Non se ne può più, dobbiamo sapere se sia ristrutturabile o meno il manufatto abusivo condonato, pena retroattività di reati edilizi e annullamenti di ristrutturazioni già compiute

Confermato approccio restrittivo per opere condonate secondo la pronuncia della Corte costituzionale.
Indice
La Consulta, con sentenza n. 86/2026, ha esaminato molte questioni relative alla legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 ( per recepire le modifiche del D.L. 69/2024 (L. 105/2024 “Salva Casa”), e ha rimesso in discussione il valore pienamente legittimante della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata per opere oggetto di istanza di condono L. 47/1985, L. 724/1994 e L. 326/2003, espresso a poche settimane dal favorevole chiarimento enunciato dal Consiglio di Stato n. 2848/2026; quest’ultimo, infatti, ha inquadrato l’opera sanata col Condono edilizio a pieno titolo all’interno dello Stato Legittimo dell’immobile, ribaltando il divieto di trasformazioni rilevanti stabilito circa un anno fa con sentenza Consiglio di Stato n. 482/2025. Sull’effetto pienamente sanante dei titoli abilitativi rilasciato per condono è intervenuta pure la sentenza n. 4155/2026 del Consiglio di Stato (pubblicata dopo la sentenza n. 86/2026 della Corte Costituzionale), la quale ha rafforzato il proprio convincimento favorevole affermando che:
«Infatti, le opere condonate divengono, sebbene per effetto di una sanatoria basata su leggi speciali e temporanee, opere legittime dal punto di vista edilizio, tale essendo la finalità del condono; pertanto, le opere non possono essere destinatarie di un trattamento giuridico diverso da quello dei manufatti già ab origine legittimi od oggetto di sanatoria a regime, in assenza di un chiaro disposto normativo che differenzi le fattispecie. La conclusione è rafforzata dall’art. 9-bis d.p.r. 380/2001, che definisce lo stato legittimo degli immobili come «quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa», ove con “legittimazione” non può che intendersi la sanatoria postuma.».
Si è formato un contrasto interpretativo tra Consiglio di Stato e Corte Costituzionale, e adesso passiamo ad esaminare invece la posizione espressa da quest’ultima con sentenza n. 86/2026.

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Motivo di impugnazione sulla legittimità delle opere condonate
Nell’atto impugnativo, il Governo ha contestato il superamento delle competenze attribuite dal regime di legislazione concorrente regionale in materiale edilizia, in particolare:
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il secondo motivo di ricorso, impugna l’art. 2 della citata legge regionale, anche laddove introduce l’art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, il quale, al primo periodo, dispone che sugli immobili oggetto di condono edilizio sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma.
Tale disposizione introdurrebbe un «“vincolo” ostativo» all’esecuzione di interventi sugli immobili o sulle unità immobiliari oggetto di condono edilizio e non sarebbe conforme a quanto previsto dall’art. 9-bis, comma 1-bis, TUEd, integrante una norma fondamentale di riforma economico-sociale. Ad avviso del ricorrente, quest’ultimo comma – novellato da ultimo dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105 (cosiddetto decreto “Salva casa”) – stabilisce che lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è, per ciò che qui rileva, «quello stabilito dal titolo abilitativo […] che ne ha legittimato» la costruzione, nonché da quello rilasciato a seguito di condono, il quale, al pari dell’accertamento di conformità, costituirebbe (come si dovrebbe dedurre da quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 119 del 2024) il presupposto per l’esecuzione di qualsiasi ulteriore intervento edilizio.
La Regione, pertanto, avrebbe superato gli ambiti riservati dallo statuto alla sua competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica, violando anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
L’impugnata disposizione regionale, inoltre, violerebbe l’art. 42, secondo comma, Cost., in ragione del pregiudizio arrecato al privato proprietario dell’immobile che, ancorché non espropriato della relativa titolarità, si vede limitata la facoltà di realizzarvi taluni interventi edilizi (si citano le sentenze di questa Corte n. 238 del 2000 e n. 529 del 1995).
Disamina e valutazione della Corte Costituzionale
La Corte costituzionale svolge un lungo e approfondito ragionamento, ripercorrendo anche la propria giurisprudenza già espressa, per giungere a dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate:
16.– Con il secondo motivo di ricorso, viene impugnato l’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985.
Tale disposizione stabilisce che «[n]egli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio. Per gli immobili di cui al primo periodo è, comunque, sempre consentita la demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti».
In primo luogo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 9-bis, comma 1-bis, TUEd, poiché il legislatore regionale avrebbe introdotto un «“vincolo” ostativo» per l’esecuzione di interventi sugli immobili o sulle unità immobiliari che, in quanto oggetto di condono edilizio, dovrebbero ritenersi legittimamente esistenti e regolarmente assentiti, secondo quanto previsto dall’evocato art. 9-bis, comma 1-bis.
La norma regionale violerebbe anche l’art. 42, secondo comma, Cost., poiché arrecherebbe un pregiudizio al privato proprietario dell’immobile che, ancorché non espropriato della relativa titolarità, si vede limitata la facoltà di realizzare taluni interventi edilizi su un immobile o unità immobiliare.
16.1.– Le questioni non sono fondate.
Il ricorrente fa discendere le sue censure dal presupposto che il condono sarebbe titolo che determina «lo stato legittimo» dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, desumendo da ciò che il proprietario dell’immobile condonato non potrebbe vedere limitato il proprio potere di realizzare interventi di incremento volumetrico.
Tale assunto è tuttavia privo di fondamento.
Occorre innanzitutto ricordare che, mediante la normativa sul condono (art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive»; art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), «il legislatore nazionale, in via straordinaria e con regole ad hoc, ha consentito di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia (tra le altre, sentenze n. 42 del 2023, n. 68 del 2018, n. 232 e n. 50 del 2017)» (sentenza n. 142 del 2024, punto 6.6.2.1. del Considerato in diritto).
Il condono, pertanto, è una misura assolutamente «extra ordinem e destinat[a] a operare una tantum in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso» (sentenza n. 181 del 2021, punto 10.1. del Considerato in diritto) e «non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani e in particolare “sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l’estinzione dei reati edilizi [e] su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l’estinzione dell’illecito amministrativo)” (sentenze n. 44 del 2023 e n. 70 del 2008)» (ancora sentenza n. 142 del 2024, punto. 6.6.2.1. del Considerato in diritto).
Dalla limitata portata delle sanatorie straordinarie consegue che «l’immobile che ne è oggetto non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità» (ancora sentenza n. 142 del 2024, punto. 6.6.2.1. del Considerato in diritto). È stato peraltro chiarito che il divieto di riconoscere «benefici edilizi per gli immobili abusivi […] assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria» delle regioni a statuto speciale (sempre sentenza n. 142 del 2024, punto 6.6.2. del Considerato in diritto, e, in senso analogo, la sentenza n. 24 del 2022, punto 5.3.2. del Considerato in diritto).
Pertanto, i limiti posti dalla norma impugnata sono coerenti con il carattere straordinario e con gli effetti del condono edilizio e non contrastano con i parametri evocati.
16.2.– Tale conclusione non muta, e anzi viene confermata, anche prendendo in considerazione quanto disposto dall’art. 1, comma 23, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), che ha modificato il comma 10 dell’art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
Il citato art. 5, al comma 9, stabilisce che «[a]l fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti».
A seguito della modifica in discorso, il comma 10, che qui rileva, stabilisce che «[g]li interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
In sostanza, con la richiamata normativa, il legislatore statale ha inteso consentire, per le finalità espressamente indicate, aumenti volumetrici anche per gli immobili oggetto di condono e, per inciso, deve essere messa in evidenza la circostanza che tale normativa è già in grado di esplicare i propri effetti nell’ordinamento regionale sardo, in quanto l’art. 2-ter, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 fa espressamente salve specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana, nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio.
La citata novella legislativa non smentisce, tuttavia, le conclusioni qui raggiunte, per l’assorbente ragione che, se pure l’ordinamento statale ammette oggi che gli immobili condonati usufruiscano di premialità volumetriche da cui sono generalmente esclusi, tale possibilità è riconosciuta solo rispetto a predeterminate (per quanto ampie) finalità.
In altri termini, il novellato art. 5, comma 10, si atteggia a norma speciale che, in quanto tale, conferma il principio generale del divieto di benefici volumetrici, derivante dalla natura extra ordinem del condono edilizio.
16.3.– Tanto chiarito, l’impugnata normativa regionale, impedendo, per un verso, gli aumenti volumetrici e consentendo, per l’altro, la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità, è pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale in materia edilizia.
Inoltre, il legislatore regionale, consentendo gli interventi volti a tutelare l’integrità della costruzione, non ha neppure leso lo statuto costituzionale del diritto di proprietà, di cui all’evocato art. 42, secondo comma, Cost., posto che, come ha avuto modo di chiarire questa Corte nella sentenza n. 238 del 2000, punto 3 del Considerato in diritto, devono considerarsi contrastanti con il citato parametro costituzionale solo quelle disposizioni che ostacolano gli interventi «aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell’edificio».
16.4.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse in riferimento agli artt. 3 dello statuto speciale, 117, secondo comma, lettera s), e 42, secondo comma, Cost. devono essere, pertanto, dichiarate non fondate.
Effetti della pronuncia costituzionale sulle opere già condonate
Per quanto articolato e complesso sia il ragionamento e le motivazioni della sentenza di Corte Costituzionale n. 86/2026, si possono tirare le conclusioni in forma sintetica. Intanto è stato affermato la legittimità di quanto previsto dalla legge regionale di Sardegna n. 18/2028, nel comma 2 dell’articolo 2-ter, non risultando in contrasto alle disposizioni nazionali.
Tradotto: la Regione Sardegna ha legittimamente:
- vietato interventi sostanziali, in particolare gli incrementi volumetrici o di superficie coperta agli immobili oggetto di condono realizzati in contrasto alle norme urbanistiche, consentendo unicamente opere di opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma.
- previsto la clausola di salvezza ed esclusione qualora vi siano specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio (ad esempio, l’articolo 10, comma 5, del D.L 70/2011 (conv. in L. 106/2011, come riformato dall’articolo 9-bis della L. 199/2025).
- Ammette la possibilità di demolire e ricostruzione gli immobili condonati con criterio “ad indice” di piano regolare comunale, ossia nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti (sopravvenute e più favorevoli, rispetto al momento in cui sono state realizzate); tale disposizione è opportuna, perchè altrimenti l’opera condonata sarebbe colpita da un vincolo di immodificabilità similare a quelli di certi beni culturali.
Ad esempio, se l’immobile fosse stato condonato per 100 mc in una zona originariamente priva di cubatura, e oggi il Piano regolatore comunale prevede 300 mc di capacità edificatoria, oggi è possibile operare tale intervento ricostruttivo; in questo modo si “rinuncia” all’esistenza del manufatto condonato per sostituirlo con uno nuovo procedendo “a indice” di P.R.G. comunale.
Ma ancora più importante è quanto ribadito come principio fondamentale: le opere oggetto di concessione edilizia, rilasciata in sanatoria straordinaria ai sensi delle leggi n. 47/85, n. 724/94 e 326/03, sono state “graziate” dal destino della demolizione, mediante sanatoria sostanziale (si rammenta infatti che la sanatoria formale o ordinaria è legata al criterio della doppia conformità, adesso pure duplicato dalla L. 105/2024);
Desta una certa preoccupazione il diniego dell’assorbenza del condono all’interno dello Stato Legittimo di cui all’articolo 9-bis, c. 1-bis, del D.P.R. 380/01, dichiarata priva di fondamento, stessa tesi che invece è stata accolta dal Consiglio di Stato n. 2848/2026:
16.1.– Le questioni non sono fondate.
Il ricorrente fa discendere le sue censure dal presupposto che il condono sarebbe titolo che determina «lo stato legittimo» dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, desumendo da ciò che il proprietario dell’immobile condonato non potrebbe vedere limitato il proprio potere di realizzare interventi di incremento volumetrico. Tale assunto è tuttavia privo di fondamento.
La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che in questo modo l’opera condonata è legittimata a permanere, avendo regolarizzato il profilo penale (estinzione del reato) e quello amministrativo (rilascio di concessione edilizia postuma). Tuttavia, il principio generale di preminenza della pianificazione territoriale e della disciplina urbanistica rispetto alle procedure amministrative e interventi edilizi, stabilisce che l’opera condonata mantiene un profilo di originario contrasto con la pianificazione e disciplina anzidette.
In sostanza, l’opera condonata è nata “cattiva” e mantiene un “bollino nero” che, stando al vigente quadro normativo, non è stato rimosso. Per questi motivi, la Consulta ha ribadito come principio generale che l’opera condonata, essendo stata regolarizzata con un provvedimento di natura straordinaria, l’immobile risulta non conforme ab origine e pertanto resta esclusa dal regime edilizio ordinario, cioè come se l’opera fosse stata parificata identicamente a quella autorizzata preventivamente.
Neppure la L. 199/2025 ha trasformato la natura delle opere condonate
Molti speravano che la legge n. 199/2025, con l’articolo 1, comma 23, nel modificare il comma 10 dell’articolo 5 D.L. 70/2011, avesse in qualche modo superato il problema e trasformato la natura delle opere condonate in “pienamente” legittimo, estendendo cioè le premialità volumetriche anche alle opere oggetto dei tre condoni edilizi, all’interno dell’ambito della rigenerazione urbana. Nel mio post di pubblicato il 23 dicembre scorso avevo criticato negativamente l’intervento dentro una legge speciale come quella della rigenerazione urbana, e pertanto suscettibile di interpretazione restrittiva, consigliando piuttosto di intervenire direttamente dentro la definizione di Stato Legittimo.
TRADOTTO: la Regione Sardegna ha fatto una norma coerente con l’ordinamento nazionale, e l’estensione nazionale delle premialità volumetriche alle opere condonate, in base al D.L. 70/2011 novellato dalla L. 199/2025, consente tale beneficio soltanto nell’ambito della rigenerazione urbana in quanto norma a carattere speciale, mentre al di fuori di esso rimangono soltanto ammissibili gli interventi con unica finalità di integrità della costruzione (edilizia libera, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e forse la c.d. ristrutturazione edilizia conservativa, restando esclusa invece ogni forma di ristrutturazione ricostruttiva parziale o totale) e conservazione della sua funzionalità (divieto di cambio destinazione d’uso).
Infatti, la sentenza di Corte Costituzionale n. 86/2026, nel confermare la limitata portata delle sanatorie edilizie straordinarie (cioè i condoni), ha ripreso quanto già affermato nella propria giurisprudenza costituzionale, ovvero le sentenze C.C. n. 142/2024, n. 44/2023, n. 24/2022, n. 181/2021:
Dalla limitata portata delle sanatorie straordinarie consegue che «l’immobile che ne è oggetto non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità» (ancora sentenza n. 142 del 2024, punto. 6.6.2.1. del Considerato in diritto). È stato peraltro chiarito che il divieto di riconoscere «benefici edilizi per gli immobili abusivi […] assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria» delle regioni a statuto speciale (sempre sentenza n. 142 del 2024, punto 6.6.2. del Considerato in diritto, e, in senso analogo, la sentenza n. 24 del 2022, punto 5.3.2. del Considerato in diritto).
Pertanto, i limiti posti dalla norma impugnata sono coerenti con il carattere straordinario e con gli effetti del condono edilizio e non contrastano con i parametri evocati.
16.2.– Tale conclusione non muta, e anzi viene confermata, anche prendendo in considerazione quanto disposto dall’art. 1, comma 23, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), che ha modificato il comma 10 dell’art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
Il citato art. 5, al comma 9, stabilisce che «[a]l fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti».
A seguito della modifica in discorso, il comma 10, che qui rileva, stabilisce che «[g]li interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
In sostanza, con la richiamata normativa, il legislatore statale ha inteso consentire, per le finalità espressamente indicate, aumenti volumetrici anche per gli immobili oggetto di condono e, per inciso, deve essere messa in evidenza la circostanza che tale normativa è già in grado di esplicare i propri effetti nell’ordinamento regionale sardo, in quanto l’art. 2-ter, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 fa espressamente salve specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana, nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio.
La citata novella legislativa non smentisce, tuttavia, le conclusioni qui raggiunte, per l’assorbente ragione che, se pure l’ordinamento statale ammette oggi che gli immobili condonati usufruiscano di premialità volumetriche da cui sono generalmente esclusi, tale possibilità è riconosciuta solo rispetto a predeterminate (per quanto ampie) finalità.
In altri termini, il novellato art. 5, comma 10, si atteggia a norma speciale che, in quanto tale, conferma il principio generale del divieto di benefici volumetrici, derivante dalla natura extra ordinem del condono edilizio.
16.3.– Tanto chiarito, l’impugnata normativa regionale, impedendo, per un verso, gli aumenti volumetrici e consentendo, per l’altro, la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità, è pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale in materia edilizia. Inoltre, il legislatore regionale, consentendo gli interventi volti a tutelare l’integrità della costruzione, non ha neppure leso lo statuto costituzionale del diritto di proprietà, di cui all’evocato art. 42, secondo comma, Cost., posto che, come ha avuto modo di chiarire questa Corte nella sentenza n. 238 del 2000, punto 3 del Considerato in diritto, devono considerarsi contrastanti con il citato parametro costituzionale solo quelle disposizioni che ostacolano gli interventi «aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell’edificio».
16.4.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse in riferimento agli artt. 3 dello statuto speciale, 117, secondo comma, lettera s), e 42, secondo comma, Cost. devono essere, pertanto, dichiarate non fondate.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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