, e rilevati da cinture, parimenti di ferro o di cemento armato, al piano della risega di fondazioni ed a quelli dei solai e della gronda in modo da formare una intelaiatura esterna. Detti collegamenti debbono essere ubicati in corrispondenza di tutti gli spigoli dell’edificio e degli innesti dei muri portanti interni trasversali o di spina e, comunque, a distanza non maggiore di metri 6 l’uno dall’altro;

7) le scale in muratura ed a sbalzo debbono essere sostituite con scale in cemento armato o ferro;

8) i tetti debbono essere resi non spingenti;

9) gli attici, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, debbono essere ridotti in conformità a quanto prescritto dall’art. 13, lettera

C) e lettera G) e le condutture di cui allo stesso articolo, lettera I), debbono essere disposte in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne la integrazione.

Art. 23 – Modalità esecutive per le riparazioni degli edifici intelaiati.

Le membrature degli edifici intelaiati che presentino lesioni tali da renderle inutilizzabili, debbono essere demolite e ricostruite unitamente alle altre membrature ad esse connesse nella stessa funzione portante.

Art. 24 – Edifici di speciale importanza artistica.

Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1° giugno 1939 n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497.

Capo IV Vigilanza sulle costruzioni

Art. 25 – Denunzia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti.

Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge, chiunque intende procedere a nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all’Ufficio del genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica e dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione. La relazione tecnica, salvo che non si tratti di edifici speciali, deve dar anche conto della natura geomorfologica del terreno ed essere accompagnata da necessari profili stratigrafici. Deve, inoltre, contenere i disegni dei particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri. All’Ufficio del genio civile compete la verifica della corrispondenza del progetto alle presenti norme, ed in particolare:

1) il controllo della idoneità del terreno edificatorio e la larghezza delle banchine dei ritiri e dei ripiani previsti dall’art. 5;

2) l’ammissibilità delle altezze degli edifici, delle larghezze stradali e degli intervalli d’isolamento, di cui all’art. 17, sentita la Sezione urbanistica del Provveditorato;

3) l’ammissibilità della sopraelevazione prevista all’art. 19. All’Ufficio del genio civile compete, inoltre, la determinazione dei criteri da seguire nelle riparazioni di cui all’art. 22,  nonché dei criteri con i quali devono essere realizzati i sostegni di cui al penultimo comma della lettera I) dell’art. 13. Compete al Consiglio superiore dei lavori pubblici l’esame dei progetti che comportino concessioni delle deroghe previste all’art. 16. L’Ufficio del genio civile completerà l’esame dei progetti presentatigli entro il termine di 60 giorni.

Art. 26 – Autorizzazione per l’inizio dei lavori.

Fermo restando l’obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ufficio del genio civile competente. L’autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza. I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

Art. 27 – Registro delle denunzie dei lavori.

In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all’articolo precedente. Il registro dev’essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell’Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell’ultimo comma dell’art. 38. Titolo III Repressione delle violazioni

Art. 28 – Sanzioni.

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge o alle prescrizioni tecniche impartite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al penultimo comma dell’art. 2, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000. .

Art. 29 – Accertamento delle violazioni.

Gli ufficiali ed agenti indicati nell’art. 38, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all’Ufficio del genio civile competente. L’ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Art. 30 – Sospensione dei lavori.

L’ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario,  nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. Copia del decreto è comunicata al sindaco ed al Prefetto ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione. Il Prefetto, su richiesta dell’ingegnere capo del Genio civile, è tenuto ad assicurare l’intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dell’ordine di sospensione. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Art. 31 – Procedimento.

Se, nel corso del procedimento penale, il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato. Dev’essere in ogni caso citato per il dibattimento l’ingegnere capo dell’Ufficio del genio civile, il quale può delegare un funzionario dipendente. Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti delle stesse costruite in difformità alle norme della presente legge ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse fissando il relativo termine.

Art. 32 – Esecuzione d’ufficio.

Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l’Ufficio del genio civile provvede, se del caso, con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Art. 33 – Competenza del provveditore alle opere pubbliche.

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, l’ordine di demolizione o le prescrizioni di cui all’art. 31, terzo comma, sono dati con provvedimento definitivo dal provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Titolo III Repressione delle violazioni.

Art. 34 – Comunicazione del provvedimento al Genio civile.

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è divenuto esecutivo.

Art. 35 – Modalità per le esecuzioni di ufficio.

Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell’art. 32 è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 30.000.000. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per la esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell’esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal Prefetto. La riscossione delle somme dovute dai contravventori, per il titolo suindicato e con l’aumento dell’aggio spettante all’esattore, è fatta coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette. Il versamento delle somme stesse sarà fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell’entrata.

Art. 36 – Provvedimenti sostitutivi del Prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il Prefetto può per le modificazioni richieste dall’osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall’art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, sui lavori pubblici e può invitare l’Ufficio del genio civile a disporre la sospensione dei lavori nel modo stabilito dall’art. 30 della presente legge. In tal caso, il Prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate. Repressione delle violazioni.

Art. 37 – Utilizzazione di edifici.

Il rilascio da parte del Prefetto della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei Comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’Ufficio del genio civile che attesta la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme per l’edilizia antisismica.

Art. 38 – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche.

Nelle località sismiche di cui all’art. 2, secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma dell’art. 26. I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi da Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 – Costruzioni in corso.

Per le costruzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il proprietario deve provvedere a denunciarle all’Ufficio del genio civile competente entro 30 giorni dalla suddetta data. L’Ufficio del genio civile, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, accertata la regolarità tecnica dell’opera eseguita o lo stato dei lavori in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune. Nel certificato l’Ufficio del genio civile dichiara che l’opera in corso di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui alla presente legge. In caso contrario prescrive le modifiche o varianti da apportare all’opera medesima. La violazione dell’obbligo della denuncia di cui al primo comma o l’inosservanza alle prescrizioni dell’Ufficio del genio civile di cui al terzo comma, sono punite con l’ammenda da lire 60.000 a lire 600.000.

Art. 40 – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.

L’inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l’interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 31. Il termine stabilito dall’art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 940, per l’ultimazione dei lavori decorre dalla data nella quale l’Ufficio del genio civile notifica agli interessati l’approvazione dei nuovi progetti o dei nuovi calcoli. Per i fabbricati per i quali i lavori siano ancora da iniziare gli interessati devono richiedere, prima dell’inizio dei lavori, all’Ufficio del genio civile un certificato di conformità del progetto alle norme della presente legge. L’Ufficio del genio civile provvede ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Il limite massimo del sussidio statale per le ricostruzioni o nuove costruzioni iniziate o da iniziare, concesso o da concedere ai sensi della legge 4 aprile 1935 n. 454, e maggiorato ai sensi dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1952 n. 4436, viene determinato in relazione all’importo dei progetti esibiti ai competenti Uffici del genio civile nel termine di cui all’art. 2 della cennata legge n. 4436. Il valore dei fabbricati, agli effetti della determinazione del limite massimo del sussidio, è stabilito con i coefficienti di maggiorazione di cui all’art. 6 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933 n. 11, tenendo conto della categoria del Comune alla data dell’inizio dei lavori. L’inosservanza delle prescrizioni dell’Ufficio del genio civile di cui al terzo comma del presente articolo è punita ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 41 – Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi statali.

L’approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione, ai fini della concessione di sussidi statali è demandata all’ingegnere capo del Genio civile fino all’ammontare di lire trenta milioni, al Comitato tecnico- amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche fino a lire 200 milioni ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi superiori a lire 200 milioni.

Art. 42 – Opere eseguite a cura del Genio militare.

Le disposizioni contenute negli articoli dal 25 al 40 della presente legge non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare.

Art. 43 – Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 Novembre 1962

SEGNI Fanfani, Sullo, Bosco, Taviani, Tremelloni

Visto, il Guardasigilli: Bosco

ALLEGATO: Elenco dei Comuni e frazioni e parti di Comune nei quali e’ obbligatoria l’osservanza delle norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1ª e della 2ª categoria.

Allegato Legge 1684-1962

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