Titolo edilizio storico smarrito e prova alternativa: il TAR Veneto chiarisce quando documenti e immagini d’epoca possono fermare la rimessa in pristino.

Fabio Squassoni avvocato e Carlo Pagliai Ingegnere
Dalla Sardegna alla Toscana, le ultime sentenze della Corte Costituzionale mostrano un trend chiaro: i confini della legislazione regionale si restringono, mentre cresce l’esigenza di una disciplina nazionale moderna e coordinata.
Indice
- La sentenza sulla legge sarda e la fine della sanatoria idrogeologica
- Due tendenze sempre più evidenti
- Quando le regioni intervengono in ambiti riservati allo Stato
- Perché le regioni continuano a spingersi oltre?
- Il problema delle norme vecchie e di uno Stato assente
- Il messaggio della Corte: serve una nuova stagione legislativa
La sentenza sulla legge sarda e la fine della sanatoria idrogeologica
Mercoledì scorso è uscita in gazzetta ufficiale la sentenza n. 100/2026, con cui la Corte Costituzionale ha cassato parte della legge sarda di (cosiddetto) recepimento del decreto Salva Casa (per chi vuole esser preciso si tratta della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 rubricata “Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105”).
Non si è trattato di una mattanza: è stato esaminato un numero limitato di disposizioni e diversi motivi di censura sollevati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state rispedite al mittente come infondate, ma dove la Corte ha colpito ha lasciato il segno.
Particolarmente dolorosa è stata l’abrogazione dell’art. 28 della legge incriminata, che ha introdotto nell’ordinamento sardo l’autorizzazione postuma idrogeologica, con la gemmazione dell’art. 26-ter nella L.R. Sardegna 3 luglio 2008, n. 9 (per chi vuol essere pedante “Norme in materia di autorizzazione ambientale, VAS e VIA”).
Non vogliamo soffermarci troppo sul merito della “sanatoria idrogeologica” sarda e della sua breve vita, o sul fatto se sia giusto o meno ammettere in questa materia il sistema di recupero postumo. Se n’è già scritto, molti altri ne hanno scritto e se ne scriverà.
Il punto è un altro e segna un trend.
Anzi, due.
Due tendenze sempre più evidenti
Lo Stato stringe il controllo e la Consulta delimita gli spazi regionali.
Uno: lo Stato alle regioni non ne fa passare una (e se lo fa è perché se l’è scordata o non ha fatto in tempo).
Due: la Corte Costituzionale non ammette che le regioni sconfinino.
Non che in passato la Corte sul Quirinale (inteso il colle) non abbia applicato pedissequamente lo schema costituzionale, ci mancherebbe altro, ma se in passato i contorni della potestà legislativa regionale uscivano dalle stanze della Consulta un po’ sfumati, oggi non è più così.
Se in passato s’interpretava il sistema come una grande giostra in cui, per sussidiarietà, se si muoveva chi era più vicino al problema, a Roma si poteva andar piano, oggi la musica è cambiata.
Benissimo – si potrebbe concludere – lo Stato si sta riappropriando di un ruolo di primo piano nell’ambito regolatorio, delle proprie competenze costituzionalmente stabilite, la Consulta ha preso atto dello squilibrio e lo sta aiutando ad arginare le mire autonomiste delle regioni. E specialmente quelle a statuto speciale, ubriacate ancor più delle altre dalla brama di potestà legislativa che impregna i loro consigli e le loro giunte.
Tutto un gioco politico quindi?
Quando le regioni intervengono in ambiti riservati allo Stato
Crediamo che la lettura da fare debba essere un’altra, e debba essere più fine.
Prendiamo la legge Toscana (sempre di recepimento del Salva Casa), caduta settimane fa sui cambi d’uso parzialmente liberalizzati, le cui “limitazioni” non equivalgono a “condizioni” e quindi sono incostituzionali (per violazione della norma interposta del Salva Casa, questa volta), come anche la pretesa debenza degli oneri di urbanizzazione primaria.
Prendiamo un’altra legge toscana, quella sulle cave (la 35/2015, modificata dalla 52/2025), su cui la Consulta, dieci sentenze fa (C. Cost. 90/2026), ha calato la scure, cancellando la filiera corta della lavorazione prevista per il mantenimento delle concessioni per l’estrazione, accoppiata a progetti vari sponsorizzati dai concessionari (con cui qualche comune si è rifatto lo stadio), perché viola le competenze statali in materia di regolamentazione della concorrenza.
Prendiamo infine l’anzidetta legge sarda 18/2025, che prevedeva ex novo una forma di sanatoria per le difformità che incidono sul rischio idrogeologico, violando così la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
Perché le regioni continuano a spingersi oltre?
Il territorio vede problemi che Roma spesso ignora.
Ma perché è la regione a prevedere limitazioni ai cambi d’uso quando lo Stato ha disposto d’altro? Perché la regione promuove la filiera corta nella lavorazione del marmo quando è palese che distorce la concorrenza? Perché ammette le autorizzazioni postume per il rischio idrogeologico quando è risaputo che la tutela dell’ambiente è appannaggio della normativa statale?
Il problema delle norme vecchie e di uno Stato assente
Le regole fondamentali sono spesso ferme a un altro secolo
La norma regionale sarda del 2025 sul rischio idrogeologico viene abrogata in favore di una normativa nazionale del 1923, che, anche con tutta la buona volontà e le integrazioni arrivate qua e là in un secolo, non è minimamente adeguata a fronteggiare il problema che vorrebbe disciplinare, non foss’altro per il fatto che in cento anni, quella che si vuol regolare è un’altra Italia e i mezzi tecnici per farlo appartengono a un altro mondo.
Legge mineraria stessa cosa: 1927.
Legge urbanistica: 1942.
Ma anche avvicinandosi ai giorni nostri, resta il dubbio sul valore di piena legittimità o meno delle opere condonate nell’ambito dello Stato Legittimo: tra il 1985 e 2003.
Va bene, man mano aggiornate, ora in un punto, ora in un altro, ma non basta.
Il messaggio della Corte: serve una nuova stagione legislativa
Le sentenze recenti non parlano soltanto alle regioni, ma soprattutto allo Stato.
E la Consulta in questo panorama ha cominciato a sollecitare lo Stato.
Mentre abroga una legge regionale la Corte Costituzionale manda alle camere e al governo un segnale preciso: è ora di svegliarsi, abbiamo bisogno di una direttrice nazionale e di una regolamentazione al passo con i tempi, coordinata, su tutta la penisola.
Nelle materie che incidono sul governo del territorio, Roma non può più permettersi di scaricare i problemi sulle spalle degli enti locali.
La ragnatela di normative aventi incidenza urbanistica ed edilizia puzza di muffa.
Questo è il senso delle sentenze degli ultimi tempi.
Speriamo la sveglia funzioni.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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