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ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896


COMPILAZIONE DEI REGOLAMENTI LOCALI SULL’IGIENE DEL SUOLO E DELL’ABITATO.

Modificato dal DM Sanità 05 Luglio 1975

Titolo I – DELL’IGIENE DEL SUOLO FUORI DEGLI AGGREGATI URBANI

1. OPERE DEL SUOLO INTERESSANTI IL NATURALE DEFLUSSO DELL’ACQUA

Art.1.
I proprietari di terreni fuori degli aggregati urbani, non paludosi, qualunque ne sia l’uso o la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.

Art.2.
E’ vietato di costruire qualsiasi opera, tanto sulle spiagge marine o lacuali, quanto sul corso di canali di acque superficiali, per cui, impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni o dai canali o bacini adiacenti, ne derivano impaludamenti nei terreni stessi, o sulle sponde dei detti canali o bacini, salvo che tali opere si facciano a scopo di bonifica (colmate).

Art.3.
Gli sbarramenti dei corsi d’acqua a scopo agricolo od a scopo industriale non sono pure permessi, se non a condizione che non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica.

Art.4.
Saranno vietate le opere nel sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle falde acquee sotterranee, per cui queste si innalzino così da determinare umidità negli strati superficiali del terreno, rendendolo molarico, o da cagionare umidità ai muri di edifizi o danno ad opere di interesse igienico.

Art.5.
Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l’acqua sui terreni, saranno solo permesse a condizione che l’acqua vi abbia, durante tale tempo, un continuo ricambio e siano fatte per modo che i terreni stessi non divengano paludosi.

Art.6.
Saranno vietate le cave di prestito nei terreni o la escavazione di fosse che possano dar luogo a raccolte di acque stagnanti. I bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli o industriali, debbono avere il fondo e le pareti fatte così che sia impedito qualsiasi loro impaludamento.

Artt.7/15.
Si omettono.

Titolo II
DELLA PULIZIA IGIENICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Art.16.
E’ vietato di fare sboccare nei corsi d’acqua, salvo se coperti ed incanalati con pareti impermeabili, attraversanti città ed altri aggregati di abitazioni, per tutto il tratto del corso d’acqua, compreso nella città od aggregati stessi, fogne od altri canali in cui vengano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto od altre immonde, fatta eccezione, per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate, e per le acque meteoriche.

Art.17.
L’autorità municipale stabilirà volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d’acqua, della sua facoltà autodepuratrice e del grado d’impurità delle acque convogliate, la distanza a valle della città o dell’aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere fatti sboccare nel corso d’acqua senza presumibile danno per la pubblica salute.

Art.18.
Qualora in seguito ad esatte indagini risultasse dimostrata la insufficienza del potere di autodepurazione del corso d’acqua per l’uso degli abitanti a valle, l’autorità prefettizia potrà esigere che le acque immonde vengano convenientemente depurate prima di essere immesse nel corso d’acqua.

Art.19.
Salvo le eccezioni di cui all’art.22, è vietato, per le città e per gli altri aggregati di abitazioni situati sul mare o sopra laghi, lo sbocco di fogne o di altri canali, in cui vengano immesse materie ed acque immonde, in tutto il tratto litorale marittimo e di spiaggia lacuale occupato dalla città o dall’aggregato. I punti di sbocco delle predette fogne e canali dovranno essere stabiliti, tenuto conto di tutte le circostanze locali, ad una distanza dalla città o dall’aggregato tale da poter presumibilmente evitare ogni pericolo per la pubblica salute.

Art.20.
E’ vietato l’impianto di stabilimenti balneari marini o lacuali ad una distanza minore di m.200 dallo sbocco di fogne o di altri canali in cui immettano acque immonde, salvo le eccezioni di cui all’art.22; come pure è vietato, salvo le stesse eccezioni, l’impianto di stabilimenti balneari sui corsi d’acqua ad una distanza minore di m.200, a valle dello sbocco di cosiffatte fogne e canali.

Art.21.
E’ vietata l’immissione dei residui industriali ingombranti o pericolosi nei laghi, corsi e canali d’acqua: come pure è vietato il loro disperdimento nelle falde acquee sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi sulla superficie del suolo, sia ancora mediante spandimenti agricoli che non siano eseguiti per modo da essere quei materiali resi innocui.

Art.22.
Potrà però essere permessa dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, l’immissione delle dette acque residue dell’industria, nei laghi, corsi o canali d’acqua e nella falda acquea sotterranea, quando siano state prima sottoposte ad un conveniente processo di depurazione, il quale valga a liberarle dalle materie ingombranti, in scomposizione, tossiche, od infettive, o altre che possono alterare in modo dannoso le proprietà naturali delle acque stesse.

Art.23.
La depurazione delle acque industriali dovrà essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria. La scelta di tali metodi sarà rimessa agli industriali stessi; ha però l’autorità prefettizia il diritto di constatare, prima di concedere il permesso, di cui all’art.22, l’efficacia del metodo di depurazione proposto e quello d’invigilare, concesso il permesso, che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.

Titolo III
DELL’IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO NEGLI AGGREGATI URBANI

1. PIANI REGOLATORI DEGLI AGGREGATI URBANI

Art.24.
Le opere di demolizione e di riadattamento di edifizi in un centro abitato e quelle per ampliamento del medesimo non saranno permesse se non in conformità ad un piano regolatore, approvato dal consiglio comunale a termini della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica, 25 giugno 1865, n.2359 (titolo II, capi VI e VII), col quale siano stabilite preventivamente la direzione e l’ampiezza delle strade, la situazione delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle aree da fabbricarsi, in armonia colle presenti istruzioni.

Art.25.
Ciascun comune fisserà il piano regolatore per la estensione di suolo attorno al suo abitato, sul quale ritiene necessario l’ampliamento. Ogni ulteriore aumento di estensione dello stesso piano sarà deliberato man mano sarà richiesto, per il presunto incremento della popolazione o per il maggior bisogno di nuove abitazioni dipendenti da altre regioni.

Art.26.
Il piano regolatore di ampliamento dovrà avere segnate le quote altimetriche delle strade e della superficie fabbricabile, l’indicazione della natura geologica e stratigrafica del sottosuolo e l’altezza massima alla quale può arrivare la falda acquea sotterranea in punti diversi, dove questa non si riscontri ordinariamente a profondità maggiore di m.8 in terreni atti a sostenere le fondazioni.
Dovrà, inoltre, contenere il tracciato altimetrico e planimetrico, così della rete dei collettori principali e secondari delle fogne, quando queste possono costruirsi, come delle diramazioni principali e secondarie attinenti alla distribuzione dell’acqua potabile.

Art.27.
La superficie di suolo, riservata nel piano regolatore per la fabbricazione, non deve essere più del doppio di quella riservata per le strade o piazze.

Art.28.
Di ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro, che non potrà essere oltrepassato, e sarà pure indicato il rapporto tra la porzione di quest’area su cui si può costruire e l’area totale. Tale rapporto non potrà essere mai superiore a due terzi.

Art.29.
Il terzo o più dell’area fabbricabile da lasciarsi scoperto, potrà essere usufruito o come spazio di distacco dell’edificio dalla linea perimetrale, o come cortili interni, purché siano per questi rispettati le disposizioni in appresso indicate.

2. STRADE E ALTRO SUOLO PUBBLICO

Art.30.
Per l’orientazione delle strade saranno in generale da preferirsi le direzioni da N-O a S-E e da N-E a S-O. Si terrà conto però della direzione dei venti, curando che sia nelle vie favorita la ventilazione naturale, pur difendendole per quanto è possibile da correnti troppo fredde o troppo forti, o di aria malsana.

Art.31.
Negli aggregati di abitazioni aventi una popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, saranno adottate per le strade secondarie larghezze non inferiori a m.7, e per le arterie principali a m.12.
Nelle città aventi una popolazione compresa fra i 15.000 ed i 50.000 abitanti, saranno adottate larghezze non inferiori a:
m.10 per le strade di secondo ordine;
m.14 per le strade di primo ordine;
m.18 per le arterie principali.
Nelle città aventi una popolazione eccedente i 50.000 abitanti, saranno adottate larghezze non inferiori a:
m.12 per le strade di secondo ordine;
m.18 per le strade di primo ordine;
m.24 per le arterie principali.
Due quinti, circa, dello spazio stradale saranno destinati ai marciapiedi ai lati delle strade, un quinto per lato.

Art.32.
Tutte le strade dei centri abitati saranno pavimentate, per quanto è possibile, con materiale impermeabile, non facilmente inquinabile, di rapida pulizia e non rumoroso al passaggio dei veicoli.

Art.33.
Tutte le strade, piazze e altri suoli d’uso pubblico saranno provveduti di facile e pronto scolo delle acque meteoriche, o alla loro superficie o per mezzo di canali nel sottosuolo.

Art.34.
La pulizia delle strade, piazze e altri suoli d’uso pubblico, nell’interno degli abitati, è di pertinenza dell’amministrazione comunale, salvo per la porzione laterale, marciapiedi delle strade o per quella porzione di altro suolo destinata pure a marciapiedi lungo le case, che sarà tenuta costantemente pulita per cura dei proprietari delle case stesse, per la parte che rispettivamente loro tocca.

Titolo IV
DELL’IGIENE DELLE CASE DI ABITAZIONE NEGLI
AGGREGATI URBANI

1. CONCESSIONE DI COSTRUIRE E VIGILANZA SANITARIA RELATIVA

Art.35.
Dovrà essere richiesto all’autorità comunale il consenso per costruzioni nuove, ricostruzioni, riadattamenti di edifici e per qualunque lavoro interessante la fognatura domestica o la provvigione d’acqua.

Art.36.
La domanda di cui sopra dovrà essere corredata di disegni per indicare la distribuzione degli ambienti, in armonia colle presenti istruzioni, e quanto generalmente si prescrive nei regolamenti edilizi in rapporto alla stabilità o all’estetica della costruzione. Essa conterrà inoltre, notizie intorno alla costituzione del terreno su cui si intende fabbricare e al livello della falda acquea in esso, nonché quanto riguarda:
– i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione dell’acqua condottata;
– le latrine e i pozzi o condotti neri;
– il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici e delle materie immonde, con gli occorrenti particolari.
I disegni devono essere presentati in doppia copia.

Art.37.
L’autorità comunale avrà il dovere di invigilare i lavori e di visitare le case durante il periodo della costruzione, per assicurarsi che corrispondano convenientemente nei riguardi dell’igiene.

Art.38.
Faranno parte come membri nominati della commissione edilizia per tale vigilanza, il capo dell’ufficio tecnico edilizia e il capo dell’ufficio sanitario del comune, dove esistono. In ogni caso dovrà sempre far parte di tale commissione l’ufficiale sanitario comunale.

2. ALTEZZA DELLE CASE E NUMERO DEI LORO PIANI

Art.39.
L’altezza delle case prospicienti vie pubbliche non potrà mai essere superiore alla larghezza delle vie stesse, eccezione fatta per le case prospicienti vie con direzioni da Nord a Sud, per le quali l’altezza potrà essere anche cinque quarti della larghezza della strada.

Art.40.
Il numero dei piani delle case potrà essere di:
5 per quelle dell’altezza di m.18 o più;
4 per quelle dell’altezza di m.14 o più;
3 per quelle dell’altezza di m.11 o più;
2 per quelle dell’altezza di m.8 o più, sempre compresi il piano terreno e gli ammezzati e le soffitte abitabili.

Art.41.
L’altezza delle case, al cornicione, non sarà superiore a m.22, misurata tra il punto del piano stradale o del cortile da cui parte il muro di facciata, fino al margine più elevato del muro stesso.

3. TERRENI SCOPERTI DI PROPRIETA’ PRIVATA

Art.42.
Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni che le vie pubbliche, dovendo alla loro regolare manutenzione provvedere i proprietari, salvo che questa spetti al comune per acquisito diritto al pubblico passaggio per esse.

Art.43.
Gli spazi concessi dalla legge per separazione fra casa e casa, dovranno essere chiusi e saranno soggetti alle stesse regole, per riguardo alla pavimentazione, agli scoli ed alla pulizia, stabilite negli articoli seguenti per i cortili.

Art.44.
L’ampiezza dei cortili sarà di almeno un quinto della somma della superficie dei muri che li limitano.
L’altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una volta e mezza la distanza media fra essi e il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.

Art.45.
Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse, possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi tra i diversi edifizi, quando la somma stessa rappresenti l’area prescritta per ogni cortile di casa, o quando venga esclusa tra i confinanti, a loro spese, e coll’intervento delle autorità municipali, una convenzione legale, con cui rinunzino a ogni diritto di fabbricare in opposizione alle presenti disposizioni.

Art.46.
Nel caso di riunione di più cortili a norma dell’articolo precedente, i muri divisori non potranno superare l’altezza di 5 metri.

Art.47.
I pozzi di luce, o chiostrine, saranno permessi solo in caso di adattamenti di vecchi edifizi e sempreché sia provata l’impossibilità, per ragione dello spazio fabbricabile obbligatorio, di dare altrimenti in modo migliore aria e luce nell’interno di un corpo di fabbrica e quando siano riservati unicamente per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi e simili ed in nessun caso potranno servire per illuminare stanze di abitazione. Inoltre dovranno essere in comunicazione diretta, per mezzo di corridoi o passaggi, colle vie contornanti esternamente il fabbricato in modo che possa in essi prodursi una continua rinnovazione d’aria.

Art.48.
Detti pozzi di luce dovranno avere una superficie non minore di 1/20 della somma della superficie dei muri che li limitano: in nessun caso però la distanza tra i muri potrà essere minore di m.4.
La superficie dei pozzi di luce verrà misurata sull’area orizzontale completamente libera, che risulterà compresa entro qualsiasi sporgenza dal vivo dei muri, come cornicioni, balconi, ecc.

Art.49.
Quando richiedasi, per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, di coprire con invetriata un cortile, ciò sarà concesso solo se questo misuri almeno mq.50 di superficie, e se sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione dell’aria.
In ogni caso un tale locale coperto dovrà essere fornito di una lanterna avente un ampiezza di almeno un terzo di quella della coperta e un’altezza sopra di essa di m.0,50.

Art.50.
Tutte le aree libere del suolo fabbricabile saranno pavimentate con materiale impermeabile, a meno che abbiano una superficie doppia di quella regolamentare, nel qual caso dovranno però avere sempre una superficie pavimentata larga almeno m.1.20 lungo i muri delle case.

Art.51.
I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell’area fabbricabile che rimanga scoperta, devono essere provveduti di conveniente scolo delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su tali scoli acque o materiale di rifiuto delle case.

Art.52.
Sono proibiti gli accumuli di letame o di altre immondizie sui suoli indicati all’articolo precedente. Le singole amministrazioni comunali potranno concedere l’uso di letamai fatti a regola d’arte e coperti convenientemente, per depositi provvisori dello stallatico, i quali però dovranno essere in ogni caso vuotati frequentemente.

4. DELLA FONDAZIONE DEGLI EDIFIZI

Art.53.
Non sarà permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edifizio in un terreno che abbia servito per l’innanzi come deposito immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri, che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri.

Art.54.
Non sarà permesso di edificare per uso di abitazione o di stabilimenti industriali sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o bacini acquei vicini, per modo che sia difficile od impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

Art.55.
Non sarà permesso costruire abitazioni contro rilievi montuosi o terrapieni, se non a distanza di almeno 3 metri dal terreno, costruendo all’uopo opportuni muri di sostegno di questo, e canali di drenaggio per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art.56.
Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio è abitualmente umido ed esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi e, in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini.

Art.57.
Possibilmente, in ogni fabbricato, ma, tassativamente in quelli fondati in luoghi umidi o non cantinati, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano, per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti (asfalto, cartone incatramato, lastre metalliche o di pietra, ecc.). Il pavimento del piano terreno dovrà essere assicurato con materiali idrofughi contro il passaggio dell’umidità del suolo, e munito di vespai ventilati.

5. LOCALI DI ABITAZIONE

Art.58.
Nessun locale, che in tutto o in parte della sua altezza stia dentro terra, sarà adoperato per abitazione permanente di una o più persone.

Art.59.
Potrà solo essere, in via eccezionale, permessa la continuazione dell’abitabilità permanente in sotterranei, dove era ammessa prima: se abbiano l’altezza di almeno 3 metri e per 1 metro almeno sia fuori terra; se siano separati con un’intercapedine di m.1,50 almeno dal terreno del cortile o dalla strada; se abbiano aperture sufficienti per ventilazione e illuminazione dirette degli ambienti; se, ancora, la falda acquea sotterranea disti in ogni tempo di 2 metri almeno dalla luce dei muri di fondamento.

Art.60.
I sotterranei per poter essere impiegati per l’abitazione diurna (laboratori, cucine, ecc.) dovranno avere:
a) pavimento di 1 metro più elevato del livello massimo delle acque del sottosuolo;
b) i muri ed il pavimento protetti, mediante adatti materiali (asfalto, intonachi di cemento, lamiere metalliche, ecc.), contro l’umidità del suolo;
c) l’altezza libera del locale fuori terra di almeno m.1,60;
d) le finestre di superficie superiore ad 1/10 della superficie del pavimento, con m.0,80 di altezza sul livello del terreno circostante ed aprentesi all’aria libera.

Art.61.
L’elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante, dovrà sempre essere di almeno m.0,40, che sarà utilizzato per vespaio, se non esista il sotterraneo.

Art.62.
E’ vietato stabilire coperture a vetrine in cortili al disopra di aperture praticate per aerare ed illuminare ambienti destinati ad abitazioni, a cucine, a latrine.

Art.63. (ora modificato dall’art.1 del D.M. 5-7-1975)
L’altezza degli ambienti nei piani terreni dovrà essere di almeno m.4, fra il pavimento ed il limite inferiore del soffitto, e di m.3 almeno per qualunque altro piano abitabile. Per gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza in media tra quella del piano di imposta e quella del culmine allo intradosso.
Sarà solo permessa un’altezza minima di m.2,00 pei sottotetti abitabili, misurata, tra il pavimento e il soffitto, sulla parete dal lato dell’impostatura del tetto, se questo sia a falde inclinate. Per le coperture a tetto piano, l’altezza del sottotetto dovrà essere di almeno m.2,50.

Art.64.
I soppalchi, cioè i dimezzamenti di camere, saranno ammessi nei soli locali aventi aria e luce direttamente dalla via o dal cortile e che siano alti almeno m.5; in ogni caso, l’altezza libera non deve essere inferiore a m.2. Pel rimanente essi devono rispondere alle altre condizioni contenute nelle presenti istruzioni per essere abitati.

Art.65. (ora modificato dall’art.5 del D.M. 5-7-1975)
Ogni ambiente che debba servire per abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra immediatamente all’aria libera.
La superficie illuminante delle finestre sarà non minore di 1/10 della superficie della stanza e quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non avrà una superficie minore di mq.2. Per le soffitte sarà tollerata un’ampiezza di luce delle finestre uguale almeno ad 1/15 della superficie del pavimento e di un minimo di mq.1,50.

Art.66.
Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come laboratori in comune) dovranno assegnarsi almeno mc.8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età e mc.15 almeno per ogni persona di età superiore a 10 anni (vedi anche artt. 1, 2, e 3 del D.M. 5-7-1975).

6. DEI PARTICOLARI E DEGLI ANNESSI DELLE CASE DI ABITAZIONE

Art.67.
Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimenti di pavimenti e di coperture, è proibito l’impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitrati o inquinati, come pure l’uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non ben puliti. E’ pure proibito l’uso di materiali troppo igroscopici.

Art.68.
Nei sottotetti abitabili il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d’aria interposto per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.
Tale spazio di aria dovrà sempre essere tenuto, qualunque sia il sistema di copertura.

Art.69.
Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e le gabbie di scale saranno bene illuminati e aerati ed avranno le pareti, fino ad un’altezza di m.1,50 almeno, rivestite di materiale di facile ripulitura (parzialmente modificato dall’art.5 del D.M. 5-7-1975 e dall’art.19 della L. 27-5-1975, n.166).

Art.70.
Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere una speciale latrina. Pei locali destinati a dormitori per più persone, o a laboratori, opifici, ecc., ve ne sarà almeno una ogni trenta, e ve ne saranno di separate, qualora vi siano i due sessi. Le latrine avranno il pavimento e, possibilmente anche il rivestimento delle pareti, fino all’altezza di m.1,50, di materiale impermeabile e facilmente lavabile; dovranno inoltre ricevere aria e luce direttamente dall’esterno della casa, in modo che vi sia continuo ricambio d’aria (vedi anche artt. 5 e 7 del D.M. 5-7-1975).

Art.71.
Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione.
Le canne delle latrine saranno provvedute di sifoni o interruttori idraulici (ventilati) alla loro apertura di immissione o, almeno, alla loro estremità inferiore.
Le stesse canne saranno prolungate in alto oltre il tetto, e munite di mitre o cappelli di ventilazione.

Art.72.
Nelle città ed aggregati, dove vi sia una sufficiente distribuzione di acqua nelle case, sarà obbligatorio per le latrine, l’uso di apparecchi a chiusura idraulica, con a disposizione almeno dieci litri di acqua di lavaggio al giorno per persona.

Art.73.
I tubi di scarico degli acquai, dei lavandini e delle tinozze per bagni, ed ogni altro smaltitoio di acqua domestica, dovranno essere muniti di chiusura idraulica.

Art.74.
I pavimenti e le coperture delle scuderie, come pure i muri divisori di esse da luoghi destinati ad abitazione, devono essere resi impermeabili.

Art.75.
Le scuderie e stalle, situate a pianterreno delle case abitate, non avranno comunicazione interna colle case; avranno le pareti facilmente lavabili, ed il loro soffitto sarà diviso, mediante uno strato impermeabile, dal piano soprastante. Saranno inoltre munite di canne di ventilazione fino al tetto.

Art.76.
Ogni abitazione sarà provveduta di canna a parete liscia, a sezione preferibilmente rotonda, per il gettito delle spazzature e pei rifiuti delle cucine, ecc.
Apposito locale al piano terreno o in quello delle cantine sarà destinato a raccogliere temporaneamente questi materiali, in modo che non si spandano e non diano cattive esalazioni.

Art.77.
Ogni gola da camino, nelle case da costruirsi a nuovo, dovrà servire per un solo focolare, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica. Saranno protratte in fuori del tetto, almeno per 1 metro e terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati.

Art.78.
Le stesse canne saranno costruite in tutta la loro altezza nei muri maestri od addossate agli stessi; non potranno poggiare immediatamente su impalcatura di legno, travi o pareti di legname, ma dovranno essere contornate da uno spessore di muro in cotto di almeno m.0,15 e per il tratto attraversante il solaio, di almeno m.0,20.

Art.79.
Sono proibiti i camini e le stufe che non siano munite di apposita canna per l’eliminazione dei prodotti della combustione fuori della casa.
La regolazione del tiraggio delle stufe in genere e dei caminetti sarà ottenuta colla limitazione dell’apertura delle bocche dei relativi focolari. In ogni caso sono proibite le valvole, che chiudono completamente ogni comunicazione fra il focolare e la canna del camino.

Art.80.
Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda sufficientemente ampi, da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato di immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, ecc. I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli ultimi 3 metri, pel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente strade o piazze pubbliche.

Titolo V
APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ ACQUA PER USO POTABILE O DOMESTICO

Art.81.
L’approvvigionamento di acqua per uso potabile e domestico sarà fatto sempre in seguito ad esame dell’acqua stessa, presa alla sorgente, dal quale essa risulti buona per composizione chimica e scevra da ogni indizio di inquinazione; e in seguito a esame del luogo di derivazione, che assicuri la impossibilità di infiltrazioni prossime o recenti, capaci di alterare in avvenire le buone condizioni della stessa acqua.

Art.82.
Ogni volta non sia possibile provvedere acqua sicura da ogni inquinazione, sarà questa fatta passare, prima della distribuzione per filtri riconosciuti efficaci dall’autorità sanitaria governativa.

Art.83.
Le fognature pubbliche debbono essere costruite per modo che non sia possibile l’inquinamento dell’acqua nel suo attingimento.

Art.84.
Dall’ufficio d’igiene municipale sarà mantenuta una continua vigilanza: sulla località di presa dell’acqua, sulla sua conduttura o su altri mezzi di suo trasporto; sui filtri, se ve ne siano; sulla sua distribuzione e, soprattutto, sulle condizioni dell’acqua stessa, valendosi all’uopo, per quanto è possibile, di ripetuti esami batteriologici.
Ogni sospetto o constatazione di alterazione nelle buone condizioni dell’acqua, saranno dall’ufficio stesso denunziate al Sindaco, unendovi proposte per opportuni provvedimenti.

Art.85.
Nessuna casa sarà dichiarata abitabile o potrà essere data in tutto o in parte in affitto, se non sia fornita di una quantità sufficiente di acqua, riconosciuta potabile dall’ufficio sanitario.

Art.86.
Se il comune è provveduto di una conduttura di acqua distribuibile ai vari piani delle case, le colonne montanti per tale distribuzione dovranno essere di ferro, di ghisa, o di piombo solforato o rivestito all’interno di uno strato di stagno. I tubi di piombo orinari saranno solo tollerati per le distribuzioni interne delle abitazioni.

Art.87.
La distribuzione dell’acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta, preferibilmente, col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

Art.88.
Dove sia, per ragioni speciali, mantenuto il sistema della distribuzione per mezzo di serbatoi nelle case, questi dovranno essere costruiti con materiali che non possano alterare la purezza dell’acqua anche con una lunga permanenza, non saranno mai rivestiti internamente di piombo, né ricoperti con vernici contenenti piombo; dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, ma di facile accesso per regolari e frequenti ispezioni e ripuliture; saranno provveduti di coperchio e difesi per quanto è possibile dai calori estivi e dal gelo invernale; l’acqua di sopravanzo non si scaricherà mai con tubo diretto nelle canne delle latrine o nei pozzi neri.

Art.89.
La tubolatura di distribuzione e di scarico dell’acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione e scarico dell’acqua per le latrine.

Art.90.
I pozzi d’acqua per uso di bevanda e domestico dovranno essere scavati, per quanto è possibile, lontani da qualunque cagione di inquinazione da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea.
In ogni caso dovranno distare di almeno m.10 dai pozzi neri o dai depositi di letame o di altre immondizie. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il di fuori.

Art.91.
I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.
Essi dovranno sempre essere chiusi alla loro bocca, e muniti possibilmente di tromba per la presa dell’acqua.
I pozzi dovranno essere frequentemente purgati.

Art.92.
Sempre che un pozzo debba servire a più famiglie, dovrà essere coperto e munito di tromba, o, perlomeno, di un secchio fisso, preferibilmente metallico.

Art.93.
Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo che non serva mai all’immissione di materiali luridi.

Art.94.
In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.

Art.95.
Sarà permesso l’uso delle cisterne là dove sia impossibile provvedersi d’acqua in altro modo.

Art.96.
Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatti di materiale assolutamente impermeabile. Queste saranno possibilmente provviste di pozzuolo e di filtro a sabbia convenientemente mantenuti. La prima acqua piovana dovrà essere esclusa dalle cisterne, e ciò possibilmente con mezzi automatici. L’estrazione dell’acqua delle cisterne dovrà farsi con tromba.

Art.97.
I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti a diversi scompartimenti e di materiale facile a ripulirsi, per evitare l’abbeveramento degli animali stessi in vasca comune.

Art.98.
L’acqua di rifiuto degli abbeveratoi per animali non potrà servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art.99.
I lavatoi pubblici per gli oggetti di uso personale o domestici sudici, saranno costruiti a più scompartimenti distinti, aventi ognuno una speciale bocca di entrata e di uscita dell’acqua, escludendosi il lavaggio in una stessa vasca di oggetti di diversa provenienza.

Art.100.
Ai lavatoi sarà distribuita acqua che non abbia servito ad altro uso domestico, industriale od agricolo, per cui possa essere stata in qualche modo inquinata.

Art.101.
L’acqua di rifiuto dei lavatoi non sarà immessa in canali di acqua che possa servire per uso potabile o domestico o per lavaggio di erbaggi o altri materiali d’uso alimentare per l’uomo o per gli animali.

Titolo VI
DELL’ALLONTANAMENTO DALLE CASE E DAGLI AGGREGATI URBANI DEI RIFIUTI DOMESTICI E DELLE ACQUE IMMONDE

Art.102.
L’immissione delle acque domestiche di rifiuto e delle materie immonde dalle case nelle pubbliche fogne, non potrà essere permessa, se queste non siano a tubi metallici o di cemento o di grès, o di terra cotta o, quando, se in muratura, non siano costruite a buona regola d’arte, per modo da avere:
a) sezione ovoidale, o almeno a fondo concavo e coi piedritti raccordati col fondo stesso;
b) pareti rese impermeabili o per il loro spessore, o per il materiale di cui sono costituite o intonacate;
c) sufficiente pendenza per la facile e pronta eliminazione fuori dell’abitato dei liquidi e materiali che ricevono.

Art.103.
Gli stessi canali tubolari o fogne devono inoltre essere dotati di sufficiente quantità di acqua per il loro lavaggio, e devono rispondere alle prescrizioni delle presenti istruzioni, in quanto al modo di smaltimento del materiale che traducono fuori dell’abitato.

Art.104.
L’immissione delle acque immonde dalle latrine delle case, dei laboratori, magazzini, uffici, ecc., nelle pubbliche fogne non sarà permessa se non alla condizione:
a) sia ogni latrina munita di una media quantità di 10 litri di acqua, per ogni persona a cui debba servire nella giornata;
b) sia ogni latrina provveduta di apparecchi a chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata della stessa acqua, approvati dall’autorità sanitaria locale;
c) sia ogni tubo di caduta munito di canale di comunicazione diretta colla fogna stradale, posato nel sottosuolo dei cortili o nelle cantine, e tale che risponda per dimensioni, pendenza, impermeabilità, mezzi di vigilanza, ecc. alle esigenze igieniche;
d) sia ogni tubo alla sua estremità superiore o alla estremità inferiore munito di sifone idraulico convenientemente ventilato.

Art.105.
L’immissione delle acque domestiche dei lavandini, bagni, ecc. nelle fogne stradali, non sarà permessa se non siano i tubi scaricatori muniti, alla loro origine, di una inflessione sifoide formante chiusura idraulica.

Art.106.
Sarà vietata l’immissione nei tubi delle latrine e nelle fogne stradali dei corpi solidi, dei residui di cucina, dei rottami, ecc. che possono ingombrarne la circolazione.

Art.107.
Riservata ai municipi la facoltà di imporre ai proprietari, date le condizioni degli articoli precedenti, l’obbligo dello sfogo delle materie e delle acque immonde nei canali stradali, in quelle località dove essi non esistono o dove non sono in condizione da essere permesso di valersene, tali materie e le acque immonde debbono essere scaricate in pozzi neri od in bottini mobili.

Art.108.
I pozzi neri o fosse fisse non potranno mai essere stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbricato: essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell’edificio di almeno m.0,50, ed essere costruiti indipendentemente da questi. Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo.
Dovranno distare di almeno m.10 da qualunque pozzo, acquedotto o serbatoio d’acqua potabile. Disposizioni analoghe si adotteranno per i serbatoi delle acque domestiche di rifiuto.
Nella ubicazione dei pozzi neri e degli altri serbatoi per materie luride si terrà soprattutto conto della direzione delle falde acquee sotterranee per evitare il pericolo di inquinamento delle acque dei pozzi vicini per infiltrazioni.

Art.109.
I pozzi neri saranno costruiti sempre a completa tenuta, esclusi, per qualsiasi ragione, quelli a fondo filtrante.

Art.110.
I pozzi neri avranno pareti a fondo dello spessore di m.0,50 almeno, costruiti in buona muratura di mattoni o di pietre e malta idraulica e intonacati a cemento. Saranno di piccole dimensioni: avranno angoli arrotondati e fondo concavo; verranno coperti a vòlta, con canna di ventilazione fino al tetto; la loro apertura sarà munita di doppio chiusino o di altro mezzo che si opponga alle esalazioni. Per meglio proteggere il terreno circostante dalle infiltrazioni, converrà disporre intorno alle pareti del pozzo nero uno strato di argilla ben battuta.

Art.111.
Se si applicheranno i bottini mobili, essi saranno di facile trasporto, formati di legno ben resistente e stagionato, oppure di metallo e suscettibili di perfetta chiusura.
I bottini mobili saranno collocati in un locale apposito, ben cementato e munito di canna ventilatrice.
E’ vietato l’uso di bottini mobili filtranti.
Dovranno i municipi curare si faccia il vuotamento dei pozzi neri con mezzi inodori, ed il trasporto dei materiali dei pozzi stessi o delle fosse mobili, in modo che non diano luogo a emanazioni incomode o dannose.

Art.112.
Dovranno i municipi provvedere pure al modo di allontanamento giornaliero dalle case dei rifiuti domestici e delle spazzature, così da evitare ogni anche temporaneo accumulo in esse o spargimento per le vie nel trasporto.

Art.113.
Sarà vietato di tenere depositi, sulle strade e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, di immondizie, di materie putrefattibili, di prodotti chimici e di oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni e tali da viziare l’aria respirabile.

Titolo VII
DELL’IGIENE DELL’ABITATO RURALE

1. DELLA VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE E ABITABILITA’ DELLE CASE RURALI

Art.114.
Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta l’approvazione dell’autorità comunale, presentando una pianta schematica della casa con le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione.

Art.115.
Le case rurali che siano riconosciute, dall’ufficiale sanitario o dal medico provinciale, pericolose dal punto di vista igienico e sanitario, dovranno essere migliorate secondo le prescrizioni della commissione edilizia comunale.

Art.116.
Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere possibilmente collocata sopra un terreno bene asciutto e con falda acquea profonda. Ove sia possibile una tale condizione dovrà essere il sottosuolo della casa munito di buon drenaggio.

Art.117.
Il piano di costruzione delle case sarà elevato di almeno m.0,50 sul piano circostante di campagna, e di m.1 almeno sul più alto livello a cui possano raggiungere i corsi di acqua che si trovano nelle adiacenze della casa.
I cortili, aie, orti e giardini annessi alla casa rurale dovranno essere sempre provveduti di sufficiente scolo, così che non si verifichino mai impaludamenti.

Art.118.
In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati all’abitazione e quello delle stalle dovrà essere posto più in alto del livello massimo delle acque del sottosuolo e nei luoghi sottoposti alle inondazioni dovrà possibilmente superare di almeno m.1 il livello delle massime piene conosciute.

Art.119.
Non sarà permesso di addossare muri di abitazioni rurali a monti, colline e terrapieni; ma dovranno tenersene discosti almeno m.3 per agevolare la ventilazione attorno ad essi, costruendo, se occorra, adatte intercapedini munite di muri di sostegno e di cunette di scolo delle acque filtranti.

Art.120.
Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali destinati alla abitazione e alle stalle, dovranno essere protetti dall’umidità del suolo con materiali idrofughi ed altri mezzi opportuni.

Art.121.
I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con materiali non idroscopici, e sarà escluso per il rinterro dei pavimenti qualunque materiale inquinato o sudicio. Sarà provveduto al regolare allontanamento delle acque meteoriche delle circostanze della casa.

Art.122.
L’altezza delle camere d’abitazione non dovrà essere inferiore a m.2,50 e la cubatura delle camere da letto dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc.15 per persona di età superiore ai 10 anni e di almeno mc.8 per i ragazzi fino ai 10 anni.

Art.123.
Tutti gli ambienti destinati all’abitazione dovranno avere finestre che si aprano all’aria libera. Per ogni camera la superficie illuminante delle finestre dovrà ragguagliare in complesso 1/10 della superficie del pavimento: se vi sia un’unica finestra in una stanza abitabile, questa non dovrà avere una superficie minore di mq.1,50.

Art.124.
Nelle stanze d’abitazione situate immediatamente sotto il tetto, vi sarà un controsoffitto.

Art.125.
Ogni focolare dovrà avere un’apposita canna per il fumo protratta di almeno m.1 fino al di sopra del tetto e terminata con fumaiolo. Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche od agricole dovranno essere muniti di apposita cappa.

2. DEI PARTICOLARI E DEGLI ANNESSI DELLE CASE RURALI

Art.126.
Ogni abitazione per una famiglia sarà provveduta di acquaio e di latrina. Questa avrà pavimento impermeabile; sarà provvista di una finestra aprentesi all’aria libera e di ampiezza sufficiente per ottenere una buona ventilazione; immetterà direttamente nella cucina o in una camera di abitazione.

Art.127.
Per raccogliere le materie fecali, l’uso della terra secca e della torba o i bottini mobili saranno da preferirsi ai pozzi neri. Le canne di scarico delle latrine dovranno essere di materiale impermeabile.

Art.128.
Le acque domestiche verranno condotte con tubi ben connessi ed impermeabili al pozzo nero o al letamaio, od in apposito serbatoio chiuso e, possibilmente, colla interposizione di un sifone intercettore.

Art.129.
I pozzi neri e i bottini mobili debbono costruirsi a norma degli artt. 104, 105, 106 delle presenti istruzioni.

Art.130.
Quando non sia possibile approvvigionare la casa di buona acqua potabile di sorgente, o che questa sia troppo lontana per poter essere utilizzata si ricorrerà secondo i casi, allo scavo di pozzi ed alla costruzione di cisterne a norma degli articoli da 85 a 91 inclusivi delle presenti istruzioni.

Art.131.
Le stalle, ovili, porcili, pollai, saranno possibilmente, tenuti distanti dalla casa di abitazione. Quando facciano colla casa un sol corpo non saranno posti in comunicazione diretta con essa, ma separati dal resto della casa con muri divisori e soffitti resi impermeabili. Per quanto è possibile non verranno utilizzati come ambienti di dimora permanente i locali sovrapposti od altrimenti situati a contatto immediato colle dette stalle, ovili, porcili, pollai.

Art.132.
Le stalle saranno ampie opportunamente ventilate ed illuminate. E’ raccomandabile abbiano una cubatura di almeno mc.30 per capo di bestiame grosso e la metà per il bestiame minuto.
Il pavimento della stalla sarà lastricato in lastre di pietra ben connesse o fatto di asfalto, cemento o di altro materiale impermeabile, ed avrà gli scoli necessari.
Le orine verranno raccolte in apposito pozzetto o saranno dirette al letamaio mediante condotti a fondo concavo e impermeabili. I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive e di distanza indicate per i pozzi neri.

Art.133.
Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie, nelle stalle, dovranno essere fatte in modo da poter essere facilmente pulite, e, in caso di bisogno, completamente disinfettate.

Art.134.
Gli abbeveratoi saranno costruiti a diversi scomparti, per evitare l’uso contemporaneo di una stessa vasca di acqua per più animali, e con materiale di facile e perfetta lavatura.

Art.135.
Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o in fosse. I mucchi dovranno posare su piattaforme ed aie impermeabili e costruite in modo che i liquidi provenienti dal letame stesso non s’infiltrino nel terreno circostante.
Le fosse per il letame avranno il fondo e le pareti impermeabili, saranno costruite in buona muratura e verranno intonacate nell’interno con cemento idraulico.
I mucchi di letame e le fosse dovranno distare non meno di m.20 da qualunque abitazione, dai pozzi, acquedotti e serbatoi d’acqua potabile.

Art.136.
I muri divisori, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiano operazioni o manipolazioni agricole, dalle quali può venire alterazione dell’aria delle abitazioni (per es. le tinaie), quando questi locali formano corpo con esse, saranno impermeabili.

Titolo VIII
PERMESSO DI ABITABILITA DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE
E DICHIARAZIONE DI INABITABILITA’ PER QUELLE PERICOLOSE
NEI RIGUARDI IGIENICI E SANITARI

Art.137.
Nessun edifizio destinato ad abitazione di nuova costruzione, oppure modificato o riparato con nuove murature, potrà essere integralmente o parzialmente abitato, se non sia stato dichiarato in tutto o in parte abitabile dalla autorità sanitaria comunale.

Art.138.
L’abitabilità di un edificio di nuova costruzione non potrà essere concessa in alcun caso se non un anno dopo il giorno in cui si facciano risultare, da apposita visita di un delegato tecnico-municipale, ultimate le parti integranti della fabbrica (muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine e dei locali abitabili).
Compiuto tale periodo di tempo, durante il quale le opere di finimento dell’edificio potranno essere continuate, le condizioni di un perfetto asciugamento della casa dovranno essere riconosciute dalla commissione edilizia di cui all’art.38 delle presenti istruzioni. Sul parere favorevole di tale commissione sarà concessa dal sindaco l’abitabilità. Non risultando sufficiente il prosciugamento dell’edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di tre mesi (vedi l’art.4 del D.M. 5-7-1975).

Art.139.
Il sindaco farà eseguire regolari ispezioni dal personale tecnico sanitario, di cui dispone, alle case abitate, per riconoscere se rispondano alle prescrizioni della legge sull’igiene e sanità pubblica, del regolamento per l’applicazione della medesima e del regolamento edilizio-igienico comunale, emanato a norma delle presenti istruzioni.
Tali visite dovranno essere fatte eseguire d’urgenza sempre che in una casa di abitazione si verifichino malattie infettive.

Art.140.
Ogni volta l’ufficiale sanitario comunale o il medico provinciale riconoscano che le condizioni di un’abitazione non sono in armonia colle disposizioni sanitarie vigenti, per modo che vi sia pericolo per chi l’abita, dovranno promuovere gli opportuni provvedimenti, perché l’abitazione stessa sia risanata e le cause di insalubrità siano eliminate.

Art.141.
Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti in dette abitazioni, o si rifiutino i proprietari ad introdurle nei loro stabili, sarà dal sindaco dichiarata la casa in tutto o in parte inabitabile e fatta chiudere a termini dell’art.41 della legge sull’igiene e sanità pubblica.


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